Dopo l’accordo da 56 milioni di euro di tasse tra Netflix e Agenzia delle Entrate, molti e-commerce si chiedono in quali casi possono essere tenuti a pagare le tasse in Italia.
In quale caso un e-commerce con sede all’estero deve pagare le tasse in Italia? Tutto ruota intorno al concetto di stabile organizzazione che si rinviene anche senza la presenza di personale. Ecco in quali casi gli e-commerce devono pagare tasse in Italia.
L’era globale è caratterizzata dall’eliminazione di ogni barriera fisica e dalla possibilità di fare acquisti di beni e servizi attraverso entità che hanno sedi fiscali ovunque. Uno dei problemi che però emerge è quello relativo alla tassazione perché il rischio è che molte transazioni economiche siano collocate in sedi con tassazioni agevolate. Il problema emerge per le piattaforme informatiche.
Nei giorni scorsi Netflix, colosso della comunicazione, ha concluso un accordo con l’Italia pagando circa 56 milioni di euro di tasse, ma come nasce la controversia e come ci aiuta a capire a cosa prestare attenzione per evitare multe e sanzioni?
Netflix pur non avendo in Italia personale stabilmente occupato, ha in Italia infrastrutture che, secondo l’Agenzia delle Entrate, in applicazione dei principi OCSE, rappresentano una stabile organizzazione che fa sorgere l’obbligo di versare in Italia le tasse.
Ecco nel dettaglio quando si pagano le tasse in Italia con un e-commerce.
E-commerce, il server rappresenta la stabile organizzazione
In base ai principi OCSE, recepiti in Italia, se in un Paese è presente un oggetto tangibile che rappresenta una forma di organizzazione deve ritenersi che vi sia una stabile organizzazione.
Per stabile organizzazione si intende “una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”. Questa la definizione data dall’articolo 162 del TUIR.
Ritornando all’OCSE, in base ai principi enunciati basta un elemento tangibile presente in uno Stato per configurare la stabile organizzazione, nel caso di Netflix si tratta di un server, che è praticamente una sorta di centrale informatica, può trattarsi anche di un solo computer, la cui presenza costituisce stabile organizzazione. Questa presenza fisica distingue il server (o hardware) dal software che può essere sinteticamente visto come un sito internet, entità non tangibile.
Ne consegue che, se un e-commerce in Italia ha un server, computer o rete di computer, un sistema informatico, deve pagare in Italia le tasse anche se non ha personale stabilmente occupato in Italia. Il server, utilizzato per svolgere attività essenziali per la vendita di beni o servizi, costituisce una “sede fissa di affari” ai sensi dell’art. 5 Modello OCSE e art. 162 TUIR.
E-commerce, tasse non dovute per server ausiliari o hosting condiviso
La tassazione è evitata se il server svolge attività ausiliarie, quindi, non dirette alla vendita. In caso contrario cioè se attraverso il server l’imprenditore gestisce pagamenti e conclude le vendite, viene considerato stabile organizzazione.
Altro caso in cui non si presume la stabile organizzazione è quello in cui il server è un hosting condiviso, cioè se non si ha un proprio server e in un certo senso si “affittano” i servizi di un server altrui senza avere il controllo dell’hardware.
In tal senso la vicenda Netflix è esemplare perché pone in allarme anche tutti i siti che mettono a disposizione servizi di gaming e, sebbene abbiano sedi estere, gestiscono i pagamenti attraverso server presenti in Italia.
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