I contratti collettivi nazionali di lavoro riconoscono di norma ai lavoratori dipendenti una mensilità di retribuzione, detta tredicesima, aggiuntiva alle dodici mensilità ordinarie, corrisposta in occasione o prima delle festività natalizie.
I Ccnl, oltre a prevedere la tredicesima, ne disciplinano l’importo e la scadenza di pagamento. In base a quest’ultima, peraltro, la tredicesima può essere riconosciuta insieme alle mensilità ordinarie, nello stesso cedolino, ovvero in una busta paga a parte.
Quest’ultimo aspetto in particolare richiede controlli specifici ad opera del datore di lavoro. Analizziamoli in dettaglio.
Tredicesima, 4 controlli da fare in busta paga
Attenzione alla riduzione contributi IVS
Nell’ottica di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori la Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ha previsto (articolo 1, comma 281) una riduzione dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico dei dipendenti, a valere per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La misura comporta un aumento del netto da liquidare al lavoratore posto che, grazie ad essa, si riducono i contributi da trattenere in cedolino, in misura pari a:
- 2% a patto che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1923,00 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Il successivo Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023 numero 85) ha invece disposto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’aumento di quattro punti percentuali dello sgravio sui contributi IVS a carico dipendente.
La disposizione in parola, grazie alla quale lo sgravio passa al 6 - 7%, non opera tuttavia con riferimento agli importi riconosciuti a titolo di tredicesima mensilità, sia essa corrisposta in un’unica soluzione che in ratei mensili.
L’assenza dello sgravio al 6 - 7% non significa tuttavia che sulle somme in parola non agisca del tutto la riduzione dei contributi carico dipendente. Viene infatti garantito lo sgravio come previsto dalla Legge di bilancio 2023, quindi al 2 - 3%.
L’azienda è quindi chiamata a verificare che:
- Sulla retribuzione e le altre competenze spettanti al lavoratore (come, ad esempio, gli straordinari) agisca lo sgravio al 6 - 7%;
- Sulla tredicesima operi la riduzione dei contributi IVS al 2 - 3%.
Attenzione alle trattenute per cessione dello stipendio
Nel caso in cui, in base a quanto previsto dal contratto collettivo, la tredicesima venga liquidata in un cedolino a parte, l’azienda è bene che verifichi l’assenza di eventuali trattenute per cessione dello stipendio.
I dipendenti a tempo indeterminato possono infatti contrarre prestiti da estinguere tramite cessione di quote di retribuzione, nei limiti di 1/5 del suo ammontare, per un periodo non superiore a dieci anni.
Dal momento che, in base a quanto previsto dal contratto di finanziamento, le trattenute da effettuare in busta paga avvengono in rate mensili (dodici nell’anno), le stesse non interessano il cedolino elaborato a parte per l’erogazione della tredicesima, in quanto trattasi di una busta paga aggiuntiva alle dodici ordinarie.
Ipotizziamo il caso del dipendente Mario, il cui contratto collettivo prevede l’erogazione della tredicesima entro la vigilia di Natale. Di conseguenza, si impone l’elaborazione di una busta paga a parte che, pertanto, si pone a livello cronologico tra la paga di novembre (liquidata nei primi giorni di dicembre) e quella di dicembre (liquidata nei primi giorni di gennaio).
Mario ha altresì in attivo una trattenuta per cessione dello stipendio pari a 129,00 euro in virtù di un contratto di finanziamento pari a 9.288,00 euro totali, da recuperare in 72 rate mensili.
Il datore di lavoro, nell’elaborare la busta con la tredicesima deve quindi verificare l’assenza della trattenuta per cessione dello stipendio che, al contrario, riprenderà nel cedolino del mese di dicembre.
Verificare l’assenza delle detrazioni
Sempre nelle ipotesi di liquidazione della tredicesima con un cedolino a parte, l’azienda deve verificare l’assenza delle detrazioni fiscali.
Queste ultime hanno il compito, è bene ricordarlo, di abbattere l’Irpef lorda a carico del contribuente, determinata in base ai redditi fiscalmente imponibili. Il calcolo che viene effettuato è infatti:
Irpef lorda - detrazioni = Irpef netta da trattenere al lavoratore.
Al pari di quanto avviene per le trattenute per cessione del quinto, anche le detrazioni agiscono quindi in dodicesimi, con riferimento alle sole mensilità ordinarie.
Nel cedolino con la sola tredicesima è necessario che siano assenti tutte le tipologie di detrazioni. Ci si riferisce quindi sia alle detrazioni per coniuge, figli o familiari a carico che alle detrazioni per quanti percepiscono redditi di lavoro dipendente.
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Verificare l’assenza del bonus Irpef
I lavoratori dipendenti e taluni soggetti assimilati (si pensi ai collaboratori coordinati e continuativi) con un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro, hanno diritto ad un trattamento integrativo pari a:
- 1.200,00 euro netti (corrispondenti a 100 euro medi mensili) se il reddito complessivo è pari o inferiore a 15 mila euro;
- Differenza tra la somma di una serie di detrazioni (che tra poco indicheremo) e l’imposta lorda (la differenza non può comunque eccedere i 1.200,00 euro) se il reddito complessivo è compreso nella fascia 15 mila - 28 mila euro.
In quest’ultima situazione, il trattamento integrativo spetta se l’imposta lorda, determinata sul reddito complessivo, è di ammontare superiore alle detrazioni per carichi di famiglia, per redditi di lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito.
Si precisa comunque che l’erogazione del trattamento integrativo avviene in busta paga, da parte del datore di lavoro, soltanto per quanti si collocano nella fascia reddituale fino a 15 mila euro. Per gli altri, il bonus viene riconosciuto direttamente in dichiarazione dei redditi (modello 730).
Posto che la misura spetta in dodici quote mensili, pari complessivamente a 1.200 euro netti annui, nessun importo a titolo di trattamento integrativo dev’essere presente nel cedolino ad hoc di liquidazione della tredicesima. Per le stesse ragioni sopra esposte con riguardo a cessioni del quinto e detrazioni.