Anche il Tribunale di Cremona si pronuncia sulle informazioni relative alle modalità ammortamento del mutuo. Tale filone giurisprudenziale apre a nuovi inaspettati scenari.
Un recente filone giurisprudenziale insiste sulla rilevanza delle informazioni che devono essere fornite alla clientela nei contratti aventi ad oggetto mutui c.d. “alla francese”.
In particolare, tale corrente di pensiero richiede alla banca di fornire informazioni più complete in merito alle modalità di capitalizzazione degli interessi e di specificare quale regime sia stato adottato nel computo degli interessi, al fine di permettere alla clientela di comprendere il reale costo del credito.
La capitalizzazione composta prevede infatti un prezzo degli interessi passivi che aumenta in maniera esponenziale al trascorrere del tempo e comporta quindi l’addebito di interessi maggiori, nel corso degli anni, rispetto ad una capitalizzazione semplice.
Quest’ultima prevede invece un prezzo degli interessi passivi che aumenta in maniera lineare (e non esponenziale) al trascorrere del tempo.
Non appare quindi sufficiente l’indicazione, nel contratto di mutuo, del solo tasso applicato al cliente, ma risulta indispensabile l’indicazione della modalità di capitalizzazione degli interessi.
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Da un punto di vista giurisprudenziale la strada è stata aperta dal Tribunale di Massa, che con una lunga sentenza del 13.11.2018 ( r.g. 2475/2014 Giudice dott. Domenico Provenzano) ha stabilito che qualora nei contratti di mutuo non sia riportato il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) allora il cliente non sarebbe sufficientemente informato relativamente all’effettivo costo del credito, contravvenendo così alle norme che regolano la trasparenza e la correttezza delle informazioni contrattuali.
Dello stesso tenore appare una recentissima Sentenza del Tribunale di Cremona ( n. 227 del 28.3.19 dott.ssa Nunzia Corini) nella quale si condanna la banca a ricalcolare gli interessi al tasso legale.
In tale elaborato si legge infatti che “…resta il fatto che il regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, non è stato esplicitato nel mutuo oggetto di causa. E siccome l’ammortamento alla francese non è l’unico che consente di pervenire ad una rata costante, la questione è rilevante ai fini della determinatezza della clausola inerente il calcolo degli interessi, poiché – a seconda del regime finanziario adottato – diverso è il monte interessi che ne deriva… Perciò la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel mutuo, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità…”.
Ne discendeva pertanto, che in assenza di precise indicazioni sulle modalità di capitalizzazione degli interessi “… opera la sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c., e quindi – ai sensi del terzo comma dell’art. 1284 c.c. – l’applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale…”.
Questo filone giurisprudenziale apre a nuovi inaspettati scenari, considerando che la maggior parte dei mutui prevede un piano di ammortamento c.d. “alla francese” e quasi nessuno di essi stabilisca in maniera chiara la modalità di capitalizzazione degli interessi.
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