Come funziona la tassazione dei dividendi per il 2021?
Tassazione dividendi: come funziona nel 2021?
Con la Legge di Bilancio 2018 - Legge numero 205/2017 - è stata modificata la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, parificando di conseguenza il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate.
Questa impostazione rende fiscalmente meno conveniente la percezione di dividendi da partecipazioni qualificate a soggetti persone fisiche non in regime di impresa, favorendo sensibilmente, al contrario, i soggetti in possesso di redditi alti.
Ecco nel dettaglio le novità in materia di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa.
Come vengono tassati dividendi e azioni? Il criterio della partecipazione
Una premessa di carattere definitorio è doverosa.
Uno dei criteri da considerare per comprendere il meccanismo di tassazione di azioni e dividendi è quello della “partecipazione”, ovvero se il socio/azionista considerato è titolare di una quota del capitale o partecipazione qualificata o non qualificata.
La distinzione tra partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata è tipica del diritto societario e riguarda due elementi:
- la quota percentuale di capitale (partecipazione) posseduta;
- il diritto di voto in assemblea che tale partecipazione attribuisce.
Al fine di definire il perimetro di demarcazione tra partecipazione qualificata e non qualificata, la normativa societaria prevede diverse percentuali di quota capitale e diritto di voto a seconda che si faccia riferimento alle società quotate in borsa ovvero alle società non quotate in borsa.
Ecco una tabella sinottica con i criteri distintivi:
Tipo di partecipazione | Criteri della quota capitale e del diritto di voto in assemblea |
---|---|
Partecipazione qualificata nelle società quotate in borsa | quota capitale superiore al 5% ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria maggiore al 2% |
Partecipazione non qualificata nelle società quotate in borsa | quota capitale inferiore al 5% ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria inferiore al 2% |
Partecipazione qualificata società non quotate in borsa | quota capitale superiore al 25% ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria maggiore al 20% |
Partecipazione non qualificata società non quotate in borsa | quota capitale inferiore al 25% ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria inferiore al 20% |
Appare evidente che con la modifica di cui alla Legge di Bilancio 2018 le distinzioni di cui alla tabella sopra hanno perso di significato per la tassazione dei dividendi, uniformata al 26% nella maggior parte dei casi.
Come vengono tassati dividendi ed azioni? Il criterio della localizzazione
Al fine di comprendere il meccanismo di tassazione di azioni e dividendi, accanto al tipo di partecipazione posseduta, occorre valutare anche la localizzazione della società della quale si detengono partecipazioni.
Il principio è semplice: il Fisco tende a penalizzare i dividendi corrisposti da società che producono utili in “Stati a fiscalità privilegiata”.
Tassazione dividendi 2021 persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta secca al 26% anche per i titolari di partecipazioni qualificate
La Legge di Bilancio di tre anni fa ha modificato le regole in materia di tassazione dei dividendi per le persone fisiche non in regime di impresa, equiparando il sistema previsto per partecipazioni qualificate e non.
Di conseguenza, dal 2018 - quindi per i dividendi eventualmente distribuiti a partire dal 2019 - valgono le seguenti regole:
- aliquota secca al 26% sui dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
- tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (esenzione del 41,86%) per le società di persone e le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali). Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
- base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali.
Tassazione dividendi persone fisiche: regime transitorio e imposizione fiscale anni precedenti
La nuova normativa prevede un regime di passaggio o transitorio; esso prevede che “per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti”.
Ciò comporta che per gli utili maturati sino all’esercizio 2017 si dovrà operare come segue:
- tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota IRES era al 33%);
- tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota IRES era al 27,50%);
- tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2017 (periodo attuale in cui l’aliquota IRES è fissata al 24%).
A partire dal 2018, invece, si applica la ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sia sui soci titolari di partecipazioni qualificate che non.
Tali previsioni si applicano anche sull’eventuale capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni.
Tassazione dividendi 2021 e determinazione della quota di rilevanza
Perché nel corso degli anni è cambiata la quota di rilevanza dei dividendi ai fini della relativa tassazione ai fini Irpef?
Come abbiamo visto sopra, in effetti, la quota di rilevanza è cambiata negli anni ed è stata pari:
- al 40% fino al 2007;
- al 49,72% dal 2008 al 2016;
- al 58,14% nel 2017.
La ragione va ricollegata a due aspetti:
- l’aliquota IRES, che negli anni è stata progressivamente ridotta:
- dal 33% al 27,50% nel 2008;
- dal 27,50% al 24% nel 2017.
Ogni volta che l’aliquota IRES si riduce aumenta la quota di rilevanza: ciò poiché la normativa di riferimento prevede che la tassazione complessiva socio/società debba essere pari all’aliquota marginale Irpef.
Facciamo un esempio per comprendere come funzioni questo meccanismo.
Si immagini il periodo in cui l’IRES era al 27,50%, quindi gli anni compresi tra il 2008 ed il 2016.
La misura del 49,72 per cento era idonea a garantire un prelievo aggiuntivo Irpef tale da portare il prelievo complessivo (società-socio) al 43 per cento.
In particolare, ipotizzando un utile prima dell’IRES pari a 100 e, quindi, un dividendo distribuibile pari a 72,5, la misura del 49,72 per cento si ricava dalla formula (15,50/72,5*0,43) e consente di prelevare un importo a titolo di Irpef di 15,50 che sommato al prelievo IRES pari dal 2008 al 27,50% determina un prelievo complessivo pari a quello che si otterrebbe assoggettando l’utile lordo al 43 per cento.
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