Il 29 dicembre scade il termine per versare l’acconto Iva 2014. La legge prevede l’esonero per alcune categorie specifiche. Ecco chi non deve pagare
Entro il prossimo 29 dicembre i contribuenti IVA dovranno versare l’acconto per il 2014. A pagare saranno coloro professionisti e imprese che liquidano l’Iva trimestralmente o mensilmente. Ma chi non deve pagare? Ecco i soggetti esonerati
Acconto Iva: soggetti esonerati
Non sono tenuti a versare l’acconto Iva entro il prossimo 29 dicembre
- i contribuenti che non effettuano le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, come:
- agricoltori esonerati
- soggetti aderenti al regime per le nuove iniziative produttive.
- enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva
- i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore.
- i soggetti che non sono in possesso di uno dei due dati (storico o previsionale) su cui si basa il metodo di cacolo:
- i soggetti che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali;
- i soggetti che hanno hanno iniziato un’attività;
- i soggetti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- i soggetti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva per l’anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta.
- i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Non devono versare l’acconto Iva entro il 29 dicembre e quindi sono esonerati:
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i produttori agricoli;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva;
- i soggetti che optato per il regime dei “minimi”.
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