Tasse mance nel turismo, flat tax anche per chi non è assunto dalla struttura

Patrizia Del Pidio

14 Luglio 2025 - 13:58

Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate estende la tassazione agevolata delle mance al 5% anche ai lavoratori in somministrazione.

Tasse mance nel turismo, flat tax anche per chi non è assunto dalla struttura

Tassazione delle mance al 5% per tutti i lavoratori, anche quelli in somministrazione. In risposta a un quesito proposto dal ministero del Turismo, l’Agenzia delle Entrate conferma che la tassazione agevolata si applica a tutti i lavoratori che sono impiegati in una struttura ricettiva o per la somministrazione di bevande o alimenti, anche se non sono dipendenti della struttura stessa.

Il chiarimento apre alla tassazione delle mance agevolata anche ai lavoratori in somministrazione, ovvero quelli assunti da un’altra impresa da fornitori esterni. L’Agenzia, quindi, non fa distinzione tra dipendenti diretti o esterni. In questo caso, infatti, le mance sono trasferite dalla struttura ricettiva al fornitore esterno che, poi, a sua volta le gira al dipendente. L’obbligo fiscale, in relazione alle mance, rimane sempre in capo al datore di lavoro.

Tassazione mance per lavoratori in somministrazione

Per fare in modo che sia applicata una corretta tassazione delle mance è necessario che la struttura che riceve le mance comunichi le stesse all’agenzia che fornisce il dipendente. La struttura, infatti, trattiene la tassazione a titolo di imposta sostitutiva che dovrà, poi, trasmettere all’agenzia di somministrazione che, a sua volta, si occuperà di versare le somme al Fisco.

La norma vuole che le somme ricevute a titolo di mancia dai lavoratori dipendenti del settore privato siano da considerare come redditi da lavoro dipendente e tassati, quindi, in base alle regole ordinarie. Se percepite da lavoratori del settore turistico che rientrano in particolari condizioni, però, possono essere sottoposte a tassazione agevolata.

La tassazione al 5% è limitata al 30% del reddito annuo del lavoratore dipendente (percentuale aumentata dall’ultima Legge di Bilancio, precedentemente la soglia era fissata al 25%) e si applica soltanto se il lavoratore, nell’anno di imposta precedente, ha avuto un reddito non superiore a 75.000 euro (sempre limite aumentato dall’ultima Legge di Bilancio, in precedenza la soglia era di 25.000 euro).

Gli obblighi fiscali devono essere assolti dal datore di lavoro, anche sulle mance ricevute direttamente dal dipendente (in questo caso è necessario che siano tracciate) che devono essere inserite in busta paga per la trasparenza e la correttezza ai fini fiscali.

Le mance sono erogazioni liberali

Le somme che i clienti destinano a titolo di liberalità ai lavoratori sono reddito da lavoro dipendente e sono sottoposte a una tassazione sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 5%. Le somme in questione sono escluse anche dall’imponibile previdenziale e non sono conteggiate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

La norma è stata prevista per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2023 e modificata dalla Legge di Bilancio 2025. Le mance, che come abbiamo detto sono erogazioni liberali dei clienti, devono essere segnate con una voce a parte nella busta paga dei lavoratori. Senza la tassazione agevolata chi ha redditi superiori a 50.000 euro pagherebbe un’imposta sulle mance del 43%.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate consente ora alle aziende del turismo che impiegano lavoratori in somministrazione e non sapevano come muoversi nel frangente della tassazione agevolata delle mance (con il risultato che alcuni dipendenti aveva le mance tassate di meno e altri con imposizione più alta) di prevedere lo stesso trattamento fiscale per tutti i lavoratori.

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