È ignota, se non per banali ragioni di distribuzione del potere politico tra le diverse Amministrazioni nella gestione del PNRR che vede una enorme quantità di risorse finanziarie, la ragione per cui il governo Meloni abbia deciso di attribuire al Ministero dell’Ambiente anche le competenze in materia di Sicurezza Energetica (MASI), modificando così la precedente denominazione che con il governo Draghi faceva riferimento alla sola Transizione ecologica (MITE). Era stata questa un’ulteriore modifica, dopo quelle che avevano aggiunto all’Ambiente anche la tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
Conseguentemente, il Piano nazionale per l’energia è stato reso più complesso per tener conto degli obiettivi di decarbonizzazione decisi a livello europeo, attraverso la predisposizione di un Piano Integrato per l’Energia ed il Clima con l’orizzonte al 2030.
Ci sono due aspetti che vanno preliminarmente esaminati, considerando le funzioni amministrative a livello ministeriale: l’errore fondamentale, a mio avviso, che risale alla istituzione del Ministero dell’Ambiente, consiste nell’aver scelto una formula mista, come amministrazione in cui pianificazione, gestione e controllo si intersecano continuamente con le competenze delle altre amministrazioni sia centrali che regionali e locali.
Per esemplificare, la Valutazione dell’impatto ambientale dovrebbe essere effettuata dalle singole amministrazioni o dalle singole aziende sulla base di criteri e metodi predisposti dal Ministero dell’Ambiente, cui spetta anche la funzione conclusiva del controllo dello schema di condizioni poste per la realizzazione dell’iniziativa, e di verifica dell’attuazione. Avrebbe dovuto essere una sorta di “contropotere”, come avviene per la ragioneria generale dello Stato che controlla l’attività di spesa delle singole amministrazioni. Ed invece, per l’ambizione di fare tutto, soprattutto maneggiare risorse, il Ministero dell’Ambiente è rimasto sempre più invischiato nella gestione quotidiana.
Lo stesso capita ora per la Sicurezza Energetica in ordine alle infrastrutture di stoccaggio del GNL, opere dichiarate strategiche per legge al fine di tutelare l’Italia dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche dell’interruzione delle forniture di gas dalla Russia per via del conflitto in Ucraina e delle sanzioni irrogatele in materia.
Attualmente l’Italia dispone di 5 terminal GNL con una capacità totale di circa 23 bcm (miliardi di metri cubi): l’impianto a terra, presso Panigaglia (La Spezia); il rigassificatore galleggiante nei pressi di Livorno; la struttura sull’isola artificiale di Porto Viro (Rovigo); la recente nave rigassificatrice nel porto di Piombino; il rigassificatore galleggiante (FSRU - Floating Storage and Regasification Units) di Ravenna da 5 bcm all’anno che dovrebbe entrare in esercizio entro la prima metà del 2025.
È allo studio anche la realizzazione di almeno due nuovi terminal GNL nel Sud Italia: uno a Gioia Tauro in Calabria, con capacità da 10 bcm estendibile fino a 16bcm all’anno, ed a Porto Empedocle in Sicilia, da 8 bcm all’anno.
Ebbene, ora vengono sollevati due problemi tra loro strettamente connessi: lo scarso utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio già realizzate, al tasso di appena il 59% annuo, e la conseguente sostenibilità economica degli investimenti. Insomma, sembrerebbero investimenti non solo diventati già inutili ma di cui occorre definire chi si deve fare carico dei costi non coperti della gestione.
La normativa iniziale che aveva dichiarato indifferibili ed urgenti le attività di installazione dei rigassificatori (art. 5 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2022 n. 91), prevedeva una serie di cautele per moderare il rischio degli investitori. Al comma 8 si dispone infatti che: “Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. [….] I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.”
Il legislatore è stato previdente, ma non abbastanza: la somma annua stanziata, 30 milioni di euro, sembra ora troppo esigua per coprire le perdite di gestione.
La situazione è assai più complessa di quella che ora appare come una “emergenza superata”, visto che non si tiene conto della situazione in Medio Oriente, sia con riferimento al blocco del Mar Rosso per via degli attacchi operati dagli Houthi dello Yemen al traffico commerciale, sia alle operazioni militari condotte da Israele che vedono il continuo scambio di minacce con l’Iran. Vanno valutati dunque sia i maggiori costi per i rifornimenti di GNL che seguono la rotta di circumnavigazione dell’Africa, sia un possibile blocco dei rifornimenti di GNL ed ovviamente di petrolio che transitano per lo Stretto di Hormuz: quest’ultimo avrebbe un effetto devastante per l’intera Europa.
Il punto chiave è dunque la natura di queste infrastrutture e degli stoccaggi di GNL:
1) se devono essere considerate “scorte strategiche” obbligatorie per il sistema energetico nazionale, vanno completate e mantenute a pieno carico, potendo essere utilizzate immettendole nei gasdotti solo in caso di emergenza al fine di assicurare la continuità delle forniture agli utilizzatori ed alle centrali di produzione di energia elettrica da parte delle singole centrali;
2) ovvero, se devono essere considerate alla stregua degli ordinari depositi costieri di petrolio, finalizzate alla ordinaria fornitura di gas per soddisfare il fabbisogno energetico.
Nel primo caso, deve essere lo Stato che con le sue risorse fiscali si sarebbe dovuto accollare il costo della realizzazione e del riempimento dei rigassificatori, accollandole al PNRR; nel secondo caso, soprattutto se c’è un pesante differenziale di costi di fornitura, si sarebbe dovuto assicurare un accollo al sistema generale di fissazione dei prezzi.
La soluzione “mista” che è stata prescelta, con la realizzazione immediata ed urgente delle infrastrutture di stoccaggio e rigassificazione del GNL per coprire il normale fabbisogno di gas, e la copertura dei rischi con un modestissimo contributo dello Stato, è il frutto di un compromesso pericoloso perché ora lascia scoperte le spalle degli investitori.
È come al solito: “Armiamoci, e partite!”