Sostegno popolazioni terremotate: i benefici fiscali per le donazioni alle onlus

Giuseppe Guarasci

31 Agosto 2016 - 21:11

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Ecco la guida completa per capire quali sono i benefici fiscali a favore del contribuente in caso di donazioni alle onlus

Sostegno popolazioni terremotate: i benefici fiscali per le donazioni alle onlus

Il drammatico evento del sisma dell’alto Lazio, ha scatenato vere e proprie gare di solidarietà e beneficenza in favore delle sfortunate popolazioni colpite dal terremoto.
Numerose Onlus ed enti no profit si hanno istituito raccolte fondi in favore dei soggetti sfollati, per garantire la cura e beni di prima necessita o per favorire una celere ricostruzione delle case distrutte.
Viene ricordato in questa sede che per favorire, incentivare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibili alle donazioni in favore di tali enti, sono previsti vari benefici fiscali nei confronti dei contribuenti che le effettuano.

Di seguito tutti i dettagli e le casistiche relative ai benefici fiscali in favore dei contribuenti in caso di donazioni alle onlus.

Riepilogo dei benefici fiscali a favore del contribuente

Le erogazioni liberali, ovvero le donazioni in denaro (contanti, a mezzo di bonifici bancari, con carte di credito ecc..) possono determinare tre tipologie diverse di beneficio fiscale:

  • detrazione dall’imposta del contribuente del 19% della spesa sostenuta per l’erogazione, con massimo di spesa sostenibile/detraibile pari ad euro 2.065,83;
  • la detrazione dall’imposta del contribuente del 26% della spesa sostenuta per l’erogazione, con massimo di spesa sostenibile/detraibile pari ad euro 30.000;
  • deduzione dal reddito complessivo della somma destinata all’erogazione liberale medesima con un limite massimo deducibile pari al 10% del reddito complessivo.

Le detrazioni al 19% per erogazioni Onlus

La detrazione del 19% d’imposta è prevista nei seguenti casi di donazione:

  • erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità
    pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati,
    effettuate esclusivamente tramite: Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o
    statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici, associazioni sindacali di categoria;
  • erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
  • erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
  • erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”;
  • erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche;
  • erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo;
  • erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;
  • erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (Legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa;
  • erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
  • erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
  • erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del D.L. 28 dicembre 2013, n.149;
  • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose.

Le detrazioni al 26% per erogazioni Onlus

Il contribuente può far valere la detrazione del 26% in caso di:

  • erogazioni liberali a favore delle Onlus;
  • erogazioni liberali a favore dei partiti politici.

Deduzioni dal reddito complessivo

Il contribuente può dedurre dal reddito, ottenendo il beneficio fiscale sotto forma di minori imposte da versare o maggiore credito nel caso di:

  • erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
  • erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e
    vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali;
  • le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato.

Chiarimenti finali

E’ possibile notare come le erogazioni liberali o donazioni in favore di Onlus o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si ripetono in tutti i tre casi di beneficio fiscale: detrazione al 19%, detrazione al 26% e deduzione dal reddito complessivo. La differenza in questo caso verrà fatta dalla finalità specifica che avrà la donazione.

Ci si chiede allora come classificare la donazione effettuata dal contribuente alle Onlus:

  • nel caso di specifica donazione o erogazione liberale effettuata in favore di Onlus a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, la donazione sarà sempre soggetta alla detrazione del 19%
  • nel caso di donazione o erogazione liberale priva di specifiche finalità, questa potrà essere assoggettata indifferentemente alla detrazione al 26% o alla deduzione del reddito complessivo, in funzione della convenienza fiscale del contribuente.

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