Tregua fiscale, come funziona la conciliazione agevolata per ridurre le sanzioni

Nadia Pascale

20 Aprile 2023 - 17:18

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L’Agenzia delle entrate ha provveduto a fornire chiarimenti come funziona la conciliazione agevolata con riduzione delle sanzioni. Tutti i casi in cui si può richiedere.

Tregua fiscale, come funziona la conciliazione agevolata per ridurre le sanzioni

La legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, commi da 206 a 212, prevede la possibilità di richiedere una conciliazione agevolata avente ad oggetto le liti pendenti al 1° gennaio 2023 davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado che abbiano ad oggetto atti impositivi in cui una delle parti è l’Agenzia delle entrate.

Ma come funziona la conciliazione agevolata? Si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che mira quindi ad alleggerire il carico delle corti tributarie.
A fronte della conciliazione agevolata il contribuente ottiene una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto e un’ampia rateizzazione degli importi dovuti.

Con il decreto 34 del 2023 il Governo ha provveduto ad ampliare il campo di applicazione della legge di bilancio e ha esteso la procedura alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Ne consegue uno slittamento anche del termine per la presentazione dell’istanza che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n° 9 del 19 aprile 2023 ha provveduto a fornire delucidazioni in merito acome funziona la conciliazione agevolata. Ecco i principali chiarimenti.

Conciliazione agevolata: i termini di deposito dell’istanza per la tregua fiscale

La prima precisazione dell’Ade riguarda i termini del deposito dell’istanza per la conciliazione agevolata. Si ritiene che:

Il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.

Superato tale termine, sarebbe del tutto inutile provvedere alla conciliazione visto che in tale fase la causa è trattenuta in decisione, insomma manca solo la sentenza.

Per quanto riguarda il termine iniziale, cioè il momento dal quale è possibile proporre istanza per la conciliazione agevolata, precisa la circolare 9 del 2023 che per effetto del decreto 34 del 2023 deve ritenersi che è possibile procedere se alla data del 15 febbraio 2023 risulti depositato il ricorso.

Non occorre che a tale data ci sia stata anche la costituzione in giudizio che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge. Senza costituzione in giudizio non è possibile provvedere all’accordo.

Nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2023 gli atti impositivi risultino in fase di reclamo/mediazione, sarà possibile proporre istanza per la conciliazione agevolata delle liti pendenti decorsi i novanta giorni previsti dal comma 2 dell’articolo 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992.

Se il giudizio pende davanti a un giudice di secondo grado, per poter richiedere la conciliazione agevolata con i benefici della legge di bilancio 2023 è necessario che al 15 febbraio 2023 sia stato già notificato il ricorso alla controparte non essendo sufficiente la pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Nella circolare 9 l’Agenzia delle entrate specifica anche che ai fini dell’accesso alla conciliazione agevolata, non rileva il fatto che già prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio la parte aveva proposto la conciliazione, infatti ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione è necessario che l’accordo sia sottoscritto dopo l’entrata in vigore e prima del 30 settembre 2023.

A quali atti si può applicare la conciliazione agevolata con riduzione delle sanzioni?

Precisati i termini temporali, occorre delimitare il campo di applicazione.
La prima cosa da sottolineare è che, in base alla legge di bilancio 2023, la conciliazione agevolata può essere richiesta esclusivamente per procedimenti pendenti in cui una delle parti sia l’Agenzia delle entrate, sono quindi esclusi atti di altri enti.
Precisa quindi l’Agenzia che devono ritenersi compresi:

  • avvisi di accertamento;
  • atti di recupero di crediti di imposta non spettanti;
  • qualunque atto di imposizione rechi una pretesa tributaria qualificata.

Sono invece escluse liti vertenti su:

  • dinieghi espressi o taciti di rimborso;
  • atti di mera riscossione;
  • atti che non recano una pretesa tributaria;
  • atti che contengono solo sanzioni.

Dubbi sono stati espressi per quanto riguarda le liti pendenti aventi ad oggetto atti successivi a controlli automatizzati sulla dichiarazione. A fornire chiarimenti è la Corte di cassazione che conferma la possibilità di definizione agevolata anche di tali liti in quanto, ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, tali atti sono impugnabili non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

Il piano di pagamento della conciliazione agevolata

Una volta che si è provveduto alla definizione agevolata, la prima rata, o rata unica, deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto. Le successive rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Ricordiamo che il numero massimo di rate è 20. Sull’importo delle rate successive sono calcolati gli interessi legali.

In caso di mancato pagamento della rata alla scadenza ed entro il termine di scadenza della rata successiva, si decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni prevista dalla legge di bilancio 2023.

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