Turismo, novità aiuti: spunta un nuovo codice ATECO con il decreto Ristori quater

Teresa Maddonni

1 Dicembre 2020 - 10:20

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Per il turismo, in particolare per le agenzie di viaggio e tour operator, arrivano nuovi aiuti con il decreto Ristori quater che include anche i bus turistici scoperti delle grandi città. Vediamo quali sono le novità.

Turismo, novità aiuti:  spunta un nuovo codice ATECO con il decreto Ristori quater

Novità per il turismo, e in particolare per le agenzie di viaggio e tour operator con ulteriori aiuti, sono contenute nell decreto Ristori quater il cui testo è in vigore dopo la pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale.

Le novità riguardano principalmente il nuovo codice ATECO introdotto dal quarto dei decreti Ristori e che fa riferimento ai bus turistici scoperti (sightseeing) delle grandi città.

In particolare con il decreto Ristori quater da 8 miliardi di euro viene incrementato il Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio, tour operator tra i cui beneficiari ora figurano anche gli autobus turistici.

Il decreto Ristori quater prevede gli stessi aiuti anche per altri settori tra cui spettacolo e cultura, ma anche fiere e congressi.

Novità turismo nel decreto Ristori quater: nuovo codice ATECO

Gli aiuti per il settore del turismo sono previsti con il decreto Ristori quater in vigore da qualche ora e che introduce un nuovo codice ATECO. Le novità maggiori infatti riguardano i bus turistici scoperti.

Nel testo in Gazzetta si prevedono risorse ulteriori anche per il settore delle fiere e dei congressi. A prevedere gli aiuti per il settore turismo e in particolare agenzie di viaggio, tour operator e un nuovo settore di attività è l’articolo 12 - Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione.

“1. Il fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2021.”

E ancora:

“2. Il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2020. All’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “accompagnatori turistici”, sono inserite le seguenti: “e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00.”.”

Il fondo per agenzie di viaggio e tour operator è stato istituito con il decreto Rilancio all’articolo 182. Nel decreto n.34/2020 convertito nella legge n.77/2020 si stabilisce che:

“Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.”

Ora con il decreto Ristori quater il fondo è incrementato di ulteriori 10 milioni, dopo che il primo decreto Ristori n.137/2020, ha rimpinguato il fondo medesimo, come si legge all’articolo 5 comma 2, di 400 milioni per l’anno corrente.

Con il decreto Ristori quater gli aiuti per agenzie di viaggio e tour operator sono estese anche ai bus turistici nelle città d’arte o meglio alle aziende di trasporto di passeggeri con gli autobus scoperti detti sightseeing.

Il decreto Ristori quater prevede anche uno stanziamento di 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali sempre con il decreto Rilancio.

Sospensione versamenti nel decreto Ristori quater

Ulteriori aiuti per il turismo (agenzie di viaggio e tour operator, ma anche attività alberghiere) nel decreto Ristori quater sono contenuti nel testo nel capitolo dedicato alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato, ai soggetti che esercitano attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con l’ordinanza del ministro della Salute del 26 novembre 2020. Sono sospesi nel dettaglio i termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi, anche per agenzie di viaggio e tour operator, sono effettuati senza sanzioni o interessi in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di cui la prima da corrispondere entro il 16 marzo stesso.

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