Si può cacciare un figlio da casa?

Ilena D’Errico

16 Aprile 2023 - 00:06

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Cacciare un figlio da casa, ecco cosa stabilisce la legge a riguardo, quando si può e quando, invece, i genitori sono obbligati a fornire ospitalità.

Si può cacciare un figlio da casa?

Cacciare un figlio da casa è sicuramente un gesto particolarmente estremo e come tale, senza scendere in considerazioni personali, deve essere valutato con particolare cautela per non violare la legge. Bisogna dunque distinguere fra diverse situazioni per capire quando si può cacciare un figlio da casa senza venir meno agli obblighi genitoriali.

Quando non si può cacciare da casa un figlio

A prescindere da contesto e motivazioni, un figlio minorenne non può essere cacciato facilmente dall’abitazione familiare. I figli minori hanno infatti diritto a vivere nell’abitazione familiare con garanzia di ricevere vitto, alloggio e gli strumenti per crescere in modo sano. I figli possono quindi essere affidati ad altre persone, come nonni o amici, solo in via temporanea ma non possono essere allontanati dalla residenza familiare in modo permanente.

Per la precisione, in realtà, non esiste un vero e proprio obbligo di coabitazione, ma i genitori devono comunque garantire ai figli assistenza completa su tutti i punti di vista. Di conseguenza, è possibile affidare un figlio minore ad altre persone in condizioni sicure continuando a provvedere alle sue esigenze, ma si tratta per lo più di un’ipotesi astratta perché con l’allontanamento dall’abitazione familiare viene meno - con alta probabilità - il rispetto di alcuni doveri genitoriali (rappresentare i figli, garantire loro i rapporti con gli affetti familiari). Ecco che in via riassuntiva, si può affermare che i figli minorenni non possono essere cacciati di casa.

A essere tutelati dalla legge sono anche i figli maggiorenni, fintanto che non sono economicamente autosufficienti, purché senza colpa. Il figlio maggiorenne che frequenta regolarmente l’università o è alla ricerca di lavoro, ad esempio, non può essere cacciato da casa. In questo senso, vale ciò che si applica per l’obbligo di mantenimento.

Figli maggiorenni, quando possono essere cacciati da casa

I figli minorenni non possono mai essere cacciati da casa, mentre i figli maggiorenni godono di questo diritto soltanto a particolari condizioni. Può infatti essere cacciato da casa il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente, in quanto non necessità più dell’assistenza genitoriale. Oltretutto, non esiste poi l’obbligo di far rientrare in casa il figlio che ha perso il lavoro. In altre parole, una volta che i figli hanno raggiunto l’indipendenza economica i genitori non devono necessariamente tenerli in casa con loro.

Questo principio ammette comunque alcune deroghe, proprio come avviene per l’obbligo di mantenimento. In particolare, un figlio non economicamente autosufficiente e maggiorenne può essere comunque cacciato da casa se la mancanza di un’indipendenza economica è una sua colpa. Si pensi, quindi, a un figlio che non ha voglia di lavorare o non si impegna per cercare un impiego. In questo caso, anche gli studenti devono prestare attenzione.

I genitori hanno infatti un obbligo verso i figli ancora studenti, pertanto esonerati dall’attività lavorativa fino al termine degli studi, purché perfettamente in regola riguardo i tempi previsti per il corso di studio. Un figlio che va all’università solo per non lavorare e non è in regola con gli esami, per esempio, non deve essere per forza tenuto in casa e mantenuto.

A prescindere dalle situazioni ordinarie affrontate, esistono poi alcuni casi particolari in cui i figli possono essere allontanati da casa su provvedimento del giudice. Si pensi a un figlio violento, che maltratta o mette in pericolo i genitori. In tal proposito, bisogna ricordare che i genitori possono denunciare i figli (con esclusione dei reati contro il patrimonio commessi contro il genitore) e che la responsabilità penale inizia a 14 anni.

Non si deve poi confondere il mantenimento che, come visto, corre in parallelo con l’obbligo dell’ospitalità, con gli alimenti. Questi ultimi spettano ai figli in situazioni di indigenza, a prescindere dalla decadenza del diritto a ricevere il mantenimento e alla loro età.

Quando l’obbligo alimentare è in capo ai genitori, questi ultimi possono assolverlo anche in maniera non economica, per l’appunto ospitando il figlio e provvedendo alle sue esigenze primarie. In questo caso, tuttavia, l’obbligo alimentare può essere assolto anche dalla prestazione economica. Il beneficiario degli alimenti, infatti, può preferire la prestazione economica piuttosto che l’ospitalità ma non può imporre il contrario.

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