Domani scade il termine per la presentazione del Modello 730 Precompilato: ecco quali sono le istruzioni da seguire in caso di correzioni tardive e quali gli adempimenti da ricordare in caso di ravvedimento, riguardo alle sanzioni e agli interessi e ai versamenti con modello F24.
Domani, 23 Luglio, scade il termini ultimo, per la presentazione del nuovo Modello 730 Precompilato, il documento fiscale, utile a presentare la dichiarazione dei redditi, che quest’anno ha rivoluzionato maggiormente le abitudini degli italiani.
Escludendo i casi di quei contribuenti che, da soli o assistiti da un intermediario, abbiano effettuato la procedura di presentazione del 730 Precompilato evitando errori, ci concentriamo qui sui casi dei contribuenti che intendono apportare ulteriori correzioni dopo i termini di presentazione, pur avendo già effettivamente presentato il documento e sul caso dei contribuenti che, non avendo presentato la propria dichiarazione dei redditi intendono, comunque, ravvedersi.
Correzioni tardive del 730 Precompilato
Nel caso in cui, dopo la data di domani, i contribuenti si rendano conto che sono necessarie ulteriori di correzioni alla dichiarazione dei redditi comunque presentata, sono percorribili due differenti strade:
- Presentazione, entro il prossimo 26 Ottobre, attraverso un Caf o un professionista abilitato, di un Modello 730 Integrativo, nel caso in cui le correzioni degli errori diano luogo a un maggior credito o un debito minore, o un’imposta invariata;
- Presentazione del Modello Unico Correttivo, entro il prossimo 30 Settembre, sempre atraverso un Caf, un commercialista o alttro intermediario abilitato, quando, dalle modifiche presentate, emerga un minor credito o maggiori imposte da pagare;
Ravvedimento operoso per mancato versamento di IRPEF
Le recenti misure normative approvate dal Governo hanno previsto molte, nuove, possibilità di ravvedimento operoso che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti e che riguardano molte eventualità connesse alla dichiarazione dei redditi: dalla dichiarazione omessa, agli errori di calcolo e agli errori sostanziali, fino ai versamenti non effettuati di tributi.
Proprio il mancato versamento dei tributi (in seguito alla presentazione della dichiarazione) è il caso più comuni per il quale sono previste, le seguenti possibilità di ravvedimento, per le quali, in ogni caso è dovuto anche il pagamento di sanzioni e interessi:
- se il ravvedimento avviene entro 14 giorni dal termine della scadenza di pagamento è prevista una sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo: la sanzione può essere versata nei 30 giorni successivi al termine di scadenza;
- se il ravvedimento avviene tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza dei termini è prevista una sanzione ridotta del 3% dell’importo non pagato (ovvero 1/10 della sanzione ordinaria, in genere fissata al 30% dell’importo non pagato);
- se il ravvedimento avviene tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza dei termini è prevista una sanzione ridotta del 3,33% dell’importo non pagato (ovvero 1/9 della sanzione ordinaria, in genere fissata al 30% dell’importo non pagato);
- se il ravvedimento avviene tra il 91° e il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, nel caso in cui non sia prevista una dichiarazione periodica (come per le imposte di registro e di successione) entro un anno dall’omissione o dal mancato versamento, è prevista una sanzione ridotta del 3,75% dell’importo non pagato (ovvero 1/8 della sanzione ordinaria, in genere fissata al 30% dell’importo non pagato);
- se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore la sanzione è ridotta al 4,29% dell’importo non pagato (ovvero 1/7 della sanzione ordinaria, in genere fissata al 30% dell’importo non pagato);
- se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o oltre 2 anni dal momento dell’omissione o dell’errore è prevista una sanzione ridotta al 5% (ovvero 1/6 della sanzione ordinaria, pari al 30%);
- se il ravvedimento e la regolarizzazione avvengono in seguito alla consegna del processo verbale di contestazione (PVC) da parte della Guardia di Finanza, in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti, le sanzioni sono ridotte a 1/5 del minimo;
Sanzioni, Interessi, Codici tributo F24
Come già detto sopra , in caso di omesso versamento dell’IRPEF a seguito del ravvedimento non è dovuto il solo pagamento dell’imposta ma anche il pagamento di sanzioni e interessi che, come nel caso dell’imposta stessa, si versano tramite modello F24. A tal proposito è opportuno richiamare quali sono i principali codici tributo da utilizzare in caso di versamenti di sanzioni e interessi per l’omesso pagamento delle imposte sui redditi:
- Codici Tributo F24 per versamento delle sanzioni:
- IRPEF = 8901
- Addizionale regionale IRPEF = 8902
- Addizionale comunale IRPEF = 8903
- IRPEF, rettifica modello 730 = 8915
- Addizionale regionale IRPEF, rettifica modello 730 = 8916
- Addizionale comunale IRPEF, rettifica modello 730 = 8917
- Tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati = 8924
In caso di rettifica del Modello 730 Ordinario o Precompilato è opportuno ricordare che se il tardivo versamento delle imposte è stato determinato dalla correzione di errori commessi dal soggetto che presta assistenza fiscale (sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato), la sanzione relativa è a carico di quest’ultimo soggetto.
- Codici tributo F24 per interessi:
- IRPEF = 1989
- Addizionale regionale = 1994
- Addizionale comunale = 1998
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