Buoni fruttiferi postali scaduti: come recuperare i soldi in caso di prescrizione?

Claudia Cervi

11/06/2023

12/06/2023 - 09:10

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I buoni fruttiferi postali si prescrivono dopo dieci anni dalla scadenza, ma in alcuni casi è possibile ottenere il rimborso. Ecco una guida su come recuperare i soldi in caso di prescrizione.

Buoni fruttiferi postali scaduti: come recuperare i soldi in caso di prescrizione?

I buoni fruttiferi postali sono una soluzione sicura per proteggere i propri risparmi, offrendo rendimenti più alti grazie all’aumento dei tassi Bce.

Molti risparmiatori scelgono Poste Italiane come una opzione sicura per i propri risparmi. Tuttavia, non tutti sono consapevoli che i titoli hanno spesso una scadenza più breve rispetto ai buoni ordinari.

Dopo 10 anni dalla scadenza, i buoni fruttiferi postali cadono in prescrizione, impedendo il rimborso e causando la perdita degli interessi e del capitale inizialmente investito.

È importante riscuotere il buono il prima possibile, anche se non produce più interessi dopo la scadenza.

Esiste però la possibilità di recuperare i soldi in alcuni casi di prescrizione. Ecco una guida completa su come ottenere un rimborso.

In sintesi,

  • i buoni fruttiferi postali hanno scadenze diverse, indicate nel foglio informativo;
  • dopo la scadenza, i buoni fruttiferi postali non producono più interessi;
  • i buoni fruttiferi postali si prescrivono dopo 10 anni dalla scadenza;
  • in alcuni casi di prescrizione è possibile recuperare i soldi.

Che cos’è la prescrizione dei buoni fruttiferi postali?

I buoni fruttiferi postali, al pari dei titoli di Stato, non possono più essere rimborsati dopo 10 anni dalla loro scadenza. Il diritto al rimborso si estingue con la prescrizione, un istituto giuridico definito dall’art. 2946 del Codice civile.

La prescrizione è il periodo di tempo stabilito dalla legge entro il quale il risparmiatore deve richiedere il rimborso degli interessi e del capitale investito.

La prescrizione dei buoni fruttiferi postali è regolamentata dall’art. 6-ter del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono, il che significa che il capitale e gli interessi non possono più essere richiesti.

A seconda della data di emissione, i buoni fruttiferi postali prescritti vengono gestiti in modi diversi:

  • i buoni emessi fino al 13 aprile 2001 confluiscono nelle casse dello Stato;
  • quelli emessi a partire dal 4 aprile 2001 rientrano nel Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Ai fini della prescrizione è importante distinguere tra i buoni fruttiferi postali emessi in forma cartacea e quelli dematerializzati. I buoni dematerializzati non possono cadere in prescrizione poiché vengono rimborsati automaticamente alla scadenza e l’importo viene accreditato direttamente sul conto dell’intestatario.

La scadenza dei buoni fruttiferi postali

La scadenza dei buoni fruttiferi postali indica la data oltra la quale il prodotto non produce più interessi e diventa infruttifero. Da quel momento, il risparmiatore può richiedere il rimborso presso l’Ufficio postale.

Di solito, la scadenza dei buoni fruttiferi postali è indicata sul retro del titolo o nel foglio informativo. Tuttavia, a partire dagli anni 2000, molti clienti hanno investito in buoni fruttiferi postali con la dicitura generica «a termine».

Il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 ha introdotto due tipologie di buoni fruttiferi:

  • i buoni ordinari della serie A1 con durata ventennale;
  • i buoni a termine della serie AA1 con scadenza limitata a pochi anni, indicata dalla dicitura «a termine» sul buono.

Molti risparmiatori non si sono resi conto di aver acquistato titoli con scadenza limitata e, quando hanno cercato di incassarli, si sono visti respingere la richiesta perché erano trascorsi oltre 10 anni dalla scadenza.

Tra il 2020 e il 2021, circa 367mila buoni postali sono sono caduti in prescrizione per un totale di 404 milioni di euro. A causa del grande numero di risparmiatori interessati, nell’ottobre 2022 l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha aperto un’indagine (istruttoria PS11287) su presunte pratiche commerciali scorrette da parte di Poste.

Secondo l’Autorità, Poste «avrebbe omesso e/o formulato in modo ingannevole, informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli». Poste tuttavia ha presentato un ricorso al Tar del Lazio di cui si attende ancora il parere del tribunale.

Differenza tra scadenza e prescrizione dei buoni postali

Per non incappare in errori di valutazione che potrebbero mettere a rischio i propri risparmi, è utile sottolineare la differenza che intercorre tra la scadenza e la prescrizione dei buoni postali.

Mentre la scadenza indica il termine dopo il quale il buono non produce più interessi (divenendo di fatto un buono infruttifero), la prescrizione determina la fine della possibilità di esercitare il proprio diritto al rimborso. Nel caso dei buoni fruttiferi postali, come già anticipato, avviene dopo dieci anni dalla scadenza del titolo.

Se i tempi della prescrizione non sono variabili, la scadenza dei buoni dipende invece dal titolo che il risparmiatore ha sottoscritto. I buoni ordinari che sono stati emessi fino al 27 dicembre del 2000 scadono dopo 30 anni, mentre quelli emessi successivamente hanno vita più breve, 20 anni.

Buoni postali e prescrizione: come ottenere un rimborso

Come previsto dal codice civile la prescrizione, che nel caso dei buoni postali è decennale, inizia a decorrere dal momento in cui il diritto al rimborso può essere esercitato.

Può accadere, tuttavia, che questo diritto al rimborso non possa essere esercitato dal risparmiatore. Ad esempio, in caso di smarrimento o di furto del buono postale cartaceo, il titolare sarebbe impossibilitato ad esercitare il proprio diritto al rimborso, ragion per cui, secondo il legislatore, il termine della prescrizione non può iniziare a decorrere.

Ma aldilà dei casi particolari che di fatto implicano una impossibilità al rimborso, il problema della prescrizione riguarda principalmente quei risparmiatori che, per imperizia o per errore, hanno lasciato decorrere i termini.

In questo caso l’unica strada percorribile dal risparmiatore è quella di contestare la scadenza del titolo. Essendo la prescrizione indissolubilmente legata alla data di scadenza (la prescrizione dei buoni fruttiferi postali avviene dieci anni dopo), la mancanza di trasparenza su questo elemento cruciale potrebbe rafforzare la posizione del risparmiatore che rivendica il diritto al rimborso.

In questo scenario, dunque, il risparmiatore avrebbe pienamente diritto al rimborso nonostante l’avvenuta prescrizione. Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende ha chiarito di non aver mai avviato o condotto procedure di transazione o di mediazione per il rimborso di titoli di Stato o di buoni postali fruttiferi emessi parecchio tempo addietro ed ormai irrimediabilmente prescritti.

Vale la pena sottolineare, inoltre, che alcuni buoni fruttiferi non prevedono alcuna prescrizione. È il caso, questo, dei buoni dematerializzati, titoli che vengono rimborsati automaticamente con un accredito sul conto (postale o bancario).

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