Spiaggia privata: si può sostare sulla riva?

Isabella Policarpio

16/07/2021

16/07/2021 - 16:39

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Quali sono le spiagge private, dove finiscono e quando si può sostare e passare sulla battigia? Cosa dicono leggi e regolamenti.

Spiaggia privata: si può sostare sulla riva?

Il mare e la spiaggia sono un bene di tutti. Per questo i cittadini possono passeggiare sulla battigia liberamente e in modo gratuito, anche all’interno di una spiaggia privata.

La legge, infatti, consente ai bagnanti il libero passaggio solitamente nei 5 metri di spiaggia che precedono l’accesso alle acque (ovvero la battaglia) mentre non è consentita la sosta, ad esempio con sdraio e ombrelloni.

In questo articolo vedremo quando si può passare e sostare sulle spiagge private e cosa si può fare sulla battigia.

Cosa significa “spiaggia privata”

Le spiagge - così come il lido del mare, i porti e le rade - appartengono allo Stato, come stabilisce chiaramente l’articolo 822 del Codice civile. Per “spiaggia privata” si intende quella parte data in concessione a locali e stabilimenti balneari, la restante parte, invece, è spiaggia libera.

Nei lidi, che sono spiagge private, si può sostare solamente pagando il costo previsto per l’affitto di ombrelloni, sdraio o lettini mentre non ci sono costi per usufruire della spiaggia libera e del mare.

Tuttavia nessuno stabilimento balneare può vietare ai bagnanti di passeggiare sulla battigia, fare il bagno o attraversarla per raggiungere un’altra spiaggia.

Quindi, se il titolare dello stabilimento balneare impedisce per qualche ragione il passaggio sulla riva, i cittadini sono autorizzati a chiamare i vigili e richiedere un intervento immediato sul posto.

Dove finisce la spiaggia privata e quando si può stare sulla riva

Esiste però un limite spaziale entro il quale è concesso il diritto di passaggio sulla battigia, ovvero la striscia di sabbia dove si infrangono le onde: in genere la spiaggia privata finisce entro 5 o 10 metri dal mare e in questa striscia di sabbia non può mai essere negato il transito a coloro che non hanno pagato ombrellone e lettino.

Tale norma è prevista all’articolo 1 della legge 296/2006 che impone ai gestori dei lidi balneari:

“di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.”

Ed anche dall’articolo 11 della legge 217/2011:

“fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione….disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo.”

Spetta al Comune o alla Capitaneria di porto stabilire tramite un’ordinanza quanti metri demaniali devono essere lasciati liberi.

Cosa si può fare sulla battigia

Prima di vedere cosa si può fare sulla battigia, dobbiamo chiarirne il significato: questa è la striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi ed è sinonimo di bagnasciuga, battima, riva (secondo il vocabolario della lingua italiana Treccani).

Sulla battigia è possibile transitare per spostarsi da una spiaggia all’altra o anche per tuffarsi in mare; in quest’ultimo caso è anche possibile portare con sé un asciugamano e poggiare i vestiti sulla riva, ma solo per il tempo necessario a fare un bagno e asciugarsi, dato che non è consentito sostare sulla riva, montare ombrelloni e sdraio propri.

Il motivo è semplice: chi sosta sulla battigia può ostacolare il diritto di passaggio degli altri bagnanti e il corretto svolgimento delle operazioni di salvataggio. Per questo occupare la battigia è vietato anche per coloro che hanno affittato un ombrellone o una sdraio nella spiaggia privata.

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