Sconto imposte lavoratori impatriati, se si cambia Regione si perde

Patrizia Del Pidio

12 Marzo 2026 - 18:43

Cosa accade all’agevolazione per gli impatriati che prendono la residenza in una Regione del Mezzogiorno se nel corso della fruizione cambiano Regione scegliendone una non compresa nella lista?

Sconto imposte lavoratori impatriati, se si cambia Regione si perde

Per favorire il rientro in Italia dei lavoratori qualificati residenti all’estero, da qualche anno è in vigore il regime fiscale per i lavoratori impatriati che garantisce per un certo numero di anni una cospicua riduzione della base imponibile su cui calcolare le tasse. L’accesso all’agevolazione richiede il rispetto di determinati requisiti. Se in via ordinaria è prevista una riduzione della base imponibile del 70%, in alcuni casi specifici questa sale al 90% tassando, di fatto, solo il 10% del reddito percepito.

Per avere la condizione di maggior vantaggio i lavoratori che rientrano in Italia devono trasferire la loro residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Questo beneficio maggiore punta a incentivare la permanenza di lavoratori qualificati nelle aree del Paese che hanno maggior bisogno di sviluppo economico.

Con la risposta all’Interpello n. 76 dell’11 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti importanti riguardo la misura.

Trasferimento di residenza in un’altra Regione

Il caso proposto nell’Interpello fa riferimento alla disciplina del «vecchio» regime (D.Lgs 147/2015), fondamentale per chi è rientrato entro il 2023 e riguarda un contribuente che dopo aver lavorato all’estero, regolarmente iscritto all’Aire, è tornato in Italia nel 2023 stabilendo la sua residenza fiscale in una delle regioni che prevedono la misura maggiormente agevolata.

Per il primo periodo di imposta ha goduto di una riduzione della base imponibile del 90%, ma nel corso dei cinque anni in cui gli spettava l’agevolazione, il lavoratore ha cambiato lavoro ed ha accettato una nuova attività in un’altra regione che non rientra tra quelle in cui è prevista la misura rafforzata.

Nel suo Interpello il lavoratore ha chiesto se la sua decisione di cambiare lavoro e Regione abbia come effetto:

  • la perdita definitiva dell’agevolazione fiscale;
  • se per il periodo residuo fosse possibile continuare a beneficiare del regime impatriati ordinario al 70%;
  • se l’eventuale perdita del beneficio comportasse anche un ricalcolo relativo agli anni di imposta in cui aveva goduto dell’agevolazione al 90%.

Cambiare Regione comporta la perdita dell’agevolazione rafforzata

Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina del regime impatriati prevede uno sconto maggiore per chi trasferisce la residenza in una delle Regioni del Mezzogiorno previste per favorire la stabilizzazione dei lavoratori in quelle aree.

Trasferire la residenza fuori da una di quelle Regioni prima del trascorrere del quinquennio per il quale è prevista l’agevolazione maggiorata fa perdere il diritto di applicare la tassazione solo al 10% del reddito imponibile, ma il contribuente può continuare a godere del regime impatriati ordinario che prevede la tassazione del 30% del reddito.

Ma quello che l’amministrazione fiscale fa notare è che il trasferimento in un’altra Regione fa venire meno l’applicazione della detassazione del 90% del reddito anche per i periodi precedenti il trasferimento e, quindi, la detassazione al 70% deve essere applicata dall’anno di imposta del rientro in Italia. Il contribuente in questione, quindi, deve presentare una dichiarazione dei redditi integrativa per i periodi di imposta in cui ha goduto della detassazione al 90% indicando come imponibile quello derivante dall’applicazione della riduzione del reddito del 70% versando, al contempo, anche la maggiore imposta dovuta maggiorata dagli interessi.

Il trasferimento in una Regione non contenuta nella lista non annulla il beneficio in toto, ma lo «declassa» e l’Agenzia nell’interpello chiarisce che il requisito della residenza in una Regione del Mezzogiorno non deve solo sussistere all’inizio, ma deve essere mantenuto per tutta la durata dell’agevolazione fiscale.

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