ASPI 2014: requisiti, domanda e decadenza. Ecco la guida aggiornata

Marta Panicucci

27 Dicembre 2013 - 08:00

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ASPI 2014: requisiti, domanda e decadenza. Ecco la guida aggiornata

L’Aspi è una prestazione a sostegno del reddito introdotta dalla riforma del lavoro targata Fornero ed entrata a regime il primo gennaio 2013. L’Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, valida fino all’entrata in vigore della nuova legge. E’ una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

L’indennità di disoccupazione Aspi erogata ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro nel corso del 2013, resta valida anche per l’anno 2014. Rispetto al 2013, l’Aspi presenterà nel nuovo anno piccole variazioni che la porteranno per gradi, a regime soltanto nel 2016.

Chi può beneficiare dell’Aspi

Possono fare richiesta dell’indennità di disoccupazione Aspi i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, che perdono involontariamente il proprio lavoro compresi:

  • apprendisti,
  • soci di cooperative di produzione di lavoro (DPR 602/70),
  • lavoratori a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti pubblici servizi,
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
  • Sono, quindi, esclusi i lavoratori che cessano per dimissioni o per risoluzione consensuale salvo che la stessa sia intervenuta a seguito di procedura di conciliazione preso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Hanno diritto all’Aspi anche:

  • i lavoratori che si dimettono per giusta causa
  • i lavoratori padri o madri che lasciano il lavoro entro il primo anno di vita del figlio
  • i lavoratori sospesi.

L’Aspi non è erogata invece a coloro che lavorano a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni e i lavoratori agricoli che possono richiedere la disoccupazione agricola.

In linea generale l’indennità Aspi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Ma la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento del diritto all’Aspi prestazione se intervenuta:

  • nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 40 della Legge 28 giugno 2012 n.92,
  • a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Requisiti per chiedere l’Aspi

Presupposto necessario affinché sia riconosciuto il diritto alla prestazione Aspi è la perdita involontaria del lavoro, fatta eccezione per le situazioni esposte sopra.

L’Aspi è erogata ai lavoratori che:

  • sono in stato di disoccupazione,
  • hanno reso l’immediata disponibilità ai centri competenti,
  • possono far valere due anni di assicurazione,
  • possono far valere un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio della disoccupazione.

A proposito dell’ultimo requisito indicato, l’Inps precisa che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e Aspi versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Al contrario, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Inoltro della domanda

La domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione Aspi deve essere inoltrata rispettando le modalità e le tempistiche indicate dalla legge Fornero e dall’Inps.

Per quanto riguarda soggetto e modalità, la domanda per l’Aspi deve essere presentata all’Inps, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati o intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

Pena decadenza del diritto all’Aspi, la domanda deve essere inoltrata a partire dall’ottavo giorno successivo al licenziamento e al massimo entro entro due mesi dalla data di spettanza dell’indennità (68 giorni dalla data del licenziamento).

L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo il primo giorno utile.

Durata Indennità

Ai lavoratori disoccupati che rispettino i tempi e le modalità per la presentazione della domanda e abbiano tutti i requisiti necessari, l’Inps provvederà ad erogare l’indennità di disoccupazione. L’Aspi ha un durata ben definita che cambia ogni anno fino al 2016 quando entrerà a regime la riforma.

La tabella indica la durata massima per l’Aspi negli anni transitori 2014-2015:

Anno di cessazione del rapporto di lavoro Età anagrafica < 50 anni Età anagrafica compresa tra 50-55 anni Età anagrafica = o > 50 anni
2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi
2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi

Misura indennità

L’indennità Aspi erogata per il lavoratore disoccupato è uguale ad una determinata percentuale del precedente stipendio, ma comunque non può superare un limite massimo stabilito ogni anno dalla legge. Il tetto massimo fissato per il 2014 non è ancora noto, provvederemo ad aggiornare questa sezione appena possibile.

In generale la misura della prestazione è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat.
  • al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

All’indennità mensile Aspi si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il 12esimo mese di fruizione.

L’indennità Aspi può essere riscossa in diverse modalità a scelta del lavoratore tra le seguenti:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Inoltre in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto ha la facoltà di chiedere la liquidazione degli importi spettanti in unica soluzione a patto che siano utilizzati per:

  • avviare un’attività autonoma,
  • avviare un’attività di impresa o micro impresa,
  • associarsi in cooperativa.

Sospensione o decadenza

In caso di rioccupazione del disoccupato come lavoratore subordinato, l’indennità Aspi viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi. La sospensione interviene in seguito alla comunicazioni obbligatorie a cui è tenuto il datore di lavoro, che entro 5 giorni, deve segnalare l’assunzione agli uffici competenti.

Al termine del periodo di rioccupazione, se compreso nei 6 mesi, l’indennità riprende a
decorre dal momento della sospensione. I sei mesi di contribuzione del nuovo lavoro possono essere fatti valere ai fine di acquisire il diritto ad un nuovo trattamento di Aspi o mini-Aspi.

Oltre alla sospensione di sei mesi, è prevista anche la decadenza definitiva del diritto all’indennità di disoccupazione Aspi, che interviene in caso di:

  • inizio di attività autonoma senza aver provveduto alla comunicazione entro i 30 giorni:
  • raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • diritto alla pensione di inabilità;
  • diritto all’assegno ordinario di invalidità, con possibilità di opzione tra i due trattamenti;
  • condanna per reati di terrorismo, associazione mafiosa, strage;
  • richiesta di anticipazione prevista in via sperimentale per il 2014 e 2015;
  • rifiuto a partecipare alle iniziative di politiche attive;
  • rifiuto di un lavoro congruo con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità spettante periodo per periodo;

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