Assegno di separazione, tenore di vita addio: la sentenza della Cassazione

Isabella Policarpio

22/10/2019

22/10/2019 - 12:17

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Via definitivo al principio del “tenore di vita” anche per l’assegno di separazione. La Cassazione apre la strada alla funzione assistenziale del mantenimento dopo la separazione dei coniugi. Qui la decisione.

Assegno di separazione, tenore di vita addio: la sentenza della Cassazione

Addio tenore di vita per la quantificazione dell’assegno di separazione. Così la Corte di Cassazione ha adeguato anche all’ipotesi di separazione quello che è già stato sancito per l’assegno dopo la sentenza di divorzio.

L’assegno dunque non dovrà più essere commisurato al patrimonio del coniuge più abbiente e nemmeno allo stile di vita vigente durante in corso di matrimonio.

La decisione (in allegato) è stata presa dai giudici supremi a Sezioni Unite e riconosce nell’assegno di mantenimento post separazione la mera funziona assistenziale e compensativa del contributo economico e non dato dal coniuge beneficiario durante prima che l’unione si rompesse.

Vediamo come si calcola il beneficio economico alla luce della recente decisione.

No al tenore di vita per l’assegno di separazione: così la Cassazione

Fine del tenore di vita nel corso della vita matrimoniale anche per l’assegno di separazione. A pochi giorni dall’ennesima pronuncia in merito all’assegno di divorzio, i giudici della Cassazione depositano una decisione analoga che però questa volta si riferisce all’ammontare dell’assegno dopo la separazione coniugale.

La sentenza in discussione è la seguente:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza numero 26084/2019
Clicca qui per il testo integrale della sentenza

Nel caso si specie, la Cassazione ha negato al marito ricorrente la richiesta di aumentare il mantenimento percepito dalla moglie da 1.500 euro mensili a 6.000 euro, in ragione della situazione di benessere economico durante la vita coniugale.

Stop tenore di vita: funzione assistenziale e compensativa dell’assegno di separazione

Assodato che non si dovrà più prendere in considerazione il tenore di vita, quale criterio deve utilizzare il giudice per stabilire l’ammontare dell’assegno?

Come stabilito in riferimento all’assegno di divorzio, i criteri su cui basare il calcolo devono essere la funzione riequilibratrice del reddito e quella compensativa e assistenziale.

Per funzione riequilibratrice si intende il contributo che il beneficiario dell’assegno ha dato in corso di matrimonio, sia dal punto di vista economico che di sacrificio personale verso l’ex coniuge e la famiglia (si pensi a chi lascia il lavoro per accudire i figli o rinuncia una prospettiva di carriera). Oltre a questo parametro il giudice deve tener conto della funziona assistenziale e compensativa, va da sé l’assegno dovrà permettere all’ex coniuge una vita dignitosa e non gli agi a cui magari era abituati prima della separazione.

Che succede se i coniugi hanno lo stesso reddito?

Interessante a questo punto valutare quale possa essere lo scenario se i coniugi hanno lo stesso reddito.

La Cassazione ha stabilito che per l’assegno occorre sempre che tra i coniugi vi sia una differenza di reddito non di poco conto, non basta quindi che uno percepisca poche centinaia di euro in più rispetto all’altro.

Se i redditi sono uguali o quasi uguali nessuno avrà diritto all’assegno di separazione, anche perché non troverebbe applicazione il criterio assistenziale-compensativo.

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