Brexit: l’Italia si prepara al no deal

Luca Fiore

24 Gennaio 2019 - 10:55

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L’Italia, riporta una nota diffusa dal Ministero dell’Economia, ha predisposto le misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari anche in caso di no-deal. Di seguito i dettagli dei lavori preparatori in caso di no-deal.

Brexit: l’Italia si prepara al no deal

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha predisposto le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo.

È quanto riporta una nota emessa dal Ministero di via XX settembre.

Dal 30 marzo il Regno Unito sarà Stato terzo

In caso di no-deal, dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo “con conseguente discontinuità –riporta il Tesoro- nei rapporti bilaterali con la UE”.

Le misure, predisposte in stretto raccordo con le autorità di vigilanza e sentite le associazioni di categoria, “saranno formalmente adottate solo nel caso in cui il recesso senza accordo venga definitivamente formalizzato”.

Si tratta di provvedimenti che probabilmente “verranno adottati con la forma di un decreto legge, qualora ne ricorrano necessità e urgenza”.

Stabilità, integrità e continuità
Le misure “mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari nonché la tutela degli investitori e della clientela, tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare; analogamente al periodo transitorio che sarebbe previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE”.

Durante il periodo transitorio previsto dalla normativa, “sarà possibile per gli intermediari – siano essi bancari, finanziari, assicurativi o operanti nel campo della previdenza complementare – continuare ad operare secondo la normativa attuale: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici operanti in Italia, sia per gli operatori italiani operanti nel Regno Unito”.

La normativa disciplinerà poi nel dettaglio tutti gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere “per poter continuare ad operare anche oltre al periodo transitorio definito, in modo da definire un quadro certo per tutti gli operatori che permetterà a ciascuno di prepararsi per tempo alla fine del periodo transitorio, consentendo una piena operatività nel nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare”.

Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento inerente i mercati, con particolare riferimento alle sedi di negoziazione e all’accesso degli operatori.

“Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, in cui potrà essere proseguita l’attuale operatività secondo la normativa attualmente vigente, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito. Saranno infine previsti anche gli adempimenti che i gestori delle sedi di negoziazione dovranno porre in essere per poter continuare ad operare dopo la fine del periodo transitorio”.

Provvedimento sarà adottato in tempo utile

L’obiettivo dell’esecutivo italiano è “di evitare soluzioni di continuità rispetto all’esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione”.

In linea con i limiti richiamati dalla Commissione europea con la Comunicazione del 13 novembre scorso, “tale provvedimento non include disposizioni che attengono ad aspetti riguardanti i rapporti bilaterali fra intermediari e clienti, che esulano dal perimetro delle richiamate discipline di armonizzazione di settore, e sono invece retti dalla disciplina generale dei rapporti contrattuali”.

La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. “Esso verrà comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo”.

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