730 Precompilato, correzioni su modelli già inviati e invio sostitutivo: ecco come integrare la dichiarazione dei redditi

Simone Casavecchia

11 Giugno 2015 - 08:53

L’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di correzioni del Modello 730 Precompilato anche dopo l’invio: sarà possibile effettuare un invio sostitutivo che consentirà di integrare errori e omissioni. Ecco come fare.

730 Precompilato, correzioni su modelli già inviati e invio sostitutivo: ecco come integrare la dichiarazione dei redditi

Con il provvedimento n. 78849/2015 dello scorso 9 Giugno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le regole per la modifica del Modello 730 Precompilato effettuabile anche dopo il primo invio della dichiarazione dei redditi 2015.

Si tratta di una possibilità quasi dovuta ai contribuenti, a fronte dei numerosi errori che erano stati rilevati nel sistema, soprattutto riguardo ai dati di cui il Fisco doveva già essere in possesso.

I contribuenti potranno, quindi procedere all’invio di un Modello 730 sostitutivo, da ieri 10 Giugno fino al prossimo 29 Giugno 2015, una finestra temporale di 20 giorni in cui sarà possibile correggere il proprio 730 Precompilato già inviato attraverso l’invio di una nuova dichiarazione che non integra ma che annulla e sostituisce quella inviata precedentemente.

Si configurano, quindi, due possibilità per i contribuenti che hanno commesso errori o omissioni o che si sono resi conto, in ritardo, della presenza di errori nei dati inseriti in dichiarazione dal Fisco: l’invio sostitutivo del 730 Precompilato e le ulteriori correzioni che devono essere effettuate con le modalità ordinarie.

Invio sostitutivo del 730 Precompilato
L’invio sostitutivo del Modello 730 Precompilato che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato è una possibilità riservata ai soli contribuenti che hanno inviato direttamente (anche integrandolo) il Modello 730 Precompilato senza ricorrere all’aiuto di un professionista abilitato sia esso un CAF o un commercialista.
L’opzione può essere utilizzata da quei contribuenti che:

  • necessitano di aggiungere in dichiarazione degli oneri precedentemente dimenticati,
  • devono apportare delle modifiche al 730 Precompilato in seguito a eventuali rettifiche della Certificazione Unica, comunicate dal sostituto d’imposta in un momento comunque successivo a quello in cui è avvenuto il primo invio della dichiarazione dei redditi;
  • si sono resi conto di non aver considerato (e di voler inserire) delle spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni fiscali;

L’invio del 730 sostitutivo consente di ottenere i seguenti vantaggi:

  • si evita di rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato per la presentazione di un modello 730 integrativo;
  • oppure un modello Unico correttivo o integrativo;

Invio sostitutivo: la procedura da seguire
Le operazioni da effettuare per l’invio sostitutivo del 730 sono abbastanza semplici:

  • procedere all’autenticazione sul sito web della dichiarazione precompilata e raggiungere l’area riservata dal sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • aprire nuovamente la dichiarazione Precompilata già trasmessa;
  • effettuare le modifiche necessarie;
  • inviare nuovamente la dichiarazione precompilata corretta e aggiornata con i nuovi dati;

A questo punto la procedura può considerarsi conclusa dal momento che il sistema informatico annulla automaticamente la vecchia dichiarazione sostituendola con quella inviata ex novo.
E’ opportuno ricordare che tale procedura può essere effettuata fino al 29 Giugno, per una sola volta.

Cosa fare in caso di ulteriori errori
Nel caso in cui il contribuente si accorga di ulteriori errori o omissioni, in un momento successivo a quello in cui è avvenuto l’invio sostitutivo, le eventuali ulteriori correzioni dovranno essere effettuate con le modalità già in vigore negli anni precedenti, ovvero con il Modello 730 Integrativo.
In questo caso il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi a un intermediario abilitato (CAF o commercialista) che, in base alle modifiche e alle integrazioni da apportare ancora, indicherà al contribuente se procedere con:

  • l’invio di un Modello 730 Integrativo, entro il 26 Ottobre 2015;
  • o l’invio di un Modello Unico correttivo;

Contribuenti senza sostituto d’imposta
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate considera anche i contribuenti senza sostituto d’imposta. Tali contribuenti, perché licenziati nel corso dell’anno o perché, comunque, privi di un datore di lavoro che svolge la funzione di sostituto d’imposta, devono procedere direttamente al versamento dei tributi, nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi emerga un debito d’imposta.
Tali contribuenti versano le tasse dovute entro il 16 Giugno (termine per il versamento dell’IRPEF) utilizzando il modello F24.
Se tali contribuenti si rendono conto di aver commesso errori o omissioni nella propria dichiarazione dei redditi precompilata godono comunque della possibilità di inviare un 730 sostitutivo, alle seguenti condizioni:

  • devono aver già trasmesso, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle imposte dovute;
  • sono tenuti all’invio di un eventuale modello 730 sostitutivo entro il 21 giugno 2015 e non entro il 29 giugno come avviene per tutti gli altri contribuenti.

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