730/2015 ordinario: le novità su terreni e fabbricati in seguito alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Simone Casavecchia

16 Gennaio 2015 - 16:30

Cosa cambia nel modello 730/2015? Ecco le maggiori novità su terreni e fabbricati dopo la pubblicazione dei modelli sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

730/2015 ordinario: le novità su terreni e fabbricati in seguito alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha reso note, in un provvedimento del 15 Gennaio 2015 la struttura e le istruzioni del nuovo modello 730/2015 nelle sue varie versioni. Ecco quali sono le principali novità, previste dal Fisco, su terreni e fabbricati ovvero sui Quadri A e B del Modello le cui regole di compilazione sono mutate in base a differenti, nuove, norme, in entrate in vigore dal 2014.

Frontespizio

  • Scompare il rigo in cui indicare il Domicilio fiscale, dal momento che il Decreto Semplificazioni (D. Lgs. 175/2014) uniforma al 1° Gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.

Quadro A
Si tratta del Quadro in cui vengono indicati i terreni per il è opportuno ricordare che:

  • nella colonna 9 (IMU non dovuta) dovranno essere inseriti codici differenti da quelli dello scorso anno, nel caso in cui si rientri nelle condizioni che permettono di essere esentati dall’IMU (in base al D.M. 28 novembre 2014);
  • per il calcolo dell’acconto 2015, il CAF o il professionista abilitato che si occupa della compilazione del modello applica una nuova rivalutazione del 30% o del 10% per i soli terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

Quadro B
Si tratta del Quadro del modello in cui occorre segnalare i fabbricati posseduti, ai fini della dichiarazione dei redditi. A tal proposito occorre ricordare che nel 2014 sono cambiate alcune regole relative al principio di alternatività tra IMU e IRPEF. Tali cambiamenti producono i seguenti effetti nella compilazione del Quadro B del Modello 730/2015:

  • Nel caso in cui sia optato per la formula della cedolare secca nella stipula del contratto d’affitto, in comuni ad alta densità abitativa, l’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato è ridotta dal 15% al 10%.
  • La stessa aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni italiani per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi nei 5 anni precedenti il 28 Maggio 2014. Per indicare tale tipologia di comuni occorre barrare la nuova colonna 9, nella sezione II del Quadro B, appositamente inserita.
  • per il periodo d’imposta 2014 l’opzione della cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
  • per effetto del Decreto Milleproroghe 2015 non è stata prorogata la sospensione degli sfratti per il 2015, per i soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio. Viene quindi a cadere l’agevolazioni prevista (che non deve più essere calcolata) per il calcolo dell’acconto 2015.
  • Rispetto al Modello 730/2014 viene eliminata la colonna 10 del Quadro B necessaria per comunicare l’importo dell’IMU dovuto per ciascun fabbricato esposto nel quadro B.

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it