Split payment, le novità del DL 50/2017 nella circolare delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

7 Novembre 2017 - 16:05

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Split payment: con la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte dal DL 50/2017. Ecco le regole previste.

Split payment, le novità del DL 50/2017 nella circolare delle Entrate

Split payment, regole e novità introdotte con il DL 50/2017 illustrate nella circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate.

Il DL 50/2017 ha esteso il meccanismo di scissione dei pagamenti a tutte le operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni e ha incluso tra i soggetti obbligati allo split payment anche i compensi per prestazioni di servizi rese da professionisti.

Lo split payment così come modificato dal DL 50/2017 è entrato in vigore per tutte le fatture aventi data a decorrere dal 1° luglio 2017: la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate, che arriva con alcuni mesi di ritardo rispetto all’introduzione della nuova normativa, chiarisce gli ultimi dubbi.

Nelle istruzioni si specifica che non sono incluse le novità ad ultimo previste dal DL fiscale 148/2017, che ha nuovamente esteso il meccanismo di split payment.

Di seguito la circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 7 novembre 2017 e tutte le istruzioni su soggetti obbligati e regole per l’applicazione dello split payment.

Split payment, le novità del DL 50/2017 nella circolare delle Entrate

Sono ben 37 le pagine della circolare con cui l’Agenzia delle Entrate cerca di chiarire tutte le novità introdotte sullo split payment nel 2017.

La circolare parte con l’elenco dei soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dello split payment che, per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, è obbligatorio per tutte le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, nuove società e professionisti.

Come ormai ben noto a contribuenti e intermediari, l’elenco dei soggetti obbligati all’applicazione dello split payment è stato pubblicato dal MEF, escludendo tuttavia quello delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto la platea dei soggetti interessati è la stessa di quelli nei confronti dei quali vige l’obbligo di emissione di fattura elettronica (PA iscritte all’indice IPA).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017 il meccanismo di scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Come in molti ricorderanno, l’estensione dello split payment anche per i professionisti aveva causato non poche polemiche e malumori, a causa dei possibili problemi di liquidità dovuti al mancato incasso dell’Iva dovuta per le operazioni rese agli enti pubblici.

Si allega di seguito la circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate, lasciando spazio nelle righe che seguono ad alcuni importanti chiarimenti.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 27/E del 7 novembre 2017
Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le novità sullo split payment introdotte dal DL 50/2017

I lettori interessati ad una guida pratica possono consultare l’articolo -> Split payment: cos’è e come funziona?

Split payment: esigibilità Iva al momento di ricezione o registrazione della fattura

Rimandando alla circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 novembre 2017 in merito a soggetti obbligati allo split payment e altre importanti istruzioni sulle novità del DL 50/2017, vediamo di seguito quali sono le regole su esigibilità Iva e versamenti.

In merito all’esigibilità Iva, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto.

La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l’Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Si tratta di alcune importanti novità in merito all’esigibilità dell’imposta introdotte dalla nuova normativa dello split payment Iva.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che in merito alla registrazione della fattura bisognerà far riferimento alle regole previste dall’art. 25, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, ovvero:

… anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Split payment: il calendario dei versamenti Iva nella circolare 27/E/2017

Ulteriore novità contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda il calendario dei versamenti Iva per le PA e le società acquirenti di beni e servizi.

L’Iva dovuta dai soggetti che applicano il meccanismo dello split payment potrà essere versata cumulativamente e con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito).

Viene inoltre reso possibile effettuare i versamenti Iva nelle seguenti modalità:

  • versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
  • versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del Dpr n. 633/1972.

Errori fatture split payment dal 1° luglio 2017 ad oggi

Nessuna correzione necessaria nel caso di errori nell’applicazione del meccanismo di split payment dal 1° luglio 2017 fino ad oggi, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutti i dubbi sull’applicazione della scissione dei pagamenti Iva, qualora l’Iva sia stata assolta.

Mano meno morbida a partire da oggi, data a partire dalla quale non ci saranno deroghe alle norme introdotte dal DL 50/2017: i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

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