Bonus Baby Sitter 2015: vale la data di presentazione della domanda per l’effettiva assegnazione del voucher

Simone Casavecchia

06/03/2015

07/03/2015 - 10:12

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Dopo la conferma, anche per il 2015, del bonus bebè e baby sitter, occorre tener presente un’altra specifica per l’effettività assegnazione: l’agevolazione spetta, infatti, in base all’ordine di presentazione delle domande. Ecco le ultime novità.

Bonus Baby Sitter 2015: vale la data di presentazione della domanda per l’effettiva assegnazione del voucher

Anche nel 2015 è stato confermato il bonus baby sitter e asilo nido, l’agevolazione previdenziale che assegna un aiuto economico alle lavoratrici del settore privato iscritte alla Gestione Separata INPS. A tal proposito, tra le ultime novità da tenere in considerazione, è opportuno ricordare che i fondi resi disponibili per l’incentivo dall’ultima Legge di Stabilità ammontano a 40 milioni di euro e che ottengono un effettivo diritto al bonus solo le lavoratrici che hanno presentato domanda sul sito internet dell’INPS per prime.

Chi arriva prima, in parole povere, avrà sicuramente diritto al bonus, chi presenta la domanda in ritardo vede questa possibilità compromessa. Non solo, anche se al momento non sono previsti altre limitazioni, è opportuno specificare che qualora le domande presentate dovessero essere di un numero superiore a quelle preventivate potrebbero essere stabilite:

  • una riduzione del bonus, rispetto all’importo attualmente previsto (600 euro al mese, netti);
  • una soglia limite dell’Isee del nucleo familiare, oltre la quale il bonus non sarebbe più concesso, determinando in tal modo una restrizione della platea delle beneficiarie;
  • Oltre alle ultime novità, appena descritte è opportuno ricordare in cosa consiste il bonus baby sitter e Asilo Nido.

Beneficiarie
Il bonus è riservato a tutte le lavoratrici che rientrano al lavoro dopo il periodo di maternità obbligatoria, siano esse:

  • dipendenti del pubblico impiego;
  • dipendenti del settore privato;
  • lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata;

In ogni caso rientrano tra le possibili beneficiarie del bonus le sole lavoratrici che sono soggette a una contribuzione piena, che tornano al lavoro subito dopo il periodo di maternità obbligatoria e che, quindi, non chiedono di prolungare il periodo di maternità attraverso la misura del congedo parentale.

Sono escluse, invece, dal beneficio:

  • le donne pensionate;
  • le lavoratrici autonome (libere professioniste) iscritte a una gestione (Casse Previdenziali) differente dalla Gestione Separata;
  • le lavoratrici autonome che rientrano nelle categorie delle commercianti, delle artigiane, delle coltivatrici dirette, delle imprenditrici agricole e delle pescatrici autonome;
  • le lavoratrici già esentate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che godono delle misure previste dal Fondo per le pari opportunità.

Tipologia del beneficio
Il bonus bay sitter e asilo nido consiste in un contributo di un massimo di 600 euro mensili, concesso per un massimo di sei mesi (complessivamente possono essere erogati 3600 euro).
L’importo si riduce in maniera proporzionale nel caso di una lavoratrice part-time mentre la durata si riduce a tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata (che quindi possono ottenere un massimo di 1800 euro).
Le lavoratrici possono richiedere due o più bonus nel caso in cui abbiano più figli, per cui è prevista la misura. Per ogni figlio deve essere presentata una domanda differente.
Il bonus viene erogato direttamente alla baby sitter o all’asilo nido con un versamento dell’INPS, la beneficiaria, quindi, non percepisce direttamente denaro. Le baby sitter percepiscono dalla beneficiaria un voucher assegnato dall’INPS, gli asili nido devono essere convenzionati con la previdenza.

Presentazione della domanda e casi di esclusione
La domanda si presenta esclusivamente per via telematica sul sito dell’INPS e può essere presentata negli 11 mesi successivi al momento della fine del congedo di maternità, a condizione che la lavoratrice non abbia usufruito del periodo di congedo parentale.
Dal momento della presentazione della domanda la madre lavoratrice è sospesa anche dalla possibilità di usufruire della misura del congedo parentale a cui deve rinunciare, in sede di presentazione della domanda utile a ottenere il bonus baby sitter. In caso di mancato accoglimento della domanda per il bonus la lavoratrice può chiedere, di nuovo, il congedo parentale.

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