Avvocati: per i giuristi d’impresa è incompatibile l’iscrizione all’albo

Isabella Policarpio

01/04/2019

02/04/2019 - 15:27

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La professione di avvocato è incompatibile con quella di giurista d’impresa. Ammessa soltanto l’attività stragiudiziale. Il parere del CNF.

Avvocati: per i giuristi d’impresa è incompatibile l’iscrizione all’albo

Avvocato e giurista d’impresa sono incompatibili. Questo è quanto stabilito da una decisione della Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense in seguito al quesito presentato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna.

Infatti, le regole della professione forense prevedono che l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale svolta in maniera continuativa ed organizzata sia di competenza solamente degli avvocati.

Tuttavia è permesso instaurare rapporti di lavoro di tipo subordinato o contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata per assistenza legale stragiudiziale, quando ciò è nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Avvocato e giurista d’impresa: incompatibili secondo il CNF

Secondo quanto stabilito dal Consiglio nazionale forense, chi lavora in qualità di giurista d’impresa non può essere iscritto all’albo degli avvocati e quindi esercitare la professione legale.

Tuttavia, i giuristi d’impresa possono svolgere l’attività di assistenza legale di tipo stragiudiziale, previa l’instaurazione di un contratto di tipo subordinato o di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’interesse del datore di lavoro. Tale interesse deve essere esclusivo del datore o del soggetto in favore del quale viene compiuta la prestazione.

Al contrario, l’attività di consulenza legale è vietata, in quanto la legge forense prevede espressamente l’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e qualsiasi altra attività di lavoro subordinato. Concessa è solamente l’attività di tipo stragiudiziale (recupero crediti, arbitrato, transazioni…).

Avvocato e giurista d’impresa: le ragioni dell’incompatibilità

Il divieto in questione è stato affermato dalla Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense dopo il quesito presentato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna nel 2017. In risposta al quesito, il CNF ha chiarito che, al di fuori delle ipotesi in cui ricorrono espresse competenze in settori specifici del diritto previste per legge a chi esercita un’altra professione, l’attività di consulenza legale è di esclusiva competenza degli avvocati.

La stipulazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione d’opera continuativa e coordinata è permessa solo quando si tratta di assistenza legale di tipo stragiudiziale ad esclusivo interesse del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 247 del 2012.

Se il destinatario della prestazione è costituito in forma societaria, l’attività stragiudiziale può essere svolta in favore della società controllante, controllata o collegata. Mentre se il destinatario è un’associazione o un ente tali attività possono essere portare a termine solo nell’ambito delle rispettive competenze e limitatamente agli interessi degli iscritti/associati.

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