Rottamazione-quinquies. Come funziona la sanatoria per i tributi locali

Andrea Amantea

3 Novembre 2025 - 05:49

Il DdL di bilancio prevede una sanatoria anche per le entrate patrimoniali e non patrimoniali degli enti locali

Rottamazione-quinquies. Come funziona la sanatoria per i tributi locali

Il DdL di bilancio oltre a prevedere la nuova rottamazione-quinquies per i tributi «nazionali» dispone una sanatoria anche per i tributi locali; la norma è molto generica e in alcuni punti riprende sostanzialmente precisi passaggi della riforma dei tributi locali a oggi in fase di approvazione.

Riforma, la quale riconosce ampia autonomia agli enti locali in materia di «definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali».

Detto ciò, i Comuni così come le Regioni potranno prevedere una sanatoria che ammetta le stesse premialità della rottamazione delle cartelle.

Potranno essere oggetto di pace fiscale sia le entrate patrimoniali che quelle non patrimoniali, la cui distinzione sarà anche analizzata nel presente approfondimento.

Vediamo come funzionerà la rottamazione dei tributi locali e chi potrà presentare istanza di adesione.

Prima di entrare nello specifico dell’analisi, è bene ricordare che gli Enti locali, ai fini della riscossione dei propri crediti possono agire in autonomia ovvero tramite agenti della riscossione privati iscritti nell’apposito albo, società in house oppure avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La rottamazione-quinquies

Il DdL di bilancio 2026 all’art.23 prevede una nuova rottamazione delle cartelle; questa volta rispetto alla rottamazione-quater, c.231-252 della L. n°197/2022, Legge di bilancio 2023 potranno essere definiti anche i carichi affidati all’Agenzia delle dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Nel complesso potranno essere rottamati i carichi affidati per il recupero all’ADER (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023). La rottamazione-quater si ferma al 30 giugno 2022.

E’ ammesso alla sanatoria anche chi sta già pagando a rate.

Chi intende sfruttare i vantaggi della sanatoria dovrà presentare istanza entro il 30 aprile 2026.

In tal modo, rispetto al debito contestato dall’ADER, potrà pagare soltanto:

  • il capitale ossia l’imposta, i contributi previdenziali,
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 4% in caso di richiesta di rateazione del totale dovuto.

Sono invece annullate: le sanzioni; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Rispetto alle multe stradali «nazionali» dunque sanzioni per violazioni del codice della strada comminate da polizia, carabinieri, ecc, saranno annullati solo gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardivi pagamenti dalla Legge n° 689/1981 (Legge di Depenalizzazione, articolo 6, comma 11). E l’aggio della riscossione, laddove ancora dovuto.

Come funziona la sanatoria per i tributi locali

Veniamo alla rottamazione per i tributi locali inserita all’art.24 del DdL di bilancio.

Diciamo fin da subito che la norma è molto generica e lascia ampio spazio di azione agli Enti locali.

Nello specifico:

Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

È una norma che dice tutto ma allo stesso tempo non dice niente.

Potranno essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti:

  • oggetto di accertamento
  • anche se già in fase di contenzioso.

Il DdL di bilancio inoltre ammette, laddove la legge statale preveda forme di definizione agevolata, che le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche laddove affidino a terzi la riscossione, analoghe forme di pace fiscale per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Anche qui la norma è molto generica.

L’unica eccezione riguarda le casistiche rispetto alle quali non è ammessa la sanatoria; non possono essere oggetto di definizione agevolata l’IRAP e le addizionali regionali e comunali.

Rottamazione tributi locali. Basterà un regolamento

Gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) potranno regolare i vari aspetti della definizione agevolata tramite Regolamento.

Questi acquisiranno efficacia con la pubblicazione:

  • nel sito internet istituzionale dell’ente locale,
  • e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Nei fatti, la definizione agevolata riguarderà non solo le entrate tributarie (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, ecc.), ma anche quelle patrimoniali come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico, canoni e proventi per l’uso e il godimento di beni comunali, ecc.

Via libera dunque alla rottamazione di ingiunzioni fiscali, accertamenti, accertamenti esecutivi, atti emessi dall’ente e destinati a essere trasmessi ai soggetti affidatari ai fini della riscossione coattiva (vedi dossier IFEL 16 giugno 2023).

In base a quanto detto fin qui e considerata l’impostazione della norma, sembrerebbe che il regolamento dell’ente locale non sia necessario laddove il Comune si sia rivolto all’Agente della Riscossione nazionale (vedi ADER) per il recupero dei propri crediti. Dunque, il contribuente potrà sfruttare direttamente un’ eventuale sanatoria nazionale senza attendere la delibera del Comune o della Regione.

Ma su questo sarà necessario però una conferma ufficiale visto che la norma in esame non è scritta in maniera del tutto chiara.

A ogni modo il problema non si pone per la rottamazione-quinquies nazionale posto che la sanatoria di cui all’art 23 del DdL di bilancio non riguarda i tributi locali.

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