Ai precari spettano tre giorni di permesso retribuito, ma non a tutti stando al Ccnl Istruzione e Ricerca che ha introdotto la norma. Ecco chi può richiederli, come e per quali motivi.
Anche gli insegnanti precari hanno diritto ai permessi retribuiti da scuola nel 2024 e questo grazie al rinnovo in via definitiva del Ccnl Istruzione e Ricerca 2019-2021. Ma a chi spettano i permessi retribuiti e quando? I tre giorni di permesso retribuito non saranno a beneficio di tutti gli insegnanti precari, un po’ come avvenuto con la carta docente.
Inoltre, come spiegato dalla Flc Cgil in un comunicato e come chiarito dall’Aran, i tre giorni di permesso retribuito sono riconosciuti a partire dal 19 gennaio 2024, giorno dell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, ma non sono riproporzionati. Vediamo cosa significa, a chi spettano i permessi retribuiti, quando e come richiederli alla propria scuola.
Scuola, permessi retribuiti insegnanti precari: a chi spettano
I permessi retribuiti per gli insegnanti precari, ai sensi dell’articolo 35 del Ccnl 18 gennaio 2024, non spettano a tutti coloro che hanno un contratto a tempo determinato. I tre giorni di permesso retribuito che, al pari degli insegnanti di ruolo finalmente vengono riconosciuti anche ai precari, posso essere richiesti da:
- docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno;
- docenti assunti con contratto a tempo determinato al 31 agosto.
I tre giorni di permesso retribuito non spetterebbero, quindi, ai precari che sono assunti a tempo determinato dalle graduatorie di istituto per supplenze brevi o saltuarie. L’articolo del Ccnl, ovviamente, si rivolge anche al personale Ata.
Scuola, permessi retribuiti insegnanti precari: quando spettano e come richiederli
I permessi retribuiti possono essere richiesti per motivi personali o familiari. Un diritto finalmente riconosciuto anche ai supplenti che fino allo scorso anno, per partecipare per esempio ai concorsi scuola, dovevano fare ricorso al giorno di permesso, ma senza la relativa retribuzione.
I permessi sono riconosciuti a partire dal 19 gennaio, il giorno successivo alla firma definitiva ed entrata in vigore del Ccnl 2019-2021 per la scuola, ma gli stessi, come anticipato, non vengono riproporzionati. A chiarire questo aspetto, come comunicato dalla Flc Cgil, è stata anche l’Aran dopo che le scuole hanno avanzato alcuni quesiti in merito.
A partire dal 19 gennaio, chiarisce il sindacato in una nota, i precari della scuola possono fruire interamente dei tre giorni di permesso retribuito “senza alcun riproporzionamento (in rapporto ai restanti mesi dell’anno scolastico) e senza alcuna riduzione (in considerazione dei permessi non retribuiti eventualmente già fruiti).” Dal 19 gennaio, quindi, i supplenti hanno diritto a tutti e tre i giorni fino al 30 giugno o fino al 31 agosto 2024 a seconda della scadenza del contratto.
I tre giorni di permesso possono essere chiesti singolarmente o in un’unica soluzione, questo ovviamente dipende dall’esigenza del docente.
I precari che vogliono chiedere uno o più giorni di permesso retribuito, nel limite concesso di tre per anno scolastico, devono produrre una richiesta alla segreteria della scuola nella quale lavorano e la stessa dovrebbe essere accompagnata da un’autocertificazione o, nel caso del concorso scuola, l’attestato di partecipazione rilasciato a conclusione della prova dalla commissione d’esame. L’insegnante dovrebbe richiedere i giorni di permesso con un preavviso di almeno cinque giorni, ma è il Contratto integrativo interno alla scuola a specificarlo e a prevedere eventuali eccezioni in caso di urgenze.
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