Prorogato il blocco dei licenziamenti oltre la data del 31 ottobre con le nuove settimane di CIG Covid del decreto Fiscale. Vediamo cosa cambia dal 1° novembre con tutte le nuove scadenze.
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Nuova scadenza per il blocco dei licenziamenti grazie alla proroga della cassa integrazione Covid prevista dal decreto Fiscale di recente approvazione e ora in Gazzetta Ufficiale.
Il blocco dei licenziamenti con le nuove settimane di cassa integrazione viene così portato oltre la data del 31 ottobre e pertanto qualcosa cambia dal 1° novembre 2021.
Il blocco dei licenziamenti da inizio pandemia va di pari passo con la CIG Covid; per alcune aziende la proroga dello strumento d’integrazione salariale con ulteriori settimane fino al 31 dicembre 2021 implica anche la proroga del blocco dei licenziamenti fino a quella data.
Vediamo allora cosa cambia e per chi con la nuova scadenza del blocco dei licenziamenti dal 1° novembre 2021.
Blocco licenziamenti con la nuova scadenza: ecco per chi
Nuova scadenza per il blocco dei licenziamenti che va di pari passo con la nuova cassa integrazione Covid.
Il blocco dei licenziamenti era stato già prorogato dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 per le aziende del settore dell’abbigliamento, tessile e pelletteria insieme a 17 settimane di cassa integrazione Covid gratuita da fruire entro quella data e senza quindi il pagamento del contributo addizionale. Per il settore dell’industria e costruzioni era stata fissata la scadenza del 30 giugno per il blocco dei licenziamenti.
Il blocco è attivo oltre la scadenza del 31 ottobre con la nuova proroga della CIG Covid del decreto Fiscale per i licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo.
La proroga di cassa integrazione Covid è di:
- 13 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 per le aziende che accedono alla cassa integrazione in deroga e all’assegno ordinario e che avevano 28 settimane di CIG Covid per il periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 (per chi ha usato tutte le 28 settimane senza soluzione di continuità queste scadono il 31 ottobre);
- 9 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro del settore tessile individuati nei codici ATECO 13-14 e 15 (13 - preparazione e filatura di fibre tessili; 14 - confezione di articoli di abbigliamento escluso abbigliamento in pelliccia; 15 - fabbricazione di articoli in pelle e simili) che accedono alla cassa integrazione ordinaria per l’emergenza in base all’articolo 19 del decreto Cura Italia 2020. Costoro avevano 17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
Il blocco dei licenziamenti per chi ottiene la proroga della cassa Covid va oltre il 31 ottobre con nuove scadenze dal 1° novembre. Il blocco dei licenziamenti conosce al solito delle eccezioni:
- accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo;
- subentro nell’appalto;
- cessazione definitiva dell’attività;
- fallimento.
Blocco licenziamenti: le nuove scadenze
Per il blocco dei licenziamenti si vanno pertanto a delineare nuove scadenze corrispondenti alla tipologia di fruitore e di ammortizzatore sociale cui si accede. Nel dettaglio la scadenza del blocco dei licenziamenti è prevista:
- il 31 ottobre a prescindere dall’ammortizzatore sociale o il 31 dicembre per le aziende che possono richiedere la CIG in deroga o FIS per 28 settimane più le 13 di proroga;
- il 31 ottobre per le aziende che accedono alla CISOA e che hanno pertanto 120 giorni di cassa;
- il 31 dicembre per il periodo di trattamento autorizzato per le aziende che accedono alla CIGO;
- il 31 ottobre o il 31 dicembre se richiedono lo sgravio contributivo per le aziende del turismo, terme e commercio (articolo 43 del decreto Sostegni bis);
- il 31 ottobre o comunque il 31 dicembre se usufruiscono delle 9 settimane aggiuntive di CIG Covid le aziende cui sono riservate già le 17 settimane di CIGO e che svolgono le attività rientranti nei codici ATECO 13-14 e 15;
- il 31 dicembre per il periodo di trattamento autorizzato per le aziende che hanno accesso alle 13 settimane fruibili dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 ovvero il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Si tratta dei datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa del Covid e che non possono ricorrere ai trattamenti d’integrazione salariale di cui al decreto n. 148/2015.
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