Superbonus, arriva la confisca anche per gli immobili non ristrutturati

Patrizia Del Pidio

24 Marzo 2026 - 16:12

Una recente sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che la confisca può aggredire qualsiasi immobile dell’indagato per frode con superbonus se si configura la truffa aggravata.

Superbonus, arriva la confisca anche per gli immobili non ristrutturati

La condotta fraudolenta nel superbonus si qualifica come truffa aggravata e può portare alla confisca anche di immobili non ristrutturati. Il contenzioso penale che riguarda il superbonus non si configura come semplice percezione indebita di erogazioni pubbliche (che scatta quando non ci sono raggiri o artifici), ma come una vera e propria truffa aggravata e a stabilirlo è l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione.

Il nuovo orientamento scioglie un nodo molto controverso visto che nel biennio 2024-2025 le sezioni semplici si sono trovate in disaccordo al riguardo con sentenze che escludevano la truffa e il danno diretto ai danni dello Stato per l’assenza di controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In un’altra sentenza, invece, i falsi avanzamenti dello stato dei lavori e le fatture per interventi inesistenti erano stati inquadrati come danno patrimoniale alle casse statali già al momento della cessione del credito. Si tratta di una distinzione importante, visto che ha ricadute anche nel mercato immobiliare.

Nel biennio trascorso, quindi, la giurisprudenza era in contrasto con disaccordo nelle sezioni semplici ed è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Quando il superbonus porta alla truffa aggravata

I casi in cui si mettono in opera artifici, raggiri e induzione in errore della pubblica amministrazione la frode con superbonus si configura come truffa aggravata e questo muta anche le conseguenze. Con questa tipologia di reato, il sequestro preventivo non colpisce soltanto il credito fiscale falso presente nel cassetto fiscale di chi è imputato, ma anche la somma eventualmente ricavata dalla cessione a banche o intermediari finanziari.

Operano, quindi, due tipologie di confisca:

  • quella diretta per il credito esistente, che lo blocca;
  • quella equivalente per il credito già ceduto (e non più aggredibile) che consente di confiscare qualsiasi bene materiale dell’indagato fino a raggiungere l’importo corrispondente al credito ceduto.

La truffa permette la confisca per equivalente. Se il credito da 100.000 € è già stato incassato e speso, la Guardia di Finanza può sequestrare la casa dell’imputato (anche se non è quella ristrutturata) o l’auto per un valore di 100.000 €.

Il rischio per il mercato immobiliare

Questo significa che quando si configura la truffa aggravata con superbonus anche un immobile del tutto estraneo alla ristrutturazione con l’agevolazione statale può essere preventivamente sequestrato per raggiungere l’importo del profitto di reato. Non è necessario che l’immobile sia pertinente con la condotta fraudolenta.

In ogni caso qualsiasi immobile che è stato coinvolto in una cessione del credito espone l’eventuale acquirente al rischio cautelare. Acquistare, infatti, un immobile sottoposto a sequestro o pignoramento rende la compravendita inefficace e chi ha comprato può subire l’esproprio. Ovviamente, se l’acquirente è in buona fede e ignora il reato, potrebbe chiedere la risoluzione contrattuale. La buona fede, in ogni caso, protegge dalla condanna penale, ma non sempre dal sequestro preventivo, che mira a congelare il profitto del reato.

Con la nuova sentenza, tra l’altro, il rischio di confisca di un immobile è significativamente più esteso rispetto al passato.
I nodi da sciogliere

La sentenza della Corte di Cassazione non è stata ancora depositata. Solo dopo il deposito si potrà chiarire in quali casi si configura il danno patrimoniale diretto allo Stato e in che modo l’Agenzia delle Entrate può essere indotta in errore.
Da sottolineare, infine, qualificare le frodi da superbonus come truffa aggravata allunga i termini di prescrizione del reato.

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