Bonus contributi 2016 aziende che assumono a tempo indeterminato: ecco la circolare INPS

Francesco Oliva

30 Marzo 2016 - 08:15

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L’INPS ha emesso la circolare numero 57 del 29 marzo 2016 in cui vengono chiariti tutti i punti in materia di bonus contributi per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016. Ecco i punti principali.

Bonus contributi 2016 aziende che assumono a tempo indeterminato: ecco la circolare INPS

Bonus assunzioni 2016 per le aziende che assumono con contratti a tempo indeterminato: con la circolare numero 57 pubblicata ieri 29 marzo 2016 l’INPS ha reso note le modalità operative ed i vari chiarimenti in ordine all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Con la circolare n. 57/2016 l’INPS ha affrontato i vari temi legati al bonus assunzioni 2016 per le aziende che assumono a tempo indeterminato ovvero la natura dell’esonero contributivo, i soggetti beneficiari, i requisiti necessari e l’analisi dei casi particolari.
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 il bonus assunzioni per i contratti a tempo indeterminato è stato prorogato limitando sia la durata del beneficio, che scende a 24 mesi, che l’importo del bonus medesimo, che scende a 3.250 euro.
Nel 2015, invece, la durata del bonus assunzioni era pari a 36 mesi mentre gli importi massimi potevano arrivare a 8.060 euro per ogni contratto a tempo indeterminato.

Ecco i punti principali della circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016.

Bonus assunzioni 2016, circolare INPS 57/2016: natura dell’esonero contributivo

Il primo punto chiarito dalla circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016 è la natura dell’esonero contributivo.
Dal punto di vista soggettivo, come chiarisce l’INPS, “l’esonero contributivo introdotto dai commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016 è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione".

L’INPS chiarisce come la natura di incentivo all’occupazione del bonus assunzioni 2016 sia chiaramente generalizzato, rivolgendosi all’insieme delle imprese operanti in Italia ed in possesso dei requisiti previsti.
Pertanto, la normativa sul bonus assunzioni 2016 non lede quanto previsto dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Bonus assunzioni 2016, circolare INPS 57/2016: soggetti beneficiari

Il punto numero 2 dalla circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016 individua i soggetti beneficiari dell’esonero contributivo in

tutti i tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Hanno accesso alla fruizione dell’esonero in oggetto gli enti pubblici economici e gli altri soggetti indicati nell’ambito della circolare n. 178/2015 (par. 1, ultimo periodo), nonché i datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)”.

Bonus assunzioni 2016, circolare INPS 57/2016: contratti di lavoro oggetto dell’agevolazione contributiva

Il punto numero 3 dalla circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016 individua i rapporti di lavoro incentivati nei

rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico”.

Bonus assunzioni 2016, circolare INPS 57/2016: i requisiti

La circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016 ribadisce i requisiti che i datori di lavoro devono possedere per fruire dell’esonero contributivo biennale specificando che l’esonero contributivo medesimo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;
  • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
  • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Bonus assunzioni 2016, circolare INPS 57/2016: analisi dei casi particolari

Nel punto numero 5 della circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016 l’Istituto di Previdenza Nazionale tratta alcuni casi specifici.

Ecco le precisazioni INPS in materia di casi particolari di richiesta del bonus assunzioni 2016 :

  • la sussistenza del requisito di disoccupazione nei sei mesi precedenti va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
  • con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente;
  • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  • analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • non si ha diritto alla fruizione dell’esonero laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
  • come già previsto per l’esonero triennale dagli interpelli n. 30 del 2015 e n. 4 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo esonero può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico (si rinvia, sul punto al messaggio n. 459/2016);
  • come già previsto per l’esonero triennale dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, il nuovo esonero non può, invece, essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016).

Bonus assunzioni 2016, ecco il testo integrale della circolare INPS 57/2016:

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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