Anticipo Naspi e DIS-COLL, occhio alla sovrapposizione: il messaggio dell’INPS

Teresa Maddonni

16/12/2019

01/04/2021 - 18:52

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Novità sull’anticipo Naspi e i contratti di collaborazione: in quali casi si deve restituire l’indennità di disoccupazione? L’INPS lo chiarisce nel messaggio n.4658 del 13 dicembre.

Anticipo Naspi e DIS-COLL, occhio alla sovrapposizione: il messaggio dell’INPS

Arrivano delle novità sull’anticipo Naspi e i casi di riassunzione con contratto di collaborazione nel periodo teorico di spettanza dell’indennità di disoccupazione.

Con il messaggio n.4658 l’INPS fa chiarezza su questo punto e spiega in quali casi di riassunzione il lavoratore che abbia richiesto l’indennità di disoccupazione Naspi in anticipo in un’unica soluzione deve restituire parte della somma percepita.

L’articolo 8 del D.lgs n. 22/2015, il cosiddetto Jobs Act, fa riferimento ai casi di anticipo Naspi e riassunzione nel periodo teorico di spettanza della disoccupazione nei casi di riassunzione con contratto di lavoro subordinato, ma non fa riferimento ai casi di riassunzione con contratto di lavoro parasubordinato, come per esempio la collaborazione coordinata e continuativa.

L’INPS chiarisce proprio quest’ultimo punto laddove la legge non è esplicita.

Ma cerchiamo di fare chiarezza e di capire nel dettaglio cosa prevede il messaggio dell’INPS su anticipo Naspi e contratti di collaborazione.

Anticipo Naspi, novità dall’INPS per i contratti di collaborazione

Nel messaggio n.4658 l’INPS chiarisce i casi in cui la Naspi ottenuta in anticipo deve essere restituita dal lavoratore che ha trovato altra occupazione.

La Naspi, l’indennità di disoccupazione cui il lavoratore licenziato ha diritto, può essere erogata su base mensile nel periodo di spettanza (questo varia a seconda dei mesi di disoccupazione cui il lavoratore ha diritto) oppure subito in forma anticipata in un’unica soluzione nei casi in cui il lavoratore:

  • voglia avviare un’impresa individuale;
  • voglia iniziare un lavoro autonomo;
  • voglia sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • voglia sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla Naspi.

Pur erogando la Naspi in anticipo l’INPS considera comunque attivo il periodo di spettanza della Naspi che resta tuttavia teorico perché il lavoratore ha già riscosso la sua quota.

Può accadere però, e l’INPS lo chiarisce nel messaggio, che durante il periodo di spettanza teorica della Naspi il lavoratore che l’ha ottenuta venga assunto. Deve restituire la Naspi? La legge, e l’INPS, distinguono due casi:

  • l’articolo 8 comma 4 del D.lgs n. 22/2015 sostiene che il lavoratore che chiede in anticipo la Naspi deve restituire per intero la somma ottenuta se sottoscrive un contratto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza teorico dell’indennità di disoccupazione;
  • non è tenuto a restituire l’intera somma di denaro ottenuta con l’anticipo della Naspi il lavoratore abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Il messaggio n. 4658 dell’INPS però chiarisce che “non trova disciplina l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità Naspi in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa”.

Anticipo Naspi e DIS-COLL per i contratti di collaborazione

L’INPS nel messaggio cerca di disciplinare l’anticipo Naspi e i casi di rioccupazione nel periodo di spettanza teorica dell’indennità con contratto di lavoro parasubordinato. Un tipo di contratto di lavoro parasubordinato è il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Un lavoratore assunto con questa tipologia di contratto (dottorandi, assegnisti di ricerca) se licenziati possono richiedere una indennità di disoccupazione specifica la cosiddetta DIS-COLL.

Nel suo messaggio l’INPS chiarisce che possono esservi dei casi quindi in cui DIS-COLL e Naspi si potrebbero sovrapporre. L’INPS distingue due casi:

  • se il lavoratore che ha chiesto l’anticipo della Naspi, viene assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e il contratto cessa nel periodo teorico di spettanza della Naspi, può richiedere la DIS-COLL che gli viene erogata solo per le mensilità che non si sovrappongono alla Naspi;
  • se il lavoratore che ha preso l’anticipo della Naspi si rioccupa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa poi cessato in un periodo successivo alla spettanza teorica della Naspi può richiedere la DIS-COLL senza problemi.

In tal modo le due indennità di disoccupazione non devono e non possono sovrapporsi. Alleghiamo di seguito il testo del messaggio dell’INPS.

Messaggio INPS n. 4658 del 13 dicembre 2019
Messaggio INPS n. 4658 del 13 dicembre 2019 che ha per oggetto l’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione.

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