La Corte di Cassazione ribadisce: gli eredi non sono tenuti al versamento delle sanzioni tributarie. Ecco perché.
Sanzioni fiscali, gli eredi non devono pagarle, a dirlo è la Corte di Cassazione.
Cosa succede nel caso in cui in corso di giudizio per l’applicazione di sanzioni tributarie il contribuente muore? Il debito si trasmette agli eredi? A mettere un punto su tale argomento è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 22476 del 2025.
Nel caso in oggetto l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in Corte di Cassazione per il versamento di sanzioni tributarie, particolarmente elevate, ai danni di un contribuente per investimenti all’estero non dichiarati.
Quando non si versano le imposte, si versano in ritardo o in misura minore il contribuente rischia di essere sottoposto a controlli fiscali. In seguito all’emergere di “irregolarità” il contribuente riceve una cartella esattoriale. In questo caso l’importo da pagare si compone di diverse parti: tributo non versato, sanzioni, interessi, oneri di riscossione.
Se il mancato versamento del tributo, o versamento in misura minore, può comportare per gli eredi un indebito arricchimento, non è così per le sanzioni che costituiscono un deterrente, una “punizione” e un “ristoro” per il danno patito dall’Erario. Ma perché dovrebbe essere punito con le sanzioni tributarie chi non ha “partecipato” all’azione?
Ecco perché gli eredi non devono pagare le sanzioni tributarie.
Il caso: decesso del contribuente durante il processo. Le sanzioni tributarie non cadono sugli eredi
In corso di giudizio l’avvocato comunica il decesso del contribuente e di conseguenza chiede la cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo in applicazione del principio per il quale le sanzioni non si trasmettono agli eredi (art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997).
Sappiamo bene che se un contribuente ha dei debiti tributari e, prima del versamento degli stessi, viene a mancare, i successori ereditano anche i debiti tributari. É possibile attenuare la responsabilità attraverso la rinuncia all’eredità, oppure attraverso l’accettazione con il beneficio dell’inventario. Questa regola però non trova applicazione per le sanzioni in quanto si tratta di un obbligo personale intrasmissibile.
La Corte di Cassazione sottolinea che in caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale.
Spese di giudizio, ecco perché non spettano agli eredi
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce che nulla va disposto per le spese di giudizio, in quanto cessando la materia del contendere, non si procede oltre, il processo è estinto e quindi non si analizzano neanche potenziali addebiti che il contribuente avrebbe potuto avere.
Il decesso impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, quindi non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 26015/2022).
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