Assegno di divorzio, spetta anche alla ex moglie straniera? Per la Cassazione sì

Isabella Policarpio

21 Gennaio 2020 - 11:52

L’ex moglie straniera che ha lasciato il suo Paese per amore ha diritto all’assegno di divorzio. La Cassazione ribadisce il principio e la funziona assistenziale dell’assegno.

Assegno di divorzio, spetta anche alla ex moglie straniera? Per la Cassazione sì

Anche l’ex moglie straniera ha diritto a percepire l’assegno di divorzio e di mantenimento dei figli. Lo ha ribadito una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso del marito.

L’assegno di divorzio nei confronti della ex straniera spetta a maggior ragione se viene dimostrato che il trasferimento in Italia è stato una conseguenza dell’incontro con l’ex marito, ma naturalmente si deve anche provare che la donna si sia data e continui a darsi da fare per il suo sostentamento e quello dei figli, senza approfittarsi dell’assegno.

La Cassazione conferma così che l’assegno dopo il divorzio non deve più rispettare il “tenore di vita” in corso di matrimonio, ma al contrario ha una funzione assistenziale e subentra solo se l’ex coniuge si trova in uno stato di bisogno, a prescindere dalla sua nazionalità.

Assegno di divorzio alla ex straniera: la decisione della Cassazione

Confermata in Cassazione la sentenza di secondo grado che aveva concesso l’assegno di divorzio in favore della moglie straniera che si è trasferita in Italia per amore.

Nella sentenza, qui allegata, i giudici supremi hanno confermato che anche l’ex straniera matura il diritto sia all’assegno divorzile che a quello per il mantenimento dei figli avuti dal matrimonio. La decisione prende le mosse dal fatto che la donna durante il matrimonio si è presa cura della famiglia a tempo pieno, e che si è data da fare per il suo sostentamento dopo il divorzio, trovandosi un lavoro per mantenere se stessa e il figlio.

Il diritto all’assegno, quindi, viene confermato dai giudici, mentre il ricorso del marito viene respinto.

Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza numero 765/2020
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Assegno di divorzio, la funzione assistenziale

Anche in questa sentenza della Cassazione, trova applicazione l’ormai consolidato principio dell’assegno in funzione assistenziale e perequativa, rapportato alle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi.

Non vale più, quindi, il criterio del mantenimento dello stesso stile di vitavigente nel periodo del matrimonio, poiché questo principio appare ingiustificatamente gravoso per il coniuge più benestante.

L’assegno invece deve tener conto dell’impegno e della dedizione dedicata alla coppia e ai figli, ove ci siano, nonché al contributo alla vita professionale dell’altro. Dopo anni di critiche e ricorsi, questo principio sta finalmente iniziando ad allargarsi e trova applicazione sempre in più casi.

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