Stalking e mobbing sul lavoro: qual è la differenza e come riconoscerli e difendersi

Claudio Garau

12 Luglio 2022 - 14:49

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Stalking e mobbing sul lavoro sono due fenomeni distinti ed entrambi forieri di conseguenze legali per i responsabili. Ecco come individuarli e proteggersi.

Stalking e mobbing sul lavoro: qual è la differenza e come riconoscerli e difendersi

Se è vero che ai rapporti di lavoro si applicano le norme di legge e dei CCNL di riferimento, a garanzia dei diritti del lavoratore e del datore di lavoro ma anche dei doveri che pur valgono per le parti del contratto, non sempre le cose vanno per il verso giusto.

Talvolta il luogo di lavoro si trasforma in un ambiente in cui un dipendente viene preso di mira per futili motivi, subendo prevaricazioni e vessazioni di vario tipo anche in modo prolungato nel tempo. Si tratta di fenomeni purtroppo non infrequenti: pensiamo ad es. al caso delle molestie persecutorie che impediscono al lavoratore di passare una giornata tranquilla in ufficio, con tutte le conseguenze che ne derivano sul fronte della propria salute ed anche della resa in azienda.

Ebbene, qui di seguito vogliamo considerare i fenomeni in oggetto, che prendono il nome di mobbing e stalking. Devi sapere che essi costituiscono due illeciti ben distinti tra loro, non potendosi affatto intendere come sinonimi.

Tuttavia, non sempre è così facile capire quando si è innanzi ad un caso di stalking, e quando invece ci si trova di fronte ad un caso di mobbing. Ecco perché cercheremo di fare chiarezza nel corso di questo articolo, non prima però di averti indicato in sintesi in che cosa consistono e come si manifestano questi due illeciti sul lavoro. Inoltre, ti mostreremo che cosa fare e quali contromisure adottare se stai subendo dette condotte. I dettagli.

Che cos’è il mobbing in breve e come si manifesta

Spiegare in sintesi in che cosa consiste il mobbing non è operazione complessa. Di fatto si tratta di una serie di comportamenti ostili, messi in atto contro un lavoratore da un suo superiore o dai colleghi. Tra gli esempi di mobbing che si possono fare pensiamo ad es. alla sottrazione ingiustificata di incarichi o della postazione di lavoro; alla dequalificazione delle mansioni a compiti banali (ad es. fare fotocopie); ai rimproveri e richiami, fatti in privato ed in pubblico, anche per banalità e cose per nulla importanti.

Nel dettaglio:

  • se è il datore di lavoro a prendere ingiustamente di mira il lavoratore, si parla propriamente di mobbing verticale (detto anche “bossing”);
  • se sono i colleghi di lavoro a dare luogo a comportamenti lesivi ed integranti il mobbing, si parla propriamente di mobbing orizzontale, poiché gli atti lesivi sono opera di lavoratori di identico o analogo livello, senza subordinazione gerarchica della vittima;
  • se è il datore di lavoro l’oggetto delle prevaricazioni e degli attacchi ingiustificati, in questo caso compiuti dai lavoratori, entra il gioco il cd. mobbing ascendente. Ma vista la specifica posizione occupata dal datore in azienda e considerati i suoi poteri, questa ipotesi di mobbing si verifica raramente nella realtà.

Quali sono i rischi del mobbing

Tieni presente che non bisogna affatto sottovalutare i comportamenti in oggetto. Infatti, il mobbing ripetuto per un certo periodo di tempo può causare seri danni della salute del dipendente, a livello psicologico (ansia, depressione, attacchi di panico e così via) e influire anche sulla sfera morale della dignità della persona.

Attenzione inoltre al fatto che il mobbing di per sé non rappresenta un’unica figura di reato, piuttosto può integrare, in base alle modalità con cui è messo in atto, distinti tipi di illecito. Perciò i casi di mobbing possono concretizzarsi ad es. nei reati di diffamazione, estorsione, lesioni personali.

Che cos’è lo stalking in sintesi e cosa comporta per la vittima

Abbiamo detto all’inizio che occorre tener distinto lo stalking dal mobbing ed infatti così ci suggerisce di fare lo stesso Codice Penale. Infatti, a differenza del mobbing, l’illecito che prende il nome di ’stalking’ è definito in modo univoco dall’art. 612 bis del testo appena citato. In questo articolo si chiama però ’atti persecutori’, senza dunque l’utilizzo di un termine anglosassone. Prevista la pena detentiva.

