Tari seconda casa più leggera: quando e perché impugnare l’avviso di pagamento

Patrizia Del Pidio

31/10/2023

31/10/2023 - 12:06

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Una seconda casa, sicuramente, produce meno rifiuti rispetto a quella dove si ha la residenza abituale. La Tari, quindi, deve essere riproporzionata sulla base di questo.

Tari seconda casa più leggera: quando e perché impugnare l’avviso di pagamento

La Tari è la tassa sui rifiuti e se un soggetto ha più di un immobile è normale che non li userà tutti contemporaneamente. Sulla seconda casa la Tari va commisurata alla produzione di rifiuti.

Questo non sempre è messo in pratica e i non residenti, nella maggior parte dei casi, sono penalizzati dai Comuni: i non residenti producono meno rifiuti, ma molto spesso gli viene richiesto di pagare la Tari pari a quella dei residenti. E proprio a tal proposito i giudici della commissione tributaria regionale della Toscana, sezione seconda, sono intervenuti con la sentenza 26/2022.

Tari seconda casa: la sentenza della commissione tributaria della Toscana

Il regolamento comunale che non preveda un calcolo proporzionale della tassa è illegittimo. Perché tende a sfavorire chi non abita l’immobile per tutto l’anno equiparandolo ai residenti abituali.

La ratio della pronuncia è che la tassa copra i costi del servizio svolto dall’amministrazione comunale senza gravare in misura eccessiva e irrazionale sui contribuenti che producono meno rifiuti in virtù di un soggiorno per periodi limitati di tempo. Come ad esempio coloro che hanno una casa solo per le vacanze. Secondo i giudici d’appello, infatti, è corretto che «i residenti, abitando con continuità nel territorio comunale, producano più rifiuti di coloro che a parità di condizioni abitative vi soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari».

Una tale situazione è facilmente verificabile in località turistiche prettamente stagionali, «dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell’anno», specificano i giudici.

Tari seconda casa: quando impugnare l’avviso di pagamento

Se il regolamento comunale non rispetta il principio di proporzionalità, previsto peraltro dalla Costituzione, il contribuente può impugnare l’avviso di pagamento in autotutela, ossia rivolgendosi direttamente all’ufficio tributi del Comune. Per chiedere, appunto, che quanto richiesto per il pagamento della Tari venga ricalcolato.

Può capitare che il Comune risponda negativamente alla richiesta o che non risponda affatto: in questo caso l’impugnazione andrà fatta nei termini presso la commissione tributaria provinciale.

Tari seconda casa: la normativa

La normativa sulla Tari per la seconda casa prevede delle agevolazioni e delle esenzioni.

In particolare le case considerate disabitate hanno diritto all’esenzione per la tassa sui rifiuti, dal momento che - se la casa è disabitata o si trova in aree inutilizzabili - non produce rifiuti.

La condizione di «inutilizzabilità dell’immobile» deve essere oggettiva e verificabile: per esempio mancano i collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure l’immobile è inagibile o inabitabile.

Non è prevista invece alcuna esenzione se l’abitazione è allacciata alle utenze, anche se di fatto è inutilizzata per tutto l’anno o anche solo per pochi mesi. In questi casi la Tari è dovuta.

Tuttavia, molti Comuni prevedono riduzioni delle aliquote quando le «abitazioni sono tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo» (articolo 1, comma 659, legge 147/2013): si tratta tuttavia di riduzioni marginali che non tengono conto del numero effettivo degli occupanti e del periodo di soggiorno medio presso l’immobile.

Tari seconda casa: la posizione della Cassazione

L’annosa questione della Tari sulla seconda casa ha mosso anche i giudici di legittimità. Con la sentenza n.8383/2013 la Cassazione ha ritenuto legittimo il calcolo della Tari per le seconde case in base al numero degli occupanti, desunto dalla superficie dell’immobile.

Questa presunzione viene fatta nei casi in cui non si conosce il numero dei soggetti che di fatto utilizzano l’immobile: il contribuente potrà però fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare l’infondatezza della presunzione.

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