Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione agevolata per il lavoro straordinario: essenziale distinguerlo dalla reperibilità. Ecco perché.
Tassazione agevolata al 5% per lo straordinario? L’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti e per i lavoratori ci sono brutte notizie. Con la risposta a Interpello 272 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti per la tassazione agevolata degli straordinari al 5% prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Si perde l’agevolazione in caso di reperibilità.
Ecco perché è importante distinguere tra reperibilità e straordinari e quali sono le conseguenze in busta paga per i lavoratori.
Reperibilità deve essere tassata come lo straordinario? Limiti alla tassazione agevolata dello straordinario
L’articolo 1, commi 354 e 355, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha previsto una tassazione agevolata al 5% sulle retribuzioni derivanti da prestazioni di lavoro straordinario disciplinate dall’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale Comparto Sanità 2019-2021. Si tratta, quindi, di una piccola flat tax che sottrae tali redditi alla tassazione Irpef a scaglioni con aliquota minima al 23%.
L’Istante, cioè un’azienda sanitaria, chiede delucidazioni in merito al trattamento fiscale da applicare al compenso da corrispondere in relazione alle ’’Ore di pronta disponibilità’’, anche note come reperibilità. Al riguardo l’Istante specifica che tali ore, se effettivamente prestate, sono generalmente retribuite con una maggiorazione rispetto alla retribuzione ordinaria, ovvero come straordinario, come si evince dall’articolo 44, comma 6, del CCNL. Proprio tale trattamento economico parificato allo straordinario genera confusione circa il trattamento fiscale da applicare.
Chiede, inoltre, il giusto trattamento fiscale da riconoscere in caso di ’’Prestazioni svolte in sede elettorale’’, cioè le attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, che sono retribuite come straordinario.
L’Istante ritiene che debba essere applicata la tassazione agevolata per lo straordinario solo allo straordinario “ordinario” e non alle prestazioni appena citate.
Agenzia delle Entrate, non si può applicare la tassazione agevolata alla reperibilità. Limiti
L’Agenzia delle Entrate sposa di fatto la stessa tesi che però danneggia i contribuenti.
L’ostacolo è di tipo letterale e sappiamo che nell’interpretazione di una legge non si può andare oltre la stessa legge, soprattutto quando la stessa prevede delle eccezioni di carattere limitato dal punto di vista temporale, proprio come nel caso in oggetto.
La Legge di Bilancio 2025 riconosce l’agevolazione esclusivamente per le prestazioni previste nell’articolo 47 del CCNL del comparto Sanità. Ne consegue che la portata non può essere estesa alle prestazioni previste dall’articolo 44 del CCNL (ore di straordinario effettuate in seguito a chiamata per reperibilità). La stessa interpretazione deve essere applicata alle ore di lavoro per ’’Prestazioni svolte in sede elettorale’’.
Ribadisce l’Agenzia delle Entrate in sede di risposta a Interpello 272 del 2025 che a nulla rileva il fatto che la norma disponga che “In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario”, non può comunque esservi un’interpretazione estensiva per analogia della norma che limita la tassazione agevolata al 5% agli straordinari disciplinati dall’articolo 47 del CCNL comparto Sanità.
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