Superbonus 2026, nuovo modello per lo sconto in fattura e la cessione del credito

Patrizia Del Pidio

20 Luglio 2026 - 10:16

Pubblicato il nuovo modello dell’Agenzia delle Entrate per il Superbonus 2026. Ecco come funziona l’invio telematico dal 23 luglio e chi può utilizzarlo.

Superbonus 2026, nuovo modello per lo sconto in fattura e la cessione del credito

Anche se ormai si parla sempre di meno di superbonus, la misura rimane operativa anche nel 2026 per una platea ristretta di contribuenti. Per regolamentare quest’ultima fase dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 211701 del 17 luglio 2026. In esso l’amministrazione tributaria ha aggiornato il modello per esercitare le opzioni alternative alle detrazioni dirette: sconto in fattura e prima cessione del credito.

Le novità del provvedimento

Il provvedimento del 17 luglio 2026 reca il nuovo modulo “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi da superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute nel 2026”. In esso vengono aggiornate la modulistica e le specifiche tecniche che gli intermediari dovranno utilizzare nell’invio telematico.

Le disposizioni dell’amministrazione fiscale prevedono che il nuovo modello sia utilizzabile a partire dal 23 luglio 2026. Le opzioni per le spese sostenute nel 2026 dovranno essere trasmesse telematicamente entro il 16 marzo 2027.

L’Agenzia delle Entrate specifica che saranno effettuate verifiche automatizzate sulla coerenza dei dati trasmessi nei modelli. In caso di anomalie la comunicazione verrà scartata.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato dal nuovo provvedimento restano valide le istruzioni presenti nel provvedimento 321370 del 7 agosto 2025.

Istruzioni compilazione opzioni Superbonus
Fonte: Agenzia delle Entrate
Nuovo modello opzioni Superbonus
Fonte: Agenzia delle Entrate

Cessione del credito e sconto in fattura: per chi nel 2026?

Lo stop dello sconto in fattura e della cessione del credito decretato nel 2023 non riguarda tutti i contribuenti: una deroga restrittiva prevede di poterne ancora fruire per le spese effettuate nel 2026, ma solo in presenza di specifiche condizioni.

Per poter utilizzare il nuovo modello (e sconto in fattura e cessione del credito) si deve appartenere a una delle fattispecie individuate dalla legge. Si possono ancora esercitare le opzioni, ad esempio, per gli interventi realizzati sugli immobili situati nei Comuni colpiti da eventi sismici. Ne possono godere ancora, inoltre, determinati soggetti del Terzo Settore.

Per evitare abusi, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate confermano che sono necessari due passaggi fondamentali: il visto di conformità rilasciato da Caf o professionista abilitato che attesti la sussistenza dei presupposti per avere diritto al beneficio e l’asseverazione tecnica redatta da tecnici abilitati che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi.

Come conferma, quindi, anche il provvedimento del 17 luglio 2026, per la maggior parte dei condomini delle abitazioni unifamiliari e delle persone fisiche, le opzioni di cessione e sconto in fattura per il 2026 rimangono precluse.

Come si compila il nuovo modello?

Come abbiamo detto, il provvedimento aggiorna la struttura del modello telematico per adeguarlo alle condizioni rigidissime previste per poter accedere ancora alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

La compilazione del modello si articola in quadri definiti:

  • nel frontespizio vanno indicati i dati del beneficiario (nel caso di condominio si indicano quelli del condominio o dell’amministratore);
  • nel quadro A si devono inserire i dati dell’intervento realizzato e dell’immobile. In questa area del modello deve essere indicata la tipologia del lavoro svolto (trainato o trainante), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa e i dati catastali che identificano l’immobile (foglio, particella e subalterno);
  • nel quadro B si deve indicare l’esercizio dell’opzione. In questo caso si barra l’Opzione A se si sceglie lo sconto in fattura (si deve indicare l’importo dello sconto applicato) o l’Opzione B se si sceglie la cessione del credito (specificando l’importo del credito ceduto a soggetti terzi);
  • nel quadro C si devono inserire i dati dei fornitori o dei cessionari con relativi importi riconosciuti a ciascuno;
  • nel quadro D si deve indicare il codice fiscale del professionista che appone il visto di conformità, oltre agli estremi dell’asseverazione tecnica rilasciata dal tecnico per l’efficienza energetica o la riduzione del rischio sismico.