Scontrino elettronico, niente sanzioni per invio in ritardo fino al 30 aprile 2020

Rosaria Imparato

11 Febbraio 2020 - 11:22

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Scontrino elettronico e invio in ritardo dei corrispettivi, nessuna sanzione se la situazione viene sanata entro il 30 aprile 2020 tramite la dichiarazione IVA. Il chiarimento per le partite IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro è contenuto nella risoluzione AdE n. 6 pubblicata il 10 febbraio.

Scontrino elettronico, niente sanzioni per invio in ritardo fino al 30 aprile 2020

Scontrino elettronico, moratoria delle sanzioni in atto fino al 30 aprile se l’unica omissione riguarda l’invio dei corrispettivi telematici in ritardo.

I soggetti passivi di IVA con un volume d’affari superiore a 400.000 euro possono infatti regolarizzare la propria posizione, senza che siano applicate sanzioni amministrative, trasmettendo i dati entro la fine di aprile tramite la dichiarazione IVA.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione numero 6 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 10 febbraio 2020.

Il dubbio sull’applicazione delle sanzioni è nato poiché è trascorso il primo semestre di vigenza dell’obbligo dello scontrino elettronico per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Visto che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica ha portato con sé nuovi adempimenti, come il doversi dotare di un registratore telematico, si è posto il dubbio all’Amministrazione Finanziaria su come si dovesse procedere verso coloro che hanno documentato le proprie operazioni tramite altri strumenti.

Scontrino elettronico, moratoria delle sanzioni fino al 30 aprile 2020

Nuova moratoria delle sanzioni per quanto riguarda lo scontrino elettronico, ma solo se l’unica violazione riguarda il mancato invio dei corrispettivi.

La risoluzione numero 6 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 10 febbraio 2020 si rivolge ai soggetti passivi di IVA con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Per gli esercenti più grandi, infatti, l’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici è entrato in vigore il 1° luglio 2019, e per loro la moratoria delle sanzioni ha interessato il periodo tra luglio e dicembre 2019.

I dubbi posti dalle partite IVA più grandi riguardano l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui nel primo semestre i corrispettivi siano stati documentati in altri modi, come l’emissione secondo la precedente normativa, di scontrini o ricevute fiscali (come chiarito già dalla circolare AdE 15 del 29 giugno).

Gli esercenti ancora privi di un registratore telematico, infatti, potevano trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro termini più ampi, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando la liquidazione corretta e tempestiva dell’IVA.

Dunque, la risoluzione del 10 febbraio 2020 chiarisce che qualora l’unica omissione degli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro sia il ritardo nell’invio dei corrispettivi giornalieri relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 2019, non sarà applicata nessuna sanzione.

Gli esercenti, però, devono sanare la propria posizione entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all’anno di imposta 2019, ovvero entro il 30 aprile.

Risoluzione AdE n. 6 del 10/2/2020
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 - Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative

Invio scontrino elettronico in ritardo, niente sanzioni fino al 30 aprile 2020

Nella risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora dovesse passare anche il termine ultimo del 30 aprile 2020, il contribuente potrà comunque avvalersi del ravvedimento operoso.

Ricordiamo che le sanzioni per chi non si adegua allo scontrino elettronico sono le seguenti, disposte dall’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 che, a sua volta, fa espresso richiamo alle sanzioni disciplinate dagli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 471 del 1997:

  • la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non correttamente documentato;
  • la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che va da 3 giorni ad un mese, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio.

Queste sanzioni si applicano anche nel caso in cui i contribuenti continuino a memorizzare ed inviare i corrispettivi mediante i vecchi registratori di cassa.

La normativa in esame inoltre prevede anche delle sanzioni in caso di non funzionamento o funzionamento irregolare delle apparecchiature necessarie.

La mancata o tardiva richiesta di riparazione è sanzionata con la multa da 250 a 2.000 euro.

Invece, non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri se gli esercenti hanno documentato le proprie operazioni tramite l’emissione di fatture, così come indicato dall’art. 21 del Decreto IVA.

Nella risoluzione del 10 febbraio l’Agenzia delle Entrate fa riferimento anche alle lettere di compliance inviate dall’Amministrazione Finanziaria ai titolari di imprese con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

In molti casi però le lettere dell’Agenzia delle Entrate sono arrivate anche ai destinari sbagliati, ovvero alle partite IVA che non obbligate all’invio dei corrispettivi telematici hanno optato per la trasmissione della fattura elettronica.

Ricordiamo dunque che non è necessario rispondere a tali lettere o segnalare l’anomalia tramite il servizio Civis.

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