Deducibilità e detraibilità IVA delle spese per alberghi e ristoranti: quali sono le regole per imprese, professionisti e società?
Detraibilità IVA e deducibilità costo di alberghi e ristoranti: quali regole rispettare?
Alberghi e ristoranti sono una componente di spesa molto importante nel conto economico di imprese individuali in regime ordinario, forfettario, dei minimi e semplificati così come in quello di società e professionisti.
In questo intervento cercheremo di analizzare la normativa fiscale sulla deducibilità e la detraibilità delle spese sostenute dai titolari di partita IVA di spese per alberghi e ristoranti, considerando i limiti imposti dalla normativa a ciascuna categoria di contribuente.
Alberghi e ristoranti: deducibilità costo per i professionisti
Partiamo dalle regole di deducibilità e detraibilità delle spese per alberghi e ristoranti per i professionisti.
La norma di riferimento è l’articolo 54 comma 5 del TUIR secondo il quale:
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”
Quindi la deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti sostenute dai professionisti devono rispettare due regole fondamentali:
- deducibilità massima del 75% del costo sostenuto;
- tetto massimo di deducibilità pari al 2% del fatturato.
Spese alberghi e ristoranti: detraibilità IVA per i professionisti
Come funziona, invece, la detraibilità IVA per le spese per alberghi e ristoranti sostenute dai professionisti?
La regola sulla detraibilità IVA per le spese sostenute dai professionisti per alberghi e ristoranti è più semplice di quella prevista per la deducibilità.
In sostanza le spese per alberghi e ristoranti hanno riconosciuta una detraibilità IVA pari al 100% purché:
- risultino da fattura (quindi non è possibile considerare la detraibilità IVA per spese di alberghi e ristoranti documentate da ricevuta fiscale, eventualmente valida solo ai fini della deducibilità del costo);
- devono essere inerenti, cioé connesse allo svolgimento dell’attività.
A questo proposito si consiglia la lettura dell’interessante intervento dell’Agenzia delle Entrate in materia di deducibilità e detraibilità IVA delle spese per alberghi e ristoranti avvenuto con la circolare numero 6/E del 3 marzo 2009:
Spese alberghi e ristoranti per imprese individuali in regime ordinario e società di persone e di capitali: regole sulla deducibilità del costo
Come funziona, invece, la deducibilità del costo per le spese sostenute da imprese individuali in regime ordinario e società di persone e di capitali per alberghi e ristoranti?
In questo caso la norma di riferimento è l’articolo 109 comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR - secondo il quale:
“le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, (…), sono deducibili nella misura del 75 per cento”
Ricapitolando, per imprese individuali in regime ordinario e società di persone e di capitali la deducibilità delle spese sostenute per alberghi e ristoranti funziona come segue:
- deducibilità del 75% del costo sostenuto (purché sia sempre documentato ed inerente);
- nessun tetto massimo di deducibilità in valore assoluto o relativo.
Spese alberghi e ristoranti per imprese individuali in regime ordinario e società di persone e di capitali: regole sulla detraibilità IVA
La detraibilità IVA per le spese per alberghi e ristoranti sostenute da imprese individuali in regime ordinario e società di persone e di capitali è molto semplice: la detraibilità è ammessa al 100% purché la spesa sia inerente e documentata.
Differenza tra spese per alberghi e ristoranti e spese di rappresentanza
Occorre prestare la massima attenzione a non confondere le spese per alberghi e ristoranti con le spese di rappresentanza.
Queste ultime, infatti, sono tutti quei costi sostenuti per rafforzare il brand dell’impresa.
Non si tratta però di spese pubblicitarie. Le spese di rappresentanza possono essere sostenute, per esempio, per l’organizzazione di convegni, ricevimenti e manifestazioni in senso lato. In ogni caso deve trattarsi di eventi che promuovono l’immagine dell’impresa. Manca in ogni caso il rapporto sinallagmatico: alle spese di rappresentanza non può mai essere collegato direttamente un ricavo.
Per maggiori approfondimenti sul tema della deducibilità e la detraibilità IVA delle spese di rappresentanza si consiglia la lettura della nostra guida completa ed aggiornata in materia.
Alberghi e ristoranti e spese di rappresentanza: la classificazione tipologica
Alla luce delle norme di cui sopra appare evidente come le regole fiscali su deduibilità e detraibilità IVA comportino la fondamentale distinzione delle spese per alberghi e ristoranti sostenute da imprese, professionisti e società tra:
- spese per alberghi e ristoranti in senso stretto;
- spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza;
- spese per alberghi e ristoranti sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento o fiere e convegni.
In quest’ultimo caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come la spesa per albeghi e ristoranti sostenute per la partecipazione al convegno, congresso o corso di aggiornamento, possono essere dedotte al 50% preventivamente decurtate al 75%, calcolando cioè il 37,5% del costo effettivamente sostenuto. Questo chiarimento è stato fornito dalla circolare numero 53/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate che il lettore interessato potrà visualizzare in formato pdf cliccando sull’icona sottostante:
Spese per alberghi e ristoranti sostenute da imprese e professionisti titolari di partita IVA nel regime dei minimi e nel regime forfettario
Concludiamo con l’analisi della deducibilità del costo sostenuto per alberghi e ristoranti da imprese e professionisti titolari di partita IVA nel regime dei minimi e nel regime forfettario.
Non parliamo di detraibilità IVA poiché entrambi i regimi sono eslcusi dal campo di applicazione dell’IVA.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi possono dedurre dal reddito il 50% dei costi sostenuti per alberghi e ristoranti, purché queste siano sempre documentate ed inerenti.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario, invece, non deducono nulla poiché il loro reddito viene determinato a forfait secondo una tabella predefinita che associa ciascun codice ateco ad un coefficiente di redditività.
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