Terzo quesito referendum giustizia: testo, cosa significa e conseguenze del voto

Antonella Ciaccia

26 Maggio 2022 - 09:30

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All’interno del quarto quesito referendario si propone la «separazione delle carriere dei magistrati». Giudice o Pm, si decide a inizio carriera.

Terzo quesito referendum giustizia: testo, cosa significa e conseguenze del voto

Manca davvero poco alla consultazione referendaria del 12 giugno, ma tra gli italiani c’è al momento poca voglia di partecipare. Diciamo la verità, i temi di giustizia sottoposti al voto sono complessi e circondati da un atteggiamento di scarsa informazione. Ci sono pochi confronti ma soprattutto gli elettori non intendono andare a votare perché di fatto non capiscono i testi dei quesiti, davvero troppo tecnici.

Alcuni dei quesiti referendari hanno a che fare con l’ordinamento giudiziario e con temi che sono al centro della discussione da parecchio tempo, due riguardano invece profili specifici in materia di processo penale e di contrasto alla corruzione.

I cinque quesiti concernono nello specifico: l’incandidabilità per i condannati, le misure cautelari, la separazione delle carriere dei magistrati, la valutazione dei magistrati e le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Alcuni dei quesiti, peraltro, come quello che andremo ad approfondire tra poco, intervengono su questioni già affrontate dalla riforma strutturale cosiddetta «Cartabia» su cui sta ancora votando il parlamento.

Il terzo quesito referendario che andiamo qui ad analizzare è molto lungo nel testo e riguarda l’abrogazione delle numerose disposizioni che fondano o danno la possibilità ai magistrati di passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante, o viceversa. Giudice o Pm: si vuole che scelgano a inizio carriera.

Ricordiamo che già nel 2000 la Corte Costituzionale corresse il titolo di questo referendum: da «separazione della carriere» a «separazione delle funzioni». Ma il referendum fallì lo stesso perché non fu raggiunto il quorum minimo di partecipazione.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sarebbero le modifiche qualora il referendum dovesse raggiungere il quorum.

Testo del terzo quesito (Scheda gialla)

Il testo del terzo quesito referendario è il seguente:

«Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?»

Cosa significa il terzo quesito

Il terzo quesito è a prima vista il più lungo in assoluto, dunque quello che potrebbe creare affanno agli elettori più impressionabili una volta nella cabina elettorale.

Non intimoriamoci: in sostanza si tratta di un intervento abrogativo di quelle norme che attualmente consentono il passaggio nella carriera dei magistrati dalle funzioni giudicanti (giudice) a quelle requirenti (pubblico ministero) e viceversa.

Ad oggi, secondo l’ordinamento italiano, Pm e giudici condividono la stessa carriera e si distinguono solo per funzioni. Attualmente infatti, nel corso del percorso professionale, un magistrato, ad alcune condizioni, può passare fino a quattro volte tra la funzione requirente a quella giudicante.

Cosa vuol dire esattamente?

  • La funzione requirente è propria dei pubblici ministeri, che dirigono le attività investigative dopo aver ricevuto una notizia di reato e rappresentano la pubblica accusa nei processi;
  • La funzione giudicante è quella dei giudici, chiamati a prendere delle decisioni dopo avere approfondito le ragioni delle parti in causa.

La terza richiesta di referendum punta dunque a rendere definitiva la scelta, all’inizio della carriera, di una o dell’altra funzione. L’abrogazione delle disposizioni menzionate nel quesito eliminerebbe del tutto la possibilità per i magistrati di passare una o più volte dalla funzione di giudice a Pm e viceversa durante la propria vita professionale.

Analisi delle norme del testo

Le numerose norme contro cui è diretto il referendum e che noi leggiamo nel testo del quesito sono quelle che fondano o implicano la possibilità per i magistrati di passare dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa.

Tale possibilità trova il principale riconoscimento nell’art. 13 d.lgs. 160/2006 che, oltre ad attribuire al Csm la competenza per i provvedimenti in materia detta ai commi da 3 a 6, evidenzia una analitica disciplina del procedimento e dei limiti per il mutamento di funzioni.

Viene chiesta l’abrogazione totale di tutte le disposizioni rilevanti dell’art. 13, insieme alla rubrica del medesimo articolo.

L’eventualità che il passaggio di funzioni possa avere luogo o sia avvenuto è il presupposto delle regole dettate anche da altre disposizioni, anch’esse rientrano nel perimetro del quesito referendario. cioè:

  • mutamento di sede con contestuale mutamento di funzioni (art. 192 c. 6 r.d. 12/1941);
  • valutazione di idoneità allo svolgimento di funzioni direttive, giudicanti o requirenti (art. 18 c. 3 l. 1/1963);
  • predisposizione, da parte della Scuola Superiore della Magistratura, di corsi di formazione per il passaggio di funzioni (art. 23 d.lgs. 26/2006);
  • periodo oggetto di esame ai fini della valutazione di professionalità (art. 11 c. 2 d.lgs. 160/2006);
  • trasferimento d’ufficio per la copertura di sedi disagiate, anche in deroga ai limiti cui è subordinato il mutamento di funzioni (art. 3 c. 1 d.lgs. 193/2009).

Che succede se voto SÌ

Se al referendum vinceranno i SÌ, il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera se vuole essere pubblico ministero o giudice e non potrà cambiare le sue funzioni, cosa che attualmente, come detto in precedenza, avviene con il limite di quattro volte se ne sussistono le condizioni. L’abrogazione delle disposizioni menzionate eliminerebbe del tutto la possibilità per i magistrati di cambiare funzione.

Le ragioni a sostegno del referendum vengono ravvisate negli effetti deleteri in termini di equità e indipendenza che, secondo i promotori, deriverebbero dalla contiguità tra giudici e pubblici ministeri, finora consentita, tra l’altro, dalla perdurante possibilità di mutamento delle funzioni.

Con la vittoria del SÌ i magistrati dovrebbero scegliere definitivamente all’inizio della carriera la funzione e poi mantenerla durante tutta la vita professionale

Che succede se voto NO

Se al referendum vinceranno i NO, il magistrato continuerà a non dover scegliere se vuole essere pubblico ministero o giudice e potrà continuare a cambiare le sue funzioni.

I sostenitori del NO si oppongono all’abrogazione della possibilità di cambiare “casacca”. La magistratura è una grande famiglia già con profonde divisioni interne. Da una parte ci sono i giudici, dall’altra i pubblici ministeri. Eliminare la possibilità di cambiare ruolo, a detta degli stessi magistrati, sarebbe un grave errore perché passando da una funzione all’altra, anche più volte, il giudice raggiunge una formazione a tutto tondo.

Secondo i sostenitori del NO, il quesito sulla divisione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici avrebbe l’unico effetto di allontanare il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione, schiacciandolo su un’attività di polizia. E comunque, sempre secondo le toghe, solo una legge costituzionale può bloccare il passaggio.

Segnaliamo inoltre che su questo tema, la riforma Cartabia, al momento licenziata alla Camera e passata all’esame del Senato con appuntamento il 14 giugno, quindi dopo il voto sui referendum sulla giustizia, riduce i passaggi: se oggi sono ammessi quattro spostamenti tra funzione giudicante e requirente nel corso della carriera, con la «riforma Cartabia» si ridurrebbe la possibilità solo a una volta, e solo durante i primi dieci anni della carriera.

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