Studi di settore, anomalie 2015-2017: in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

12 Luglio 2019 - 17:05

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Studi di settore, sono in arrivo dall’Agenzia delle Entrate le lettere di invito alla compliance per le anomalie del periodo 2015-2017. Le novità nel provvedimento del 27 giugno 2019.

Studi di settore, anomalie 2015-2017: in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate

Studi di settore: un ultimo colpo di scena prima dell’addio. L’Agenzia delle Entrate sta inviando le lettere di compliance per le anomalie relative al triennio 2015-2016-2017.

La novità è stata annunciata dal provvedimento dello scorso 27 giugno 2019, con il quale vengono individuati i dati, le incoerenze e comunicazioni di anomalia, elaborate sulla base di specifici criteri.

Le lettere di compliance sugli studi di settore saranno caricate all’interno del Cassetto Fiscale ed i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate potranno regolarizzare la propria posizione fiscale mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Studi di settore, anomalie 2015-2017: in arrivo le lettere delle Entrate

La compliance in materia di imposte resta al centro dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, che ora tenta di incentivare la regolarizzazione di anomalie ed incongruenze relative agli studi di settore.

Il provvedimento del 27 giugno 2019 fornisce alcuni importanti dettagli sulle comunicazioni in arrivo. Gli anni oggetto di indagine sono il 2015, 2016 e 2017 e le lettere di compliance potranno essere visionate accedendo al Cassetto Fiscale o tramite Entratel per gli intermediari.

Tra le principali anomalie sugli studi di settore che saranno oggetto di invito alla regolarizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate figurano le seguenti:

  • imprese/professionisti: omessa indicazione del valore dei beni strumentali in presenza di ammortamenti
  • imprese: situazioni di incoerenza nella gestione del magazzino
  • imprese: incoerenza tra lo studio di settore presentato e gli “elementi specifici” dell’attività dichiarati.

Sono però 68 in tutto le anomalie prese in esame dall’Agenzia delle Entrate, che fornisce importanti indicazioni sugli avvisi in arrivo per gli studi di settore con le specifiche tecniche allegate al provvedimento dello scorso 27 giugno 2019.

Agenzia delle Entrate - provvedimento 27 giugno 2019
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore
Specifiche tecniche lettere compliance studi di settore 2019
Tipologie di anomalia nei dati degli studi di settore individuate per il triennio 2015-2017

Anomalie studi di settore, gli esclusi dalle lettere di compliance

Le anomalie relative agli studi di settore per il periodo 2015-2017 salvano alcune categorie di contribuenti. Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate all’interno delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 27 giugno 2019, gli inviti alla regolarizzazione non saranno trasmessi a coloro che:

  • nel frontespizio del modello hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4;
  • alla data di elaborazione delle comunicazioni hanno cessato l’attività o hanno chiuso la partita IVA o sono deceduti;
  • sono già stati interessati negli anni 2017 e 2018 da una comunicazione di anomalia rilevata nei dati degli studi di settore;
  • per il periodo d’imposta 2017 hanno presentato il modello degli studi di settore ma hanno indicato una causa di esclusione (ad eccezione del criterio 21 per la causa di esclusione “7”);
  • hanno barrato, in uno dei periodi d’imposta in relazione al quale è stato elaborato lo specifico criterio (esempio: per il criterio Tipologia 1 per il p.i. 2016 o il p.i. 2017), la voce F40 “Applicazione del regime forfetario e/o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d’imposta 2015 e/o in quelli precedenti” del “Quadro F – Ulteriori elementi contabili” del modello studi di settore;
  • hanno compilato la scheda Annotazioni in GERICO per tutte le annualità oggetto di segnalazione o, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l’apposito software (ad esempio, se la segnalazione è relativa al p.i. 2017, per tale annualità viene verificata la presenza di annotazioni o di segnalazioni; se relativa al biennio 2016- 2017, per entrambe le annualità viene verificata la presenza di annotazioni e/o segnalazioni, ecc.).

In tutti gli altri casi, invece, sarà possibile fornire alle Entrate elementi di riscontro tali da giustificare l’incongruenza o, in caso contrario, versare le imposte dovute beneficiando del ravvedimento operoso sulle sanzioni.

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