Ritenuta d’acconto professionisti a agenti di commercio sospesa fino al 31 maggio 2020 dal decreto Liquidità: ecco i requisiti per usufruire dell’agevolazione, che è opzionale.
Sospensione della ritenuta d’acconto per professionisti e agenti di commercio per i pagamenti eseguiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020: la misura è confermata e prolungata dal decreto Liquidità.
Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore dal 9 aprile 2020.
Inizialmente la misura faceva parte del decreto Cura Italia, che ha sospeso le ritenute d’acconto per i pagamenti fino al 31 marzo. Il nuovo decreto ha quindi esteso la misura per altri due mesi.
L’agevolazione si applica ai professionisti con determinati requisiti individuati dall’articolo 62 del decreto del 17 marzo, come i ricavi o compensi che non superino i 400.000 euro.
Saranno poi i professionisti stessi a dover versare le ritenute sospese, entro il 31 luglio 2020, scegliendo tra il pagamento in un’unica soluzione o a rate.
Sarà necessario, per i professionisti, rilasciare una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.
Ritenuta d’acconto professionisti sospesa fino al 31 maggio
Tra i provvedimenti presi dal dl Cura Italia per dare un sostegno economico a famiglie e imprese c’è anche la sospensione (opzionale) delle ritenute d’acconto per i professionisti.
Anche le piccole partite IVA quindi sono interessate dall’intervento del Governo, che cerca di arginare le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus.
La misura è stata poi ripresa dal decreto Liquidità, che ha esteso l’agevolazione fino al 31 maggio, insieme alla proroga delle scadenze fiscali dei prossimi due mesi.
La sospensione della ritenuta d’acconto è prevista per professionisti e agenti di commercio.
I requisiti per poter accedere all’agevolazione rimangono quelli individuati dal decreto Cura Italia, particolare dall’articolo 62, comma 7:
- residenza in Italia;
- ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- non aver sostenuto nel mese di febbraio 2020 spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Sospesa la ritenuta d’acconto per i professionisti: necessaria una dichiarazione
I professionisti che decideranno di usufruire dell’agevolazione garantita dall’articolo 19 del decreto Liquidità dovranno comunque versare le ritenute in sospeso entro il 31 luglio.
Il versamento della somma sospesa potrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione;
- fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
Non verranno applicate né sanzioni né interessi.
Infine, l’articolo 62 del dl Cura Italia specifica che:
“I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.”
Un’altra condizione per usufruire l’agevolazione, quindi, è il rilascio al committente/sostituto di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.
Ad oggi ancora non sono stati resi noti i codici tributo che verranno utilizzati per il versamento della ritenuta, forse potrebbero rimanere i consueti “1040” o “1038”: non possiamo fare altro che attendere novità da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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