Supplenze brevi, stipendio non pagato: modello per la diffida e la messa in mora

Simone Micocci

20 Novembre 2017 - 13:35

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In caso di mancato pagamento delle supplenze brevi, i precari della scuola possono ricorrere alla diffida o alla messa in mora. Ecco il modulo da compilare e le informazioni necessarie per tutelare i propri diritti.

Supplenze brevi, stipendio non pagato: modello per la diffida e la messa in mora

Quello delle supplenze non pagate è un problema che riguarda molti insegnanti precari. Ad essere coinvolti solitamente sono i precari che durante l’ultimo mese hanno coperto delle supplenze brevi i quali in alcuni casi devono aspettare diversi mesi per ottenere quanto gli spetta di diritto.

In caso di stipendio non pagato qualsiasi dipendente può presentare una diffida, chiedendo che questo venga pagato il prima possibile. D’altronde non c’è motivo per cui questi insegnanti - che già devono fare i conti con un lavoro precario e saltuario - non debbano essere pagati come gli altri dipendenti della scuola e di tutto il pubblico impiego.

Ricordiamo che lo stipendio viene gestito dal portale NoiPA, il quale intorno al 18 del mese rende visibile il cedolino stipendiale, per poi aspettare il 23 per accreditare la retribuzione. I ritardi di pagamento però sono molto comuni per chi ha ricoperto una supplenza breve come testimoniato dalle numerose segnalazioni che ogni mese vengono presentate ai sindacati.

A proposito di sindacati, Anief per rispondere alle esigenze di tutti coloro che ogni mese non ricevono la retribuzione dovuta ha realizzato un modello di diffida - a disposizione dei propri associati - per chiedere l’immediato accredito dello stipendio.

Ma a chi va inviato il modulo? Questo, come vedremo di seguito, dipende dallo status del pagamento.

Diffida o messa in mora per lo stipendio non pagato

Ricevere lo stipendio entro le tempistiche indicate dal CCNL di riferimento è un diritto di tutti i lavoratori e i precari della scuola non fanno certamente eccezione.

Ecco perché quando questi dopo più di un mese non hanno ricevuto ancora la retribuzione spettante per le supplenze brevi ricoperte, hanno il diritto di presentare una diffida alla Ragioneria territoriale delle Stato - nella provincia di competenza - chiedendo l’immediato accredito dello stipendio.

Per la diffida vi consigliamo di rivolgervi al sindacato presso il quale siete iscritti, il quale vi fornirà l’assistenza legale necessaria per questa procedura. A tal proposito il giovane sindacato Anief ha messo a disposizione dei propri iscritti un modello di diffida da compilare, che potete scaricare di seguito:

Modello ANIEF per la diffida
Clicca qui per scaricare il modello necessario per fare la diffida in caso di mancato pagamento dello stipendio.

Con la diffida - conosciuta anche come messa in mora - la controparte (in questo caso l’amministrazione pubblica) viene intimata ad adempiere al più presto agli obblighi previsti dal contratto.

Questa deve essere redatta in forma scritta, per poi essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per mezzo di PEC. Per chi non è un assistito Anief e non può utilizzare il modello preposto, ricordiamo che la diffida deve presentare necessariamente i seguenti elementi:

  • descrizione dei fatti indicando le discrepanze con gli obblighi contrattuali;
  • risoluzione del problema (nel caso delle supplenze brevi si chiede l’immediato accredito dello stipendio);
  • fissazione di un termine: scadenza entro la quale la controparte deve risolvere il problema, altrimenti il soggetto leso potrebbe adire a vie legali.

Ma a chi rivolgersi per il mancato accredito dello stipendio? Ecco alcuni chiarimenti importanti forniti dall’Anief.

Stipendio in ritardo, quando è colpa della scuola?

Ci possono essere molte motivazioni differenti alla base del mancato accredito dello stipendio. Ci sono casi, ad esempio, in cui l’amministrazione centrale non può procedere con il pagamento perché la scuola non ha registrato i contratti.

Prima di presentare la diffida, quindi, conviene verificare se la scuola presso la quale si è prestato servizio ha autorizzato il pagamento.

Solo in tal caso, infatti, la questione sarebbe di competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia nella quale si è prestato il servizio.

Inoltre, è possibile che il ritardo da parte dell’ufficio RTS di riferimento sia dovuto ad una mancanza di fondi, e in tal caso la colpa è da attribuire al MIUR.

Per tutti i casi sopraelencati comunque l’Anief ha auspicato un termine di 48 ore - dalla presentazione della messa in mora - per la risoluzione del problema. In caso contrario si adirà alle vie giudiziarie per far sì che al personale scolastico venga corrisposto quanto dovuto.

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