Sai che se ti fai male in spiaggia hai diritto al risarcimento? Ecco quando e chi deve pagare

Ilena D’Errico

13 Giugno 2026 - 23:38

Con le vacanze estive anche gli infortuni in spiaggia tornano, ma è bene sapere che in alcuni casi chi si fa male ha diritto a un risarcimento del danno.

Sai che se ti fai male in spiaggia hai diritto al risarcimento? Ecco quando e chi deve pagare

Farsi male in spiaggia è proprio una grande sfortuna, ma può consolare sapere che in alcuni casi è previsto un risarcimento. Sicuramente non cancella lo stress e il disagio che solo un infortunio in vacanza può provocare, però riuscire a evitare il danno economico è un grande aiuto, tanto più in ferie. Molti sottovalutano questo aspetto, attribuendo gli inconvenienti a sventure da accettare inevitabilmente nella quotidianità e non si attivano per tutelarsi. In alcuni casi è davvero così, perché non tutti i danni sono risarcibili, ma non è una regola fissa. Ecco perché è utile sapere cosa prevede la legge a tal proposito.

Quando hai diritto al risarcimento se ti fai male in spiaggia

Ci sono moltissime possibilità per un infortunio in spiaggia. I casi più comuni, tenendo conto anche di risarcimenti concessi e sentenze dei tribunali italiani, includono:

  • incidenti con palloni, bocce, palline e similari;
  • pavimentazione scivolosa (per esempio nell’area docce, nella cabina per il cambio o in bagno);
  • vetri, braci o altri materiali pericolosi sotto la sabbia;
  • sdraio, lettini e sedie rotti;
  • ombrelloni rotti, fissati male;
  • problemi con attrezzature sportive o servizi come pedalò, giochi dei bambini e così via;
  • buche che provocano cadute.

Gli esempi potrebbero continuare all’infinito, ma non è soltanto dalle dinamiche dell’incidente che si stabilisce un eventuale diritto al risarcimento. Quest’ultimo dipende dall’evitabilità del fatto con un diverso comportamento da parte del soggetto responsabile. In generale, la legge prevede una responsabilità oggettiva del proprietario o del custode di un bene, perciò quando la cosa ha un nesso causale con danno dovrebbe essere dovuto il risarcimento. L’uso del condizionale è doveroso, perché il proprietario/custode potrebbe liberarsi dall’obbligo invocando il caso fortuito o la colpa del danneggiato stesso.

Il caso fortuito consiste in un evento imprevisto e imprevedibile, indipendente dalla volontà delle parti e inevitabile nonostante le precauzioni adottate, che sgrava proprietario e custode dalla responsabilità. Una calamità naturale è un caso fortuito, il pavimento scivoloso nella zona delle docce no, per esempio, perché quest’ultimo è appunto logicamente predicibile. È inoltre bene sapere che il caso fortuito può derivare anche dall’azione di un soggetto terzo rispetto ai fatti, anche in questo caso soltanto se imprevedibile ed eccezionale.

Giocare a pallone in spiaggia non rientra in questo caso, di solito, ma rompere delle bottiglie di vetro sì e gettarle sulla sabbia sì, per esempio. Ancora, se il personale del lido ha posizionato male un ombrellone e cade per una folata di vento non potrà invocare il caso fortuito, mentre se a farlo cadere è stato un altro cliente che ha deciso di usarlo impropriamente magari sì. Se sono rimasti rifiuti nascosti sotto la sabbia dopo un evento organizzato/autorizzato e non sono state eseguite le pulizie è dovuto un risarcimento per le ferite causate, ma se qualcuno li ha gettati incompatibilmente con il riordino no, e così via.

Al di là del caso fortuito, non c’è risarcimento quando il danno poteva essere evitato dalla vittima con facilità e normale prudenza, in quanto osservabile e prevedibile. Si ritorna all’ipotesi (molto frequente) della pavimentazione scivolosa: chi cammina nei pressi di una doccia con pavimenti rivestiti deve immaginare che possa essere bagnata e comportarsi di conseguenza. Quando l’acqua è troppa per una cattiva gestione dello scolo, il materiale non è adatto oppure vi è stato rovesciato dell’altro liquido, le cose potrebbero essere diverse.

Chi deve pagare il risarcimento e come richiederlo

In base a quanto detto, in assenza di caso fortuito e imprudenza della vittima, il responsabile deve pagare il risarcimento, quindi il proprietario/custode della cosa o la persona stessa. In uno stabilimento balneare ci si rivolge al gestore, mentre in caso di spiaggia pubblica è il Comune. Quando il danno è provocato da un terzo e non dipende dalle misure di sicurezza adottate dal gestore sarà lo stesso a dover riconoscere un risarcimento (o il soggetto che ce l’ha in tutela/custodia se si tratta di bambini, animali o incapaci).

La risarcibilità del danno non patrimoniale, inoltre, è possibile soltanto se supera la soglia di normale tollerabilità che vige in una società. Una pallonata arrivata per sbaglio che causa un leggero fastidio, per esempio, non è normalmente risarcibile. Lo stesso si può dire di quei danni patrimoniali dal valore inferiore a quello che avrebbe la relativa controversia. Ciò riguarda danni futili, piccoli disagi come qualche graffio e non infortuni veri e propri. È importante saperlo, perché se la richiesta di risarcimento inoltrata al responsabile con diffida non sortisce gli effetti sperati bisogna rivolgersi al tribunale con una causa.

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