Buone notizie per i contribuenti: è ancora possibile fruire del Superbonus 110%, ma solo in limitati casi. Tutti i chiarimenti nella guida dell’Agenzia delle Entrate.
Il Superbonus 110% in alcuni casi è ancora fruibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, a sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate nella guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025” del 17 giugno 2025.
La guida in oggetto si compone di una parte generale e 12 sezioni dedicate a temi specifici. Tra le guide dedicate c’è, appunto, quella sul Superbonus. Nella stessa viene sottolineato che “a determinate condizioni, nel caso di interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, il Superbonus continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.”
Vediamo, quindi, nel dettaglio in quali casi è possibile fruire del Superbonus in misura piena anche per le spese del 2025.
Superbonus e contributi per la ricostruzione
Occorre fare delle premesse, la prima è che il Superbonus nel tempo ha visto costantemente ridursi le percentuali di agevolazione fiscale.
Attualmente siamo nella fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2024. Tralasciando che per chi ha eseguito i lavori prima del 1° gennaio 2024, le percentuali sono più elevate, non è questa la sede di esame, si ricorda che generalmente per le spese sostenute nel 2024 la detrazione spetta al 70%.
La guida dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata al Superbonus concentra un paragrafo sulla ricostruzione delle aree terremotate. La disciplina è riferita esclusivamente a “Superbonus e contributi per la ricostruzione”, la stessa trova applicazione per “interventi antisismici su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici”. In questo caso ci sono due possibilità.
La prima è ricevere il contributo per la ricostruzione e in questo caso ottenere le detrazioni Superbonus sulle spese ulteriori rispetto a quelle coperte dal contributo per la ricostruzione. Ricordiamo che le detrazioni devono essere sottratte all’imposta dovuta e che possono far emergere il diritto al rimborso.
Specifica l’Agenzia delle Entrate nella sua guida che
È possibile fruire del Superbonus con riferimento alle spese eccedenti il contributo (“in accollo”) anche se le stesse si riferiscono a lavorazioni o beni (finiture, materiale di completamento, eccetera) che autonomamente non godrebbero del beneficio fiscale.
Avvalendosi di tale opzione, il contribuente deve dimostrare che tali spese sono riconducibili in qualche modo agli interventi agevolabili.
Superbonus maggiorato in caso di rinuncia al contributo di ricostruzione
La seconda possibilità è usare il Superbonus in alternativa al contributo di ricostruzione. La guida continua ricordando che
I limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma; in tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Il contribuente, quindi, può rinunciare al contributo per la ricostruzione e usufruire del Superbonus maggiorato.
Affinché si possa ottenere tale agevolazione è condizione necessaria che il contribuente rilasci una dichiarazione di rinuncia ai contributi di ricostruzione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Naturalmente la rinuncia può essere effettuata solo nel caso in cui il contributo alla ricostruzione sia stato effettivamente riconosciuto.
Sulla convenienza di tale scelta ogni contribuente può fare i dovuti calcoli riparametrati alle proprie caratteristiche.
L’altra buona notizia è determinata dal fatto che per i contribuenti che si trovano nella situazione menzionata, se prima del 30 marzo 2024 (entrata in vigore del D.L. 39 del 2024) era stata già presentata domanda per il contributo per la ricostruzione, si può utilizzare il Superbonus con cessione del credito o sconto in fattura.
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