Solidarietà passiva Iva anche per benzina e gasolio

Guendalina Grossi

25 Gennaio 2018 - 16:00

Solidarietà passiva Iva: il meccanismo viene esteso anche al settore dei combustibili per autotrazione. Ecco tutte le novità.

Solidarietà passiva Iva anche per benzina e gasolio

Solidarietà passiva Iva: il meccanismo tra cedente e cessionario nel pagamento dell’Iva viene esteso al settore dei combustibili per autotrazione, con particolare riferimento alla cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Questa la novità introdotta dal decreto del 10 gennaio 2018 del MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018.

L’art. 60 bis del D.P.R n. 633/1972 ha introdotto nel nostro ordinamento la regola della solidarietà tra cedente e cessionario nel versamento dell’Iva. Il meccanismo della solidarietà passiva Iva può essere applicato solo in determinate condizioni.

Vediamo di seguito le novità introdotte dal decreto del MEF pubblicato il 23 gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 24 gennaio 2018.

Solidarietà passiva Iva: estesa anche alla benzina e al gasolio

Con la Manovra Correttiva 2017 il Legislatore ha deciso di estendere l’ambito di applicazione del meccanismo della solidarietà tra cedente e cessionario anche al settore dei combustibili per autotrazione.

Il decreto del 10 gennaio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018 il MEF ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei beni per la cui cessione, in presenza delle condizioni di legge, opera la regola della solidarietà tra cedente e cessionario, includendovi:

benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori in quanto ritenuti prodotti per i quali sono più facilmente riscontrabili fenomeno di frode.

La solidarietà passiva Iva

L’art. 60 bis del D.P.R n. 633/1972 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della solidarietà tra cedente e cessionario nel versamento dell’Iva.

La finalità della suddetta norma è quella di rendere più efficace l’azione di contrasto alle frodi Iva, anche in ambito comunitario, prevedendo una responsabilità solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente.

Il meccanismo della solidarietà passiva Iva può essere applicato solo nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:

  • la cessione deve avere a oggetto determinati beni;
  • i beni devono essere ceduti a un prezzo inferiore al valore normale;
  • il cessionario deve essere un soggetto passivo Iva;
  • il cedente non ha versato l’imposta dovuta.

Il decreto del MEF del 22 dicembre 2005 ha stabilito che le tipologie di beni alle cui cessioni si applica il meccanismo della solidarietà Iva sono:

  • autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
  • prodotti di telefonia e loro accessori;
  • personal computer, componenti e accessori;
  • animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;
  • pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”) di gomma.

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