Proroga scadenza documenti: ultime novità su patente e foglio rosa

Teresa Maddonni

28 Luglio 2021 - 12:20

condividi

Dalla patente, al foglio rosa, dalla carta d’identità al permesso di soggiorno: tutto quello che c’è da sapere sulla proroga della scadenza dei documenti per il 2021 con le ultime novità del Mims.

Proroga scadenza documenti: ultime novità su patente e foglio rosa

La scadenza dei documenti ha subito una proroga. In particolare la validità della patente come titolo abilitativo alla guida e del foglio rosa è stata portata al 31 marzo 2022 dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) di pari passo con la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Le nuove disposizioni riguardano anche i tempi per sostenere gli esami di teoria per la patente.

Per la carta di identità, il passaporto, o anche per la patente intesa come documento di riconoscimento, la proroga della scadenza resta ferma alla data del 30 settembre 2021.

La proroga della scadenza dei documenti di identità è stata rinnovata ad aprile con il decreto n.56/2021 il cosiddetto decreto Proroghe. Per quanto riguarda i permessi di soggiorno, invece, la scadenza resta ferma al 31 luglio.

La proroga della scadenza dei documenti, che vanno periodicamente rinnovati perché fondamentali per il vivere quotidiano e la libera circolazione di ciascun individuo, permette quindi di utilizzare quelli scaduti, ma fino a una certa data ed entro un certo limite e questo sempre a causa del Covid.

Con la nostra guida dettagliata forniamo tutte le informazioni necessarie sulla proroga della scadenza dei documenti di riconoscimento, e non, fissata al 30 settembre 2021 e le ultime novità per patente e foglio rosa introdotte dal Mims e riportate in una circolare.

Patente di guida

La patente di guida rientra tra i documenti di identità pertanto secondo la normativa vigente (decreto Proroghe di aprile) anche in questo caso la scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2021, come accaduto in precedenza.

Una distinzione, come ha sottolineato il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in più di una circolare, l’ultima del 27 luglio che richiama il decreto del 23 luglio n.105 e la proroga dello stato di emergenza, va fatta per la patente quale titolo abilitativo alla guida.

In questo caso il ministero ha previsto una nuova proroga, che riguarda anche il foglio rosa, fissata al 31 marzo 2022. In verità sono diverse le date da tenere a mente a seconda della scadenza originaria della patente.

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

scadenza originariascadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 31 marzo 2022
1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 31 marzo 2022

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE, come da circolare del Mims del 27 aprile (prima MIT) e come da successiva circolare del 27 luglio, le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza:

  • tra il 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza originaria;
  • tra il 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021;
  • tra il 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale.
Circolare del 27 luglio 2021
Testo della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con la proroga della scadenza per patente di guida e foglio rosa.

Per quanto riguarda invece le domande per sostenere l’esame di teoria per ottenere la patente di guida presentate nel 2020 che c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per sostenere la prova come ricordato anche nell’ultima circolare del Ministero.

Per le domande presentate da gennaio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza il 31 dicembre 2021, invece, c’è tempo un anno per sostenere la prova di teoria a far data dalla richiesta, anziché 6 mesi come previsto dal Codice della strada.

Foglio rosa

La proroga della scadenza del foglio rosa anche, al pari della patente come titolo abilitativo alla guida, è fissata al 31 marzo 2022.

Come chiarisce la stessa circolare del Mims di cui sopra:

  • il foglio rosa con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 è valido fino al 31 marzo 2022;
  • ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

    Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo il cui foglio rosa è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, prorogato al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° aprile 2022 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

Carta d’identità

La proroga della scadenza della carta d’Identità era fissata inizialmente al 31 dicembre 2020 - con il decreto Rilancio che ha modificato il decreto Cura Italia che all’articolo 104 inseriva la data del 31 agosto 2020 - per essere poi portata al 30 aprile 2021. Poi la proroga è stata fissata al 30 settembre dal decreto Proroghe sempre modificando il suddetto articolo 104.

