Tari 2020, sconto fino al 40% se il Comune non raccoglie i rifiuti

Rosaria Imparato

23 Settembre 2020 - 13:56

condividi

Tari 2020, la sentenza della Cassazione n. 19767 del 22 settembre 2020 stabilisce per il mancato servizio di raccolta dei rifiuti si ha diritto a uno sconto fino al 40%: determinante per il calcolo della percentuale è la distanza del contribuente dal primo punto di raccolta.

Tari 2020, sconto fino al 40% se il Comune non raccoglie i rifiuti

Tari 2020, lo sconto può arrivare fino al 40% se il Comune non raccoglie i rifiuti: lo stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione del 22 settembre 2020.

Era stata un’impresa a chiedere la riduzione della Tari, considerando il disservizio: il Comune di Nola infatti non ha svolto accuratamente il servizio di raccolta dei rifiuti. La sentenza della Cassazione ha ribaltato il verdetto della Ctr di Napoli.

Dopo aver fatto varie considerazioni sulla natura della Tari e sul calcolo della stessa, la Corte di Cassazione ha deciso che la mancata raccolta dei rifiuti -quindi un grave disservizio- comporta la riduzione della tassa di almeno il 40%.

Tari 2020, sconto fino al 40% se il Comune non raccoglie i rifiuti

Novità per quanto riguarda lo sconto sulla Tari, l’odiata tassa sui rifiuti: per disservizio, quindi in caso di mancata raccolta, si ha diritto a una riduzione. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione del 22 settembre.

La sentenza n. 19767/2020 ha infatti accolto il ricorso di un’impresa che aveva chiesto al Comune di Nola una riduzione dell’imposta vista la mancata raccolta dei rifiuti, stabilendo che:

“Tale tassa (per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ndr), è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.”

La tassa dunque va pagata dal singolo utente indipendentemente dal fatto che la utilizzi o meno. Inoltre, sia la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che la Tari è un tributo che:

“il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio”

Dunque, come stabilito da una sentenza della Cassazione del 2005 (la numero 21508):

“sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione.”

Tari 2020, riduzione della tassa per disservizio: la sentenza della Cassazione

Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, ma a una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, come l’occupazione e detenzione di locali e aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione.

Le riduzioni a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale.

In conclusione, la sentenza della Cassazione afferma il diritto a una riduzione fino al 40% della Tari per il mancato svolgimento del servizio di raccolta. Il criterio determinante per calcolare la percentuale si determina in relazione alla distanza del contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale.

Iscriviti a Money.it