Stipendio netto fisso tutti i mesi, come gestire malattie e infortuni?

Paolo Ballanti

17 Ottobre 2023 - 17:14

Nell’assegnare un netto fisso mensile azienda e dipendente devono chiedersi come trattare ogni evento della vita lavorativa. Ad esempio malattie Inps ed infortuni Inail. Ecco alcuni consigli pratici

Stipendio netto fisso tutti i mesi, come gestire malattie e infortuni?

Nei contratti di lavoro subordinato, una volta assicurato il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, azienda e dipendente possono accordarsi per una o più condizioni di maggior favore riguardanti la retribuzione spettante.

In tal senso è possibile, ad esempio, applicare superminimi o indennità ad personam, il cui ammontare è oggetto di confronto tra le parti coinvolte.

In alternativa o in aggiunta a superminimi e indennità, ad azienda e lavoratore è consentito accordarsi per riconoscere in cedolino un importo lordo, variabile tutti i mesi, in grado di adeguare il netto ad una determinata somma.

Gestire il tutto in cedolino non è di per sé un’operazione complicata. Al contrario, le difficoltà risiedono tutte a monte, nel momento in cui le parti devono accordarsi su come comportarsi in presenza di eventi straordinari, ad esempio malattie ed infortuni in cui il trattamento economico è a carico di Inps ed Inail.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Netto fisso e assenze retribuite dagli istituti: cosa fare?

Le alternative che si presentano a quanti intendono applicare un netto fisso mensile, in presenza di indennità a carico di Inps ed Inail, sono essenzialmente due:

  • Adeguare il netto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore all’importo concordato;
  • Non adeguare il netto in presenza delle assenze citate.

In quest’ultima ipotesi è necessario definire se il non adeguamento del netto dev’essere previsto in tutti i casi di assenza o, al contrario, se la stessa, ad esempio, interessa la totalità del mese o parte di esso.

Una soluzione potrebbe essere quella di non adeguare il netto se l’assenza per malattia - infortunio è superiore a 15 giorni di calendario nel mese.

Adeguamento del netto: il problema delle indennità pagate direttamente dagli istituti

Azienda e dipendente che si accordano per adeguare il netto in caso di assenze economicamente a carico di Inps ed Inail, non devono trascurare il fatto che, di norma, gli importi dovuti dagli Istituti sono anticipati in busta paga dal datore di lavoro ma, tuttavia, esistono una serie di ipotesi dove le somme vengono liquidate al lavoratore direttamente, senza transitare in busta paga.

Nelle situazioni appena citate, il datore di lavoro non è in alcun modo coinvolto, dal momento che è l’Inps / Inail a pagare le somme a suo carico al dipendente.

Di conseguenza, nelle situazioni descritte, il cedolino paga conterrà esclusivamente gli importi a carico azienda dovuti per gli eventi di malattia / infortunio:

  • Per la malattia, i periodi di carenza, corrispondenti ai primi tre giorni di malattia, oltre all’integrazione prevista dal Ccnl applicato per i giorni successivi;
  • Per gli infortuni, il giorno dell’evento e la carenza (dal 1° al 3° giorno successivi quello dell’evento) oltre all’integrazione prevista dal Ccnl per i restanti periodi di assenza.

Pertanto, in caso di pagamento diretto, la busta paga è, come logico, inferiore a quella spettante nelle ipotesi di anticipazione da parte dell’azienda. Il dipendente dovrà quindi attendere di ricevere le somme restanti direttamente dall’Inps - Inail.

Adeguare il netto senza considerare gli importi a carico degli Istituti comporterebbe un costo non dovuto da parte dell’azienda posto che, agendo in questo modo, la stessa si farebbe carico di somme dovute da Inps - Inail. Il dipendente riceverebbe quindi gli importi una volta di troppo.

La soluzione, in casi simili, è quella di simulare le indennità dovute dagli enti ed aggiungerne l’importo lordo alle altre somme presenti in cedolino, ai fini della determinazione del netto desiderato.

Come fare se l’importo pagato dagli enti è diverso?

Un possibile problema, nei casi di adeguamento al netto e di pagamento diretto delle indennità da parte di Inps ed Inail, è la differenza tra l’importo simulato dall’azienda in sede di elaborazione del cedolino e quanto effettivamente liquidato dall’ente al lavoratore.

Pensiamo al caso del dipendente Mario al quale spetta un netto fisso mensile di 1.500,00 euro.

Nel mese di agosto 2023 Mario è assente da lunedì 7 a domenica 20 per infortunio sul lavoro. L’azienda, tuttavia, non anticipa in busta paga gli importi a carico dell’Inail.

In sede di elaborazione del cedolino di agosto (martedì 5 settembre) l’ufficio personale non ha ancora a disposizione l’ammontare dell’indennità liquidata dall’Istituto. Di conseguenza, ai fini dell’adeguamento del netto, l’azienda simula le somme pagate dall’Inail, quantificandole in 430,00 euro lordi.

Il 22 settembre l’azienda, per il tramite di Mario, riceve il dettaglio delle somme liquidate, pari a 500,00 euro lordi. In tal caso quindi è opportuno che il datore di lavoro, nel successivo cedolino di settembre, ricalcoli l’adeguamento al netto di agosto sulla base delle somme effettivamente pagate dall’Inail.

Riportare tutto in un documento scritto

Qualsiasi decisione concordata tra azienda e dipendente, in merito al trattamento di malattie ed infortuni nei casi di assegnazione del netto fisso mensile, dev’essere formalizzata:

  • Nella lettera di attribuzione dell’importo fisso;
  • Nelle intese successivamente intercorse.

L’esigenza di indicare nel dettaglio, in un documento scritto, come comportarsi a fronte di assenze del dipendente ha molteplici vantaggi, nello specifico:

  • Il lavoratore conosce in anticipo come sarà composto il cedolino paga in caso di assenza per malattia / infortunio;
  • L’azienda ed in generale quanti si occupano di elaborare la busta paga non hanno dubbi o incertezze su come trattare la questione in cedolino;
  • Si evitano rimostranze o contrasti tra azienda e lavoratore, scatenati dal malumore di quest’ultimo su una busta paga che non era quella attesa.

Di conseguenza, l’assegnazione del netto fisso non è un adempimento semplice, posto che nella stesura della lettera le parti coinvolte devono accordarsi su ogni possibile evento eccezionale, diverso dal mese lavorato o dalle assenze retribuite dall’azienda.

Altri elementi di confronto possono riguardare:

  • Permessi retribuiti ai sensi della Legge numero 104/1992, congedo straordinario biennale, donazione sangue ed altri eventi per cui interviene l’Inps facendosi carico del trattamento economico;
  • Rimborsi o trattenute derivanti dal conguaglio di fine anno / fine rapporto;
  • Rimborsi o trattenute derivanti dal conguaglio a seguito della dichiarazione dei redditi;
  • Assenze non retribuite dall’azienda e nemmeno da Inps / Inail, ad esempio permessi, aspettative, assenze non retribuiti.