Assegni familiari 2015 e quote maggiorazione pensioni: cambiano i limiti reddituali e gli importi. Ecco le tabelle e i chiarimenti dell’INPS
Con la nota pubblicata lo scorso 29 dicembre l’INPS fa sapere che dal 1° gennaio 2015 sono rivalutati:
- i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione
- i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni stessi.
Assegni familiari 2015: soggetti
Le disposizioni per il nuovo anno sono contenute all’interno dellacircolare n.181 del 23 dicembre 2014 e riguardano:
- coltivatori diretti,
- coloni,
- mezzadri,
- piccoli coltivatori diretti
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
In generale dunque ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare.
L’INPS chiarisce che:
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2015: importi
Per il 2015 gli importi delle prestazioni sono pari a:
- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2014 è stata pari al 2,1% per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
Ecco le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per il 2015.
La prima si applica generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.
La seconda tabella si riferisce ai soggetti che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
La terza tabella riguarda i soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
La quarta e ultima tabella è destinata invece ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Infine l’INPS comunica che:
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2015 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 502,39.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2015:
- Euro 707,54 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1238,19 per due genitori ed equiparati.I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
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