Tendenzialmente, non bisognerebbe uscire armati, ma un semplice coltello non rientra sempre nella definizione di arma. Ecco cosa prevede la legge (e cosa cambia con il nuovo Ddl).
Ci sono armi che è facile catalogare come tali ed è altrettanto intuitivo, anche quando non si conoscono le precise disposizioni di legge, capire che non è lecito portarle con sé o acquistare senza una licenza. Nessuno penserebbe di poter girare con una pistola, una spada o un fucile, tanto che anche l’acquisto di questi oggetti non è liberalizzato.
Ma cosa succede se si porta con sé un coltello? Non è necessariamente uno strumento per ferire, visto che viene utilizzato quotidianamente per i compiti più disparati. Dal taglio degli alimenti in cucina a quello delle scatole degli imballaggi, chiunque manipola un coltello almeno una volta al giorno e spesso potrebbe avere l’esigenza di portarlo con sé. Un picnic, un lavoro di manutenzione, nulla di illecito.
Eppure il coltello può anche essere utilizzato per scopi di tutt’altro animo e anzi ci sono coltelli pensati appositamente in quest’ottica. Non si usa un pugnale per imburrare il pane, tanto per fare un esempio, anche se in questo caso si parla più di strumento da taglio che di coltello vero e proprio. Ebbene, la legge tiene conto di questa distinzione, fondamentale per capire quando e a quali condizioni è legale girare con un coltello. Ecco cosa c’è da sapere, tenendo conto anche delle novità apportate dal ddl Sicurezza 2026.
C’è coltello e coltello... Quando è un’arma
Per capire quando e in quali casi è legale girare con un coltello, perché a determinate condizioni è del tutto legittimo, bisogna prima catalogare correttamente questi oggetti. Secondo la legge, i coltelli possono appartenere alla categoria delle armi proprie (dette anche armi bianche) oppure delle armi improprie.
Le armi proprie, come si può evincere dalla definizione, sono strumenti pensati e realizzati con lo scopo specifico di offendere o lesionare. I coltelli che appartengono a questa categoria hanno:
- punta acuminata;
- lama su entrambi i lati;
- lama fissata al manico.
Capire questa classificazione è fondamentale, perché i coltelli di questo genere non possono essere acquistati senza nulla osta porto d’armi né detenuti al di fuori dei limiti della licenza stessa. Per esempio, sono armi proprie i pugnali, i coltelli a scatto, i coltelli a serramanico con apertura manuale, gli stiletti e così via.
Portare con sé un’arma bianca (indipendentemente dalla lunghezza della lama, come un tempo era previsto) integra il reato di porto abusivo all’articolo 699 del Codice penale, punito con l’arresto fino a 18 mesi.
Quando si può girare con un coltello
Tutti i coltelli che non appartengono alla categoria delle armi bianche, essendo privi delle caratteristiche previste, sono considerati armi improprie. Potrebbero, in teoria, avere scopo offensivo ma non è questo il loro fine ordinario. Proprio per questa ragione, anche quando si tratta di un’arma impropria, non è possibile portare con sé un coltello senza una valida ragione.
Si può girare con un coltello soltanto con un motivo ragionevole e plausibile, che deve essere confermato anche dalle circostanze. Tornando al più classico degli esempi, portare con sé un coltello da cucina mentre ci si reca a un picnic a ora di pranzo, magari in compagnia e con tutto l’occorrente, è senza dubbio lecito.
Lo stesso identico coltello in tasca, durante la notte, verrebbe a tutti gli effetti considerato un’arma detenuta illegittimamente. Ciò si applica esclusivamente a coltelli che non rientrano nella categoria delle armi proprie, per i quali altrimenti scatta l’illecito penale visto sopra. Il porto ingiustificato viene punito con l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro ai sensi della legge n. 110/1975.
La maggiore severità dipende dal fatto che l’acquisto di questi strumenti non è regolamentato o limitato, ma molto spesso i tribunali riconoscono attenuanti e anche la non punibilità per la “tenuità del fatto”, a patto che venga riconosciuta l’assenza di intenzioni illecite o violente.
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Le novità del Ddl Sicurezza 2026
Il nuovo Ddl Sicurezza apporta delle diverse novità per quanto riguarda il porto dei coltelli, in parte inasprendo le regole e in parte alleggerendo le restrizioni. In particolare, la nuova normativa pone l’attenzione sulle lame di lunghezza superiore a 8 centimetri, se di tipo fisso, affilato o appuntito, come pure i serramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, dotati di blocco della lama oppure apribili con una sola mano, potranno essere portati esclusivamente in presenza di un valido e confutabile motivo.
Non si tratta di un divieto assoluto, bensì della richiesta di un giustificato motivo per il porto. Resta invece severamente proibito portare con sé:
- serramanico con lama di almeno cinque centimetri ad apertura a scatto o a molla;
- i coltelli a farfalla con lama affilata o appuntita;
- strumenti camuffati, quelli nascosti dentro altri oggetti o mascherati da utensili.
Si tratta quindi di un ampliamento degli strumenti da taglio che le persone possono portare senza patire conseguenze legali, ma resta indispensabile avere delle ragioni valide e verificabili per un’ampia categoria di coltelli. In caso contrario, infatti, si è esposti a sanzioni maggiori. Di fatto, coltelli a scatto e coltelli a farfalla sono equiparati alle armi senza licenza, mentre vengono introdotte le sanzioni a carico dei genitori, quando le violazioni sono commesse da persone minorenni. Non viene invece previsto un divieto generale per i coltelli, in particolar modo quando si tratta di strumenti dall’uso ordinario e abituale.
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