Lo stalking si concretizza in minacce o molestie ripetute, che producono nella vittima almeno una di queste tre conseguenze o effetti:

  • la costrizione a cambiare le proprie abitudini di vita, per sottrarsi alle minacce o molestie;
  • un persistente e grave stato di ansia o di paura;
  • un timore fondato per la propria incolumità o per quella di un familiare o persona con cui si abbia una relazione affettiva.

Lo stalking occupazionale e come si manifesta

A te che vuoi fare chiarezza su questi concetti e vuoi capire quando ricorre il mobbing e quando invece lo stalking, ricordiamo che quest’ultimo si manifesta concretamente non soltanto nel quadro delle relazioni familiari e affettive, ma può aver luogo anche in un qualsiasi ambiente in cui si creano rapporti tra l’agente e la vittima. Pensiamo ad una scuola, ad esempio, ma pensiamo anche allo stesso ufficio o luogo di lavoro. Quando si verifica in quest’ultimo contesto, si parla propriamente di ’stalking occupazionale’.

In dette circostanze l’autore delle molestie o minacce può essere il datore di lavoro, un collega, un superiore gerarchico - proprio come accade per il mobbing. Anche qui l’illecito può manifestarsi in più modi: ad es. con la diffusione di voci denigratorie ma senza fondamento, oppure con l’invio insistente di messaggi ed e-mail. Chiaro che si tratta di atti di violenza psicologica: l’invio di varie lettere di ammonimento disciplinare, anche al di fuori dagli orari lavorativi, è tale da infastidire la vittima provocando uno stato di tensione, ansia e preoccupazione.

Mobbing o stalking sul lavoro: come distinguere?

Se ti stai chiedendo come capire quando ricorre un caso di mobbing o invece di stalking occupazionale, rispondiamo che nella prassi spesso una situazione integrante lo stalking sul lavoro inizia con il mobbing, per poi peggiorare gradualmente - andando a ledere anche la vita privata del lavoratore.

Se questioni e problematiche inerenti all’ambito lavorativo oltrepassano i confini dell’ufficio, colpendo anche la sfera privata del dipendente, ciò significa che il datore di lavoro, un superiore o un collega sta compiendo non atti di mobbing, ma di vero e proprio stalking occupazionale.

In altre parole, ricorrono veri e propri ’atti persecutori’ (lo stalking di cui al Codice Penale) laddove il comportamento scorretto produca uno stato di ansia e preoccupazione nella vittima, tale da invadere anche la sua sfera privata e dei rapporti affettivi. Con ciò mettendo a rischio la tranquillità extralavorativa del lavoratore. Il mobbing, invece, resta circoscritto all’interno dell’ambiente di lavoro e si manifesta proprio all’interno degli uffici e delle aziende.

Mobbing e stalking sul lavoro: come tutelarsi?

Alla luce di quanto abbiamo detto finora, potrai certamente chiederti che fare in concreto - nel caso in cui ritieni di essere vittima di comportamenti di questo tipo. Ti spieghiamo in sintesi quali contromisure adottare:

  • in caso di mobbing, il consiglio è quello di rivolgersi senza indugio ad un legale per avere una consulenza. Potrebbero rivelarsi utili anche gli enti di supporto, se sono presenti nella propria città. Pensiamo ad es. ad alcuni sindacati che danno sostegno a livello consulenziale e di assistenza legale. Certamente l’interessato può avviare una causa civile per mobbing, e conseguire così il risarcimento dei danni subiti. Inoltre, se i gesti lesivi del datore o dei colleghi sono inclusi nell’ambito penale (ad es. molestie), potrai certamente denunciare il mobbing alle forze dell’ordine o direttamente presso gli uffici della Procura della Repubblica della tua città.
  • in caso di stalking occupazionale, essendo in gioco un illecito di cui si trova traccia nel Codice Penale, avrai tutto il diritto di rivolgerti ad un avvocato penalista per ricevere tutela. Ovviamente potrai fare denuncia, in quanto sono in gioco molestie e atti persecutori che, se provati, condurranno all’applicazione dell’art. 612 bis c.p. Tieni inoltre presente che è possibile fare riferimento all’ufficio vertenze lavoro presso il sindacato di appartenenza e/o ai centri di ascolto e di consulenza. Ciò al fine di ottenere assistenza psicologica e legale in situazioni certamente non agevoli dal punto di vista emotivo.

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