La norma rimanda a tutti i documenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La proroga al 30 settembre 2021 vale per le carte d’Identità rilasciate dall’amministrazione pubblica con scadenza dal 31 gennaio 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta comunque limitata alla data di scadenza indicata dal documento.

Se si vuole espatriare con la carta d’Identità all’interno dell’Unione europea sarà quindi necessario rinnovarla.

Non solo la carta d’identità cartacea perché la lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra fa riferimento al “documento di identità elettronico ovvero il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Subisce quindi la proroga fino al 30 settembre 2021 anche la scadenza della carta di identità elettronica sempre dal 31 gennaio 2020.

INPS aveva comunicato una novità per l’utilizzo dei servizi in rapporto proprio alla proroga della scadenza dei documenti di riconoscimento.

“La validità dei documenti d’identità e di riconoscimento scaduti dal 31 gennaio 2020, tra i quali carte di identità e patenti di guida, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Per accedere alle procedure INPS che richiedono il documento d’identità è possibile inserire come scadenza la data del 30 aprile 2021.

Questo il messaggio sui canali social dell’Istituto di qualche mese fa. Immaginiamo che con la nuova proroga la data del 30 aprile, anche in questo caso, verrà sostituita dalla data del 30 settembre 2021.

Passaporto

Anche per il passaporto valgono le stesse regole previste per la proroga della scadenza della carta d’identità e della patente di guida.

Tra i documenti scaduti dal 31 gennaio e che hanno ottenuto la proroga fino al 30 aprile 2021, e ora fino al 30 settembre, rientrano anche i passaporti. I documenti indicati dal DPR n.445 articolo 1 lettere c) e d) (della e abbiamo già detto sopra) sono:

  • c) documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare;
  • d) la carta di identità e ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.

Tra questi pertanto rientra anche il passaporto sebbene la nuova scadenza, quella definita con la proroga, non sia valida per l’espatrio perché a valere è il termine oroginario previsto sul documento.

Permessi di soggiorno

Le novità per la scadenza dei permessi di soggiorno sono introdotte sempre dal decreto Proroghe che prolunga le precedenti disposizioni al 31 luglio 2021.

In particolare il testo del decreto, stando alla norma precedente, dovrebbe andare a modificare ancora una volta l’articolo 3 -bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, inserendo la data del 31 luglio 2021. Il riferimento è ai titoli di cui all’articolo 103, commi 2 -quater e 2 -quinquies del decreto Cura Italia.

Si tratta nel dettaglio dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi in scadenza al 30 aprile 2021. La stessa data vale anche per:

  • permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29 - bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

In questo periodo gli interessati possono chiedere il rinnovo.

Porto d’armi

Anche i libretti personali per licenza di porto d’armi e i libretti personali delle guardie giurate dovrebbero ottenere la proroga della scadenza al 30 settembre 2021 come da precedenti disposizioni.

I libretti personali per la licenza di porto d’armi a norma dell’articolo 61 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 e delle guardie giurate di cui all’articolo 71 del medesimo Regio Decreto rientrano tra i documenti di riconoscimento.

Tuttavia, come anche chiarito dal ministero dell’Interno, è necessario fare una distinzione tra la loro validità come documenti di riconoscimento e la validità come licenza:

  • nel primo caso la scadenza fissata con la proroga sarebbe quella del 30 settembre 2021;
  • per la scadenza del porto d’armi come licenza bisognerebbe considerare il 90esimo giorno successivo alla fine dello stato di emergenza (come da precedenti disposizioni del ministero in attesa di conferma), quindi anche in questo caso il 31 marzo 2022 come per la patente. In questo caso le disposizioni riguardano anche porti d’arma a uso caccia, tiro a volo e per difesa personale.

Si attende tuttavia indicazioni dal ministero dell’Interno per conferme o smentite sull’ultima proroga al 31 marzo 2022 di cui abbiamo detto.

Iscriviti a Money.it