Superbonus demolizione e ricostruzione sulle seconde case: novità e limiti di spesa

Rosaria Imparato

8 Ottobre 2020 - 12:55

condividi

Il superbonus demolizione e ricostruzione si applica anche agli edifici non adibiti ad abitazione principale: vediamo le novità sulle seconde case contenute nella risposta all’interpello n. 455 del 7 ottobre dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus demolizione e ricostruzione sulle seconde case: novità e limiti di spesa

Superbonus demolizione e costruzione, importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: si può usufruire dell’agevolazione fiscale anche per edifici non adibiti ad abitazione principale, quindi per le seconde case.

Il chiarimento sull’applicazione del superbonus è arrivato con la risposta all’interpello n. 455 del 7 ottobre 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni in merito alla demolizione e costruzione degli edifici.

Nella risposta all’interpello in commento l’Amministrazione Finanziaria, oltre a ripercorrere la normativa di riferimento, si concentra anche sul recupero del patrimonio edilizio e i limiti di spesa da poter portare in detrazione.

Superbonus demolizione e ricostruzione sulle seconde case

Il superbonus 110% per demolizione e ricostruzione può essere utilizzato anche per edifici che non siano abitazioni principali, ovvero per le seconde case: questo in sintesi il contenuto della risposta all’interpello n. 455 del 7 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Risposta all’interpello AdE n. 455 del 7 ottobre 2020
Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce «abitazione principale»

Per contestualizzare l’ambito di applicazione del superbonus, la risposta in commento cita la circolare n. 24/E dell’8 agosto:

“l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”

Nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono appunto compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche sia per gli interventi di riqualificazione energetica, per quelli di riduzione del rischio sismico e per quelli di applicazione della normativa sull’accessibilità.

L’applicazione del superbonus non dipende più dal fatto che l’edificio sia adibito ad abitazione principale. Nel caso dell’istante, per gli interventi di demolizione e costruzione dell’edificio unifamiliare non adibito ad abitazione principale, al termine dei quali lo stesso avrà una diversa sagoma con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi), c’è libero accesso al superbonus.

La condizione principale ovviamente è quella di rispettare tutti gli adempimenti collegati, seguendo le direttive contenute nei decreti attuativi Mise su asseverazioni e requisiti tecnici, e produrre tutta la documentazione richiesta.

Superbonus demolizione e ricostruzione con recupero del patrimonio edilizio: i limiti di spesa per la detrazione

Nella risposta in commento l’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sui limiti di spesa detraibili per gli interventi ammessi al superbonus.

Se sullo stesso immobile vengono effettuati più interventi agevolabili col superbonus, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che siano contabilizzate separatamente le spese riferite a ciascuno degli lavori.

Se invece sullo stesso immobile vengono eseguiti sia lavori di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro.

Anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Pertanto, il superbonus si applica, ad esempio, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione oggetto dell’istanza.

Iscriviti a Money